Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1/2022
ECLI:EU:T:2022:177
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017TJ0326_INF
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022 –
[OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA]
(Causa T‑326/17) (
1
)
«Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della [OSCURATO:PERSONA] – Diritti della difesa – Assenza di una nuova comunicazione degli addebiti – Infrazione unica e continuata – Ritiro della domanda di trattamento favorevole – Competenza estesa al merito»
1.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Comunicazione degli addebiti – Contenuto necessario – Rispetto dei diritti della difesa – Portata – Obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di informare gli interessati mediante un’ulteriore comunicazione degli addebiti – Presupposti
(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27)
(v. punti 88-92, 105-112, 116-118, 122-124)
2.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata un’infrazione – Identificazione delle infrazioni sanzionate – Esigenze derivanti dal principio della tutela giurisdizionale effettiva – Chiarezza e precisione del dispositivo della decisione – Valutazione – Preminenza del testo del dispositivo sulla motivazione
(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, artt. 8 e 11, § 2; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)
(v. punti 132, 336, 340-345)
3.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata un’infrazione e infligge un’ammenda – Definizione della natura e della portata dell’infrazione unica e continuata constatata
[Art. 101, § 1, e 296, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, art. 41, § 2, c)]
(v. punti 155-165, 455-459)
4.
Concorrenza – Trasporti – Regole di concorrenza – Trasporto aereo – Regolamento n. 411/2004 – Ambito di applicazione – [OSCURATO:PERSONA] terzi e collegamenti SEE diversi da quelli Unione-paesi terzi – Servizi di trasporto aereo di merci in entrata – Inclusione
[Artt. 101 e 102 TFUE; accordo SEE, artt. 53 e 54 e allegato XIII e protocollo 21, come modificati dalla decisione del Comitato misto del SEE n. 40/2005; regolamenti del Consiglio n. 1/2003, art. 32, c), e n. 411/2004, artt. 1 e 3]
(v. punti 194-209)
5.
Concorrenza – Regole dell’Unione – Ambito di applicazione territoriale – Competenza della [OSCURATO:PERSONA] – Ammissibilità con riguardo al diritto internazionale pubblico – Attuazione o effetti qualificati delle pratiche abusive all’interno del SEE – Vie alternative – Criterio dell’effetto immediato, sostanziale e prevedibile – Portata in presenza di un comportamento avente per oggetto la restrizione della concorrenza
(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53)
(v. punti 211-213, 226, 228-237, 240, 246-248, 252-260, 262-264, 273-278)
6.
Concorrenza – Trasporti – Regole di concorrenza – Trasporto aereo – Regolamenti del Consiglio concernenti l’applicazione delle regole di concorrenza dell’Unione – Ambito di applicazione – [OSCURATO:PERSONA] terzi e collegamenti SEE diversi da quelli Unione-paesi terzi – Inclusione a partire, rispettivamente, dal maggio 2004 e dal maggio 2005 – Competenza della [OSCURATO:PERSONA] – Portata – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla [OSCURATO:PERSONA] – Ricorso a un insieme di indizi – Presa in considerazione di elementi intervenuti prima di tali date – Presupposti di ammissibilità
[Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53 e allegato XIII nonché protocollo 21, come modificati dalla decisione del Comitato misto del SEE n. 40/2005; regolamenti del Consiglio n. 1/2003, art. 32, c), e n. 411/2004, artt. 1 e 3]
(v. punti 298-301, 316-322)
7.
Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Incompetenza dell’istituzione da cui promana l’atto impugnato – Esame d’ufficio da parte del giudice dell’Unione – Presupposto – Rispetto del principio del contraddittorio
(Art. 263 TFUE)
(v. punti 329, 330)
8.
Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di responsabilità a un’impresa per l’intera infrazione – Presupposti – Pratiche e condotte illecite che rientrano in un piano complessivo – Valutazione – Criteri – Contributo all’obiettivo unico dell’infrazione – Conoscenza o prevedibilità del piano complessivo dell’intesa e dei suoi elementi principali – Necessità di un rapporto di concorrenza tra tutte le imprese partecipanti – Insussistenza
(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8)
(v. punti 363-377, 380-385, 399)
9.
Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di responsabilità a un’impresa in ragione di una partecipazione all’infrazione complessivamente considerata – Presupposti – Carattere sufficiente, per far sorgere la responsabilità dell’impresa, di un’approvazione tacita senza dissociazione pubblica né denuncia alle autorità competenti
(Art. 101, § 1, TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8, § 1)
(v. punti 411-421)
10.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata un’infrazione – Utilizzazione delle informazioni e degli elementi di prova forniti da un’impresa in una domanda di immunità – Ammissibilità indipendentemente dall’esito della domanda di trattamento favorevole
[Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; comunicazioni della [OSCURATO:PERSONA] 2002/C 45/03, punti 11, b), e 33, e 2006/C 210/02, punti 31 e 37]
(v. punti 476-482)
11.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla [OSCURATO:PERSONA] – Portata dell’onere della prova – Infrazione unica e continuata – Conoscenza o prevedibilità del piano complessivo dell’intesa e dei suoi elementi principali – Insieme di indizi
(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3)
(v. punti 515-519, 521, 537-540)
12.
Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Portata – Annullamento parziale di un atto del diritto dell’Unione – Annullamento parziale di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che qualifica diversi comportamenti anticoncorrenziali come un’infrazione unica e continuata e che infligge un’ammenda – Insufficienza degli elementi presi in considerazione per dimostrare la partecipazione delle imprese incriminate a una delle componenti dell’infrazione unica e continuata – Assenza di effetti sulla legittimità dell’accertamento della partecipazione di tali imprese all’infrazione globale
(Artt. 101, 263 e 264 TFUE; accordo SEE, art. 53; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3)
(v. punti 543, 556, 557)
13.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata – Limite – Rispetto del principio di non discriminazione – Presa in considerazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende
(Art. 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02)
(v. punti 566-572)
Dispositivo
1)
L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 2, lettera a), paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4, lettera a), della decisione C(2017) 1742 final della [OSCURATO:PERSONA], del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’Accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 – Trasporto aereo), è annullato nella parte in cui constata la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alla componente dell’infrazione unica e continuata relativa al rifiuto di pagare commissioni sui sovrapprezzi.
2)
L’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] all’articolo 3, lettera a), della decisione C(2017) 1742 final è fissato in EUR 17952000.
3)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
4)
[OSCURATO:PERSONA] europea si farà carico delle proprie spese e di un terzo delle spese della [OSCURATO:PERSONA].
5)
[OSCURATO:PERSONA] si farà carico dei due terzi delle proprie spese.
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GU C 239 del 24.7.2017
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