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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2024

Cassazione n. 37743/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 10 maggio 2024, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, ha convalidato il sequestro preventivo, disposto dal G.i.p. presso il Tribunale della medesima città, di un'autovettura "Maserati" -in origine, di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA].- ritenendo sussistente il fumus del reato, di cui agli artt. 110, 81, 479 e 640 cod. pen., contestato a [OSCURATO:PERSONA] e altri.

Il Tribunale del riesame ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per considerare l'attuale possessore dell'autovettura -l'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]- quale terzo acquirente in buona fede; nel procedere all'acquisto del bene in parola, quest'ultimo avrebbe infatti agito "con mancanza di cautela integrante la colpa grave", ciò che ha portato ad escludere la buona fede in capo al Cultrera, atteso che la Maserati era stata offerta in vendita ad altro acquirente il giorno precedente la compravendita effettuata dall'odierno ricorrente.

2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, si duole di violazione di legge, in relazione all'art.325 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale del riesame trascurato una serie di dati attestanti la regolarità del passaggio di proprietà, in capo all'odierno ricorrente, dell'autovettura sequestrata, risultanti, in particolare, da 1) l'avvenuto pagamento dell'integrale prezzo della Maserati 2) la consegna di una ricevuta sostitutiva del libretto di circolazione, intestata al ricorrente 3) il controllo presso il P.R.A., effettuato dai carabinieri di Noto, da cui risultava che il veicolo venduto al Cultrera era di proprietà di tal [OSCURATO:PERSONA] e libero da gravami o ipoteche.

Del tutto illogica sarebbe la motivazione dell'impugnato provvedimento, nel punto in cui si imputa al Cultrera una condotta incauta, integrante la colpa grave, per aver acquistato un'auto promessa in vendita giorno precedente all'acquisto della vettura da parte del ricorrente- ad altri, profilo di cui il Cultrera non poteva essere a conoscenza. 2.2 Col secondo e col terzo motivo, si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 325 e 321 cod. proc. pen., per avere il Tribunale trascurato l'assenza del periculum in mora sotto il profilo dell'aggravamento o della protrazione delle conseguenze dannose del reato, essendosi già cristallizzato, per effetto dell'atto traslativo della proprietà, il pregiudizio per la persona offesa, che non avrebbe potuto comunque riacquisire la proprietà del bene.

Neppure il provvedimento genetico -osserva il ricorrente- conteneva indicazioni circa l'esistenza di eventuali rapporti collusivi tra il terzo titolare del bene e il ricorrente.

Il Tribunale avrebbe illegittimamente sopperito alla mancanza di motivazione del decreto di sequestro indicando, a supporto del provvedimento oggi impugnato, elementi mai citati dal G.i.p.: il riferimento è, in particolare, all'offerta di vendita della Maserati, in data 18 gennaio 2024, a tal [OSCURATO:PERSONA].

Da ciò, il giudice del riesame ha erroneamente dedotto la colpa grave nel comportamento del ricorrente.

Secondo la difesa, tale integrazione motivazionale è illegittima, avendo il Tribunale posto a base dell'impugnato provvedimento elementi che, se conosciuti in tempo utile, avrebbero consentito al Cultrera di approfondire diversamente le ragioni poste a base dell'istanza di riesame.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso; b) note difensive di replica alla requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dove si ribadisce l'estraneità totale dell'odierno ricorrente ai fatti descritti nel provvedimento di sequestro preventivo dell'autovettura e la sua buona fede, avendo il Cultrera appreso della circostanza dell'offerta in vendita ad altro acquirente soltanto leggendo l'ordinanza in tal sede impugnata; c) procura speciale datata 21 maggio 2024.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso, in cui si censura anche il vizio di motivazione dell'impugnato provvedimento, è fondato e assorbe le restanti doglianze.

Va preliminarmente ribadito che l'art. 325 cod. proc. pen. consente, contro le ordinanze in materia di riesame di misure cautelari reali, la proposizione del ricorso per cassazione per sola violazione di legge; a tal proposito, la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, ha più volte chiarito come in tale nozione vadano ricompresi non soltanto gli errores in iudicando o in procedendo, ma anche quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice (Cfr. Sez.

U, n. 25932 del 29.5.2008, Ivanov, Rv. 239692; in seguito, v.

Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Gabriele, Rv. 254893; da ultimo, v.

Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608).

Deve dunque trattarsi di un vizio che sostanzia una «inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali» (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).

Nel caso in esame, la motivazione resa dal Tribunale del riesame è apparente, restando inesplicato l'assunto principale dell'impugnato provvedimento, secondo cui il ricorrente sarebbe stato a conoscenza della circostanza della proposta d'acquisto dell'autovettura, rivolta in data 18 gennaio 2024 a tal [OSCURATO:PERSONA], il quale, insospettito per le modalità e circostanze della proposta, ne dava comunicazione alla [OSCURATO:SOCIETA].

In alcun passaggio dell'impugnata ordinanza emerge prova dell'avvenuta conoscenza, da parte del ricorrente, di tale profilo, sicché resta indimostrata la sussistenza della colpa grave e della mancata cautela nell'acquisto del bene in parola.

Nella concatenazione dí eventi -così come descritta nell'ordinanza impugnata- restano inespresse le circostanze in base alle quali desumere l'effettiva conoscenza, in capo al Cultrera, tanto delle denunce per truffa, presentate dalla [OSCURATO:SOCIETA]., quanto della proposta di acquisto rivolta ad altro acquirente il giorno precedente l'acquisto effettuato dal ricorrente.

Né -come osservato dalla difesa- cenni in tal senso possono ricavarsi dal provvedimento genetico (decreto di sequestro preventivo adottato dal G.i.p. del Tribunale di Catania in data 9 aprile 2024).

2. Data la natura puramente apparente della motivazione, ritiene il Collegio che l'impugnata ordinanza vada annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 10 maggio 2024, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, ha convalidato il sequestro preventivo, disposto dal G.i.p. presso il Tribunale della medesima città, di un'autovettura "Maserati" -in origine, di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA].- ritenendo sussistente il fumus del reato, di cui agli artt. 110, 81, 479 e 640 cod. pen., contestato a [OSCURATO:PERSONA] e altri. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per considerare l'attuale possessore dell'autovettura -l'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]- quale terzo acquirente in buona fede; nel procedere all'acquisto del bene in parola, quest'ultimo avrebbe infatti agito "con mancanza di cautela integrante la colpa grave", ciò che ha portato ad escludere la buona fede in capo al Cultrera, atteso che la Maserati era stata offerta in vendita ad altro acquirente il giorno precedente la compravendita effettuata dall'odierno ricorrente. 2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge, in relazione all'art.325 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale del riesame trascurato una serie di dati attestanti la regolarità del passaggio di proprietà, in capo all'odierno ricorrente, dell'autovettura sequestrata, risultanti, in particolare, da 1) l'avvenuto pagamento dell'integrale prezzo della Maserati 2) la consegna di una ricevuta sostitutiva del libretto di circolazione, intestata al ricorrente 3) il controllo presso il P.R.A., effettuato dai carabinieri di Noto, da cui risultava che il veicolo venduto al Cultrera era di proprietà di tal [OSCURATO:PERSONA] e libero da gravami o ipoteche. Del tutto illogica sarebbe la motivazione dell'impugnato provvedimento, nel punto in cui si imputa al Cultrera una condotta incauta, integrante la colpa grave, per aver acquistato un'auto promessa in vendita giorno precedente all'acquisto della vettura da parte del ricorrente- ad altri, profilo di cui il Cultrera non poteva essere a conoscenza. 2.2 Col secondo e col terzo motivo, si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 325 e 321 cod. proc. pen., per avere il Tribunale trascurato l'assenza del periculum in mora sotto il profilo dell'aggravamento o della protrazione delle conseguenze dannose del reato, essendosi già cristallizzato, per effetto dell'atto traslativo della proprietà, il pregiudizio per la persona offesa, che non avrebbe potuto comunque riacquisire la proprietà del bene. Neppure il provvedimento genetico -osserva il ricorrente- conteneva indicazioni circa l'esistenza di eventuali rapporti collusivi tra il terzo titolare del bene e il ricorrente. Il Tribunale avrebbe illegittimamente sopperito alla mancanza di motivazione del decreto di sequestro indicando, a supporto del provvedimento oggi impugnato, elementi mai citati dal G.i.p.: il riferimento è, in particolare, all'offerta di vendita della Maserati, in data 18 gennaio 2024, a tal [OSCURATO:PERSONA]. Da ciò, il giudice del riesame ha erroneamente dedotto la colpa grave nel comportamento del ricorrente. Secondo la difesa, tale integrazione motivazionale è illegittima, avendo il Tribunale posto a base dell'impugnato provvedimento elementi che, se conosciuti in tempo utile, avrebbero consentito al Cultrera di approfondire diversamente le ragioni poste a base dell'istanza di riesame. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso; b) note difensive di replica alla requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dove si ribadisce l'estraneità totale dell'odierno ricorrente ai fatti descritti nel provvedimento di sequestro preventivo dell'autovettura e la sua buona fede, avendo il Cultrera appreso della circostanza dell'offerta in vendita ad altro acquirente soltanto leggendo l'ordinanza in tal sede impugnata; c) procura speciale datata 21 maggio 2024. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso, in cui si censura anche il vizio di motivazione dell'impugnato provvedimento, è fondato e assorbe le restanti doglianze. Va preliminarmente ribadito che l'art. 325 cod. proc. pen. consente, contro le ordinanze in materia di riesame di misure cautelari reali, la proposizione del ricorso per cassazione per sola violazione di legge; a tal proposito, la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, ha più volte chiarito come in tale nozione vadano ricompresi non soltanto gli errores in iudicando o in procedendo, ma anche quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice (Cfr. Sez. U, n. 25932 del 29.5.2008, Ivanov, Rv. 239692; in seguito, v. Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Gabriele, Rv. 254893; da ultimo, v. Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608). Deve dunque trattarsi di un vizio che sostanzia una «inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali» (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). Nel caso in esame, la motivazione resa dal Tribunale del riesame è apparente, restando inesplicato l'assunto principale dell'impugnato provvedimento, secondo cui il ricorrente sarebbe stato a conoscenza della circostanza della proposta d'acquisto dell'autovettura, rivolta in data 18 gennaio 2024 a tal [OSCURATO:PERSONA], il quale, insospettito per le modalità e circostanze della proposta, ne dava comunicazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. In alcun passaggio dell'impugnata ordinanza emerge prova dell'avvenuta conoscenza, da parte del ricorrente, di tale profilo, sicché resta indimostrata la sussistenza della colpa grave e della mancata cautela nell'acquisto del bene in parola. Nella concatenazione dí eventi -così come descritta nell'ordinanza impugnata- restano inespresse le circostanze in base alle quali desumere l'effettiva conoscenza, in capo al Cultrera, tanto delle denunce per truffa, presentate dalla [OSCURATO:SOCIETA]., quanto della proposta di acquisto rivolta ad altro acquirente il giorno precedente l'acquisto effettuato dal ricorrente. Né -come osservato dalla difesa- cenni in tal senso possono ricavarsi dal provvedimento genetico (decreto di sequestro preventivo adottato dal G.i.p. del Tribunale di Catania in data 9 aprile 2024). 2. Data la natura puramente apparente della motivazione, ritiene il Collegio che l'impugnata ordinanza vada annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al
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