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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09927/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/20241 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la nota di deposito a sostegno dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Latina, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo b), perché estinto per prescrizione, ed ha rideterminato la pena inflitta, nella misura di anni uno di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo a), confermando nel resto l'appellata sentenza di primo grado quanto all'applicazione delle pene accessorie.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge processuale in relazione all'art. 420 ter cod.proc.pen. e vizio di motivazione.

I giudici del merito avrebbero erroneamente escluso la sussistenza di un legittimo impedimento a partecipare all'udienza del 15 giugno 2020 in presenza di una giustificazione che impediva all'imputato di parteciparvi essendo il medesimo all'estero (in Nigeria) e nell'impossibilità di partire dalla Nigeria a seguito delle misure per prevenire la diffusione del coronavirus.

La corte territoriale avrebbe ritenuto non dimostrata la presenza dell'imputato all'estero, presenza attestata dal timbro del passaporto, in un contesto nel quale la Nigeria non aveva autorizzato l'uscita del cittadino dallo Stato.

L'assenza dell'imputato nelle udienze precedenti non escluderebbe la ricorrenza del legittimo impedimento dell'imputato a partecipare al processo, tenuto altresì conto che in sede di ammissione delle prove, la difesa aveva chiesto l'esame dell'imputato.

La fissazione dell'udienza del 15 giugno 2020 era stata comunicata al difensore solo in data 12 giugno 2020, di tal chè l'imputato non avrebbe avuto il tempo necessario per raggiungere l'Italia.

2.2. Con il secondo motivo deduce l'omessa motivazione in relazione alla quantificazione della durata delle pene accessorie nel giudizio di appello a seguito della declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo b) e alla conseguente riduzione della pena nella misura di anni uno di reclusione.

2.3. Con il terzo motivo deduce l'omessa motivazione in relazione alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il difensore dell'imputato ha depositato fotocopia del passaporto dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

Risulta dagli atti, e non è oggetto di contestazione, che si era proceduto in assenza dell'imputato, regolarmente citato e non comparso alla prima udienza del 19/11/2018, senza che avesse adotto un legittimo impedimento, secondo la disciplina di cui all'art. 420-bis, cod. proc. pen. e che, successivamente alla prima udienza, il processo era rinviato al 24/02/2020 e, dopo la prima fase di sospensione dei processi imposta dalla pandemia, all'udienza del 15 giugno 2020, udienza nella quale il Tribunale aveva respinto l'istanza di rinvio per legittimo impedimento, sul rilievo che l'imputato era sempre rimasto assente e non aveva manifestato la volontà di comparire, e aveva definito il processo con la pronuncia della sentenza di primo grado.

La corte territoriale, investita dell'appello dell'imputato che deduceva la violazione dell'art. 420 ter cod.proc.pen., ha respinto il motivo sul rilievo che dalla documentazione prodotta (copia di alcune pagine del passaporto) non si evinceva in alcun modo la sussistenza di un impedimento certo ed effettivo non risultando dalle stesse che l'imputato fosse in quel momento in Nigeria e che gli fosse stato impedito di far rientro in Italia.

Ciò posto, la censura non è fondata.

L'art. 420 bis cod.proc.pen. prevede che il giudice, constatata l'assenza dell'imputato e la regolarità della citazione dello stesso, o che ha ha rinunciato a comparire o, se impedito, ha rinunciato espressamente a fare valere l'impedimento, ne dichiara l'assenza.Ai sensi del comma 3, l'imputato è rappresentato dal suo difensore, mentre ai sensi del successivo comma 4, l'ordinanza è revocata, anche d'ufficio, se, prima della decisione, l'imputato compare.

A mente del successivo art. 420 ter cod.proc.pen., quando l'imputato non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice con ordinanza rinvia il procedimento dando avviso all'imputato.

Risulta chiaro che la valutazione del legittimo impedimento a comparire all'udienza addotto dall'imputato che, ai sensi dell'art. 420 ter cod.proc.pen., impone al giudice che procede il rinvio del procedimento, è compiuta dal giudice alla prima udienza nella quale valuta dapprima la regolarità della citazione in giudizio dell'imputato e che l'assenza dello stesso non sia determinata da un legittimo impedimento a comparire.

Qualora ricorrano entrambi, il giudice dichiara, con ordinanza, l'assenza dell'imputato il quale, per tutto il processo, è rappresentato dal suo difensore.

L'ordinanza che dispone che si proceda in assenza dell'imputato potrà essere revocata solo qualora l'imputato compaia in giudizio.

Come già affermato dalla giurisprudenza in relazione alla contumacia (Sez. 5, n. 1784 del 26/10/2011, dep. 2012, Nappo, Rv. 251712 - 01), la verifica della condizione dell'imputato di presente o assente deriva dalla situazione di fatto esistente al momento della costituzione delle parti, allorché il giudice verifica l'esistenza dei presupposti ex art. 420 e 420-bis, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen.

La comparizione in giudizio, anche mediante il deposito della procura speciale per la richiesta di riti alternativi, dell'imputato già dichiarato assente determina li venir meno della situazione di fatto che aveva dato luogo alla relativa declaratoria, sicché l'assenza viene a cessare indipendentemente dalla esistenza di un formale provvedimento di revoca.

Ciò che rileva, dunque, è il mutamento della situazione di fatto che determina la cessazione dell'assenza con la comparizione in giudizio.

Nel caso in esame, risulta che l'imputato era stato dichiarato assente alla prima udienza, in data 19/11/2018, dal Tribunale di Latina.

Il processo era stato rinviato dapprima all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], poi al 18/05/2020 e, successivamente, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], udienza nella quale il Giudice ha rigettato l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato in quanto "sempre rimasto assente".

La corte territoriale, investita dell'eccezione della difesa, sulla scorta dei documenti prodotti ivi comprese alcune pagine del passaporto dell'imputato, ha respinto la censura ritenendo non dimostrata la sussistenza di un legittimo impedimento dell'imputato a comparire non risultando in modo certo che l'imputato fosse, alla data dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in Nigeria e che gli fosse stato impedito di far rientro in Italia.

La decisione della corte territoriale è logicamente motivata e, in quanto fondata su accertamenti in punto di fatto non qui diversamente valutabili, non è sindacabile in questa sede.5.

Il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce l'omessa motivazione in relazione alla durata delle pene accessorie, a seguito della declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo b), è fondato.

Va rammentato che, secondo la più recente giurisprudenza, la durata delle pene accessorie per le quali è previsto un limite minimo e massimo, deve essere determinata in concreto, con adeguata motivazione, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., dovendo escludersi la necessaria correlazione con quella della pena principale (Sez. 3, n. 41061 del 20/06/2019, Paternò, Rv. 277972 - 01) in quanto alla luce della sentenza (definita "sostitutiva") della Corte costituzionale n. 222 del 05/12/2018 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u.c.

I. fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni»), deve ritenersi esclusa la necessaria correlazione con la durata della pena principale, quando, come nel caso in esame, la durata delle pene accessorie temporanee sia compresa tra un minimo e un massimo, escludendo così ogni automatismo.

Nel caso concreto, all'imputato erano state applicate le pene accessorie temporanee nella misura di anni uno e mesi uno di reclusione, pari alla pena inflitta in primo grado.

La misura delle stesse è stata confermata nel giudizio di appello e segnatamente: è stata applicata all'imputato la pena accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di anni uno e mesi uno, dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di un anno e mesi uno, dell'interdizione dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria per la durata di un anno e mesi uno, dell'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria e la pubblicazione della sentenza su [OSCURATO:PERSONA].

La durata delle pene accessorie temporanee è stata mantenuta dalla corte territoriale anche a seguito della declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo b), senza alcuna motivazione.

Pertanto, in accoglimento del motivo proposto, ritiene il Collegio di poter rideterminare le pene accessorie temporanee, ai sensi dell'art. 620 comma 1 lett.

I) cod.proc.pen., nella misura di un anno, tenuto conto delle valutazioni operate dalla corte territoriale sulla congruità della pena detentiva alla luce degli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. criteri applicabili anche nella determinazione delle pene accessorie (Sez. 3, n. 18879 del 17/04/2024, Rv. 286311 - 01).

6. Il terzo motivo di ricorso appare inammissibile per difetto di specificità estrinseca.

Ed invero il motivo appare meramente enunciato nell'epilogo dei motivi di ricorso, ma non sviluppa alcuna argomentazione a sostegno, a fronte di una motivazione della corte territoriale (cfr. pag. 7) che ha argomentato le ragioni a sostegno del diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sicchè neppure può ravvisarsi l'omessa motivazione.

7. Conclusivamente la sentenza va annullata senza rinvio relativamente alla durata delle pene accessorie temporanee che ridetermina in anni uno per ciascuna di esse.

Nel resto il ricorso va rigettato.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla durata delle pene

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/20241 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la nota di deposito a sostegno dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Latina, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo b), perché estinto per prescrizione, ed ha rideterminato la pena inflitta, nella misura di anni uno di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo a), confermando nel resto l'appellata sentenza di primo grado quanto all'applicazione delle pene accessorie. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge processuale in relazione all'art. 420 ter cod.proc.pen. e vizio di motivazione. I giudici del merito avrebbero erroneamente escluso la sussistenza di un legittimo impedimento a partecipare all'udienza del 15 giugno 2020 in presenza di una giustificazione che impediva all'imputato di parteciparvi essendo il medesimo all'estero (in Nigeria) e nell'impossibilità di partire dalla Nigeria a seguito delle misure per prevenire la diffusione del coronavirus. La corte territoriale avrebbe ritenuto non dimostrata la presenza dell'imputato all'estero, presenza attestata dal timbro del passaporto, in un contesto nel quale la Nigeria non aveva autorizzato l'uscita del cittadino dallo Stato. L'assenza dell'imputato nelle udienze precedenti non escluderebbe la ricorrenza del legittimo impedimento dell'imputato a partecipare al processo, tenuto altresì conto che in sede di ammissione delle prove, la difesa aveva chiesto l'esame dell'imputato. La fissazione dell'udienza del 15 giugno 2020 era stata comunicata al difensore solo in data 12 giugno 2020, di tal chè l'imputato non avrebbe avuto il tempo necessario per raggiungere l'Italia. 2.2. Con il secondo motivo deduce l'omessa motivazione in relazione alla quantificazione della durata delle pene accessorie nel giudizio di appello a seguito della declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo b) e alla conseguente riduzione della pena nella misura di anni uno di reclusione. 2.3. Con il terzo motivo deduce l'omessa motivazione in relazione alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore dell'imputato ha depositato fotocopia del passaporto dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Risulta dagli atti, e non è oggetto di contestazione, che si era proceduto in assenza dell'imputato, regolarmente citato e non comparso alla prima udienza del 19/11/2018, senza che avesse adotto un legittimo impedimento, secondo la disciplina di cui all'art. 420-bis, cod. proc. pen. e che, successivamente alla prima udienza, il processo era rinviato al 24/02/2020 e, dopo la prima fase di sospensione dei processi imposta dalla pandemia, all'udienza del 15 giugno 2020, udienza nella quale il Tribunale aveva respinto l'istanza di rinvio per legittimo impedimento, sul rilievo che l'imputato era sempre rimasto assente e non aveva manifestato la volontà di comparire, e aveva definito il processo con la pronuncia della sentenza di primo grado. La corte territoriale, investita dell'appello dell'imputato che deduceva la violazione dell'art. 420 ter cod.proc.pen., ha respinto il motivo sul rilievo che dalla documentazione prodotta (copia di alcune pagine del passaporto) non si evinceva in alcun modo la sussistenza di un impedimento certo ed effettivo non risultando dalle stesse che l'imputato fosse in quel momento in Nigeria e che gli fosse stato impedito di far rientro in Italia. Ciò posto, la censura non è fondata. L'art. 420 bis cod.proc.pen. prevede che il giudice, constatata l'assenza dell'imputato e la regolarità della citazione dello stesso, o che ha ha rinunciato a comparire o, se impedito, ha rinunciato espressamente a fare valere l'impedimento, ne dichiara l'assenza.Ai sensi del comma 3, l'imputato è rappresentato dal suo difensore, mentre ai sensi del successivo comma 4, l'ordinanza è revocata, anche d'ufficio, se, prima della decisione, l'imputato compare. A mente del successivo art. 420 ter cod.proc.pen., quando l'imputato non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice con ordinanza rinvia il procedimento dando avviso all'imputato. Risulta chiaro che la valutazione del legittimo impedimento a comparire all'udienza addotto dall'imputato che, ai sensi dell'art. 420 ter cod.proc.pen., impone al giudice che procede il rinvio del procedimento, è compiuta dal giudice alla prima udienza nella quale valuta dapprima la regolarità della citazione in giudizio dell'imputato e che l'assenza dello stesso non sia determinata da un legittimo impedimento a comparire. Qualora ricorrano entrambi, il giudice dichiara, con ordinanza, l'assenza dell'imputato il quale, per tutto il processo, è rappresentato dal suo difensore. L'ordinanza che dispone che si proceda in assenza dell'imputato potrà essere revocata solo qualora l'imputato compaia in giudizio. Come già affermato dalla giurisprudenza in relazione alla contumacia (Sez. 5, n. 1784 del 26/10/2011, dep. 2012, Nappo, Rv. 251712 - 01), la verifica della condizione dell'imputato di presente o assente deriva dalla situazione di fatto esistente al momento della costituzione delle parti, allorché il giudice verifica l'esistenza dei presupposti ex art. 420 e 420-bis, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. La comparizione in giudizio, anche mediante il deposito della procura speciale per la richiesta di riti alternativi, dell'imputato già dichiarato assente determina li venir meno della situazione di fatto che aveva dato luogo alla relativa declaratoria, sicché l'assenza viene a cessare indipendentemente dalla esistenza di un formale provvedimento di revoca. Ciò che rileva, dunque, è il mutamento della situazione di fatto che determina la cessazione dell'assenza con la comparizione in giudizio. Nel caso in esame, risulta che l'imputato era stato dichiarato assente alla prima udienza, in data 19/11/2018, dal Tribunale di Latina. Il processo era stato rinviato dapprima all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], poi al 18/05/2020 e, successivamente, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], udienza nella quale il Giudice ha rigettato l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato in quanto "sempre rimasto assente". La corte territoriale, investita dell'eccezione della difesa, sulla scorta dei documenti prodotti ivi comprese alcune pagine del passaporto dell'imputato, ha respinto la censura ritenendo non dimostrata la sussistenza di un legittimo impedimento dell'imputato a comparire non risultando in modo certo che l'imputato fosse, alla data dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in Nigeria e che gli fosse stato impedito di far rientro in Italia. La decisione della corte territoriale è logicamente motivata e, in quanto fondata su accertamenti in punto di fatto non qui diversamente valutabili, non è sindacabile in questa sede.5. Il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce l'omessa motivazione in relazione alla durata delle pene accessorie, a seguito della declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo b), è fondato. Va rammentato che, secondo la più recente giurisprudenza, la durata delle pene accessorie per le quali è previsto un limite minimo e massimo, deve essere determinata in concreto, con adeguata motivazione, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., dovendo escludersi la necessaria correlazione con quella della pena principale (Sez. 3, n. 41061 del 20/06/2019, Paternò, Rv. 277972 - 01) in quanto alla luce della sentenza (definita "sostitutiva") della Corte costituzionale n. 222 del 05/12/2018 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u.c. I. fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni»), deve ritenersi esclusa la necessaria correlazione con la durata della pena principale, quando, come nel caso in esame, la durata delle pene accessorie temporanee sia compresa tra un minimo e un massimo, escludendo così ogni automatismo. Nel caso concreto, all'imputato erano state applicate le pene accessorie temporanee nella misura di anni uno e mesi uno di reclusione, pari alla pena inflitta in primo grado. La misura delle stesse è stata confermata nel giudizio di appello e segnatamente: è stata applicata all'imputato la pena accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di anni uno e mesi uno, dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di un anno e mesi uno, dell'interdizione dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria per la durata di un anno e mesi uno, dell'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria e la pubblicazione della sentenza su [OSCURATO:PERSONA]. La durata delle pene accessorie temporanee è stata mantenuta dalla corte territoriale anche a seguito della declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo b), senza alcuna motivazione. Pertanto, in accoglimento del motivo proposto, ritiene il Collegio di poter rideterminare le pene accessorie temporanee, ai sensi dell'art. 620 comma 1 lett. I) cod.proc.pen., nella misura di un anno, tenuto conto delle valutazioni operate dalla corte territoriale sulla congruità della pena detentiva alla luce degli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. criteri applicabili anche nella determinazione delle pene accessorie (Sez. 3, n. 18879 del 17/04/2024, Rv. 286311 - 01). 6. Il terzo motivo di ricorso appare inammissibile per difetto di specificità estrinseca. Ed invero il motivo appare meramente enunciato nell'epilogo dei motivi di ricorso, ma non sviluppa alcuna argomentazione a sostegno, a fronte di una motivazione della corte territoriale (cfr. pag. 7) che ha argomentato le ragioni a sostegno del diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sicchè neppure può ravvisarsi l'omessa motivazione. 7. Conclusivamente la sentenza va annullata senza rinvio relativamente alla durata delle pene accessorie temporanee che ridetermina in anni uno per ciascuna di esse. Nel resto il ricorso va rigettato. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla durata delle pene
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