CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18806/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24917/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S. R . L ., in persona del legale rappresentate pro tempore , rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 32. –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. –intimata – Avverso l’ordinanza della CORTE DI CASSAZIONE n. 25014/ 20 23 , depositata in data 22 agosto 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2024 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha instato per la correzione dell’errore materiale commesso da questa Corte nell’ordinanza n. 25014/2023, emessa a conclusione del giudizio avente R.G. n. 12822/2022 e volto alla cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sezione distaccata di Catanian. 9927/15/2021. Correzione errore materiale (ord. Cass.n. 25014/2023) La società contribuente ha rilevato l’errore materiale nella parte in cui il Collegio, nel dispositivo della pronuncia, ha disposto che: «Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.600,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso spese forfetarie e accessori di legge», non disponendo, dunque, la distrazione delle spese a favore dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale si era dichiarato antistatario. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 20 giugno 2023. Considerato che: 1. L’errore materiale emerge ictu oculi dagli atti , atteso che nel dispositivo della pronuncia il Collegio ha affermato che: « Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.600,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso spese forfetarie e accessori di legge», non disponendo per una mera svista, dunque, la distrazione delle spese a favore dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale si era dichiarato antistatario. Pertanto, può darsi corso alla correzione nel senso che laddove è scritto, nel dispositivo, « Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.600,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso spese forfetarie e accessori di legge», deve leggersi e intendersi « Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.600,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso spese forfetarie e accessori di legge, con distrazione in favore dell’[OSCURATO:PERSONA], antistatario». P.Q.M. Dispone correggersi l’ordinanza di questa Corte n. 25014/2023 , nel senso che laddove è scritto, nel dispositivo, « Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.600,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso spese forfetarie e accessori di legge», deve leggersi e intendersi « Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.600,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso spese forfetarie e accessori di legge, con distrazione in favore dell’[OSCURATO:PERSONA], antistatario». Manda alla Cancelleria per l’annotazione della correzione i