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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 03343/2026

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nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso,riportandosi alla requisitoria depositata, chiedendo l'inam- missibilità dei ricorsi; sentito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Brescia, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione, ex art. 102 cod. proc. pen., per delega orale, del codifensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Brescia, nonché, per delega scritta,dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] cardo Gannuzzi, del foro di Lecce, difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso, che ha illustrato, e ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Brescia , con sentenza emessa in data 21 febbraio 2025, confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, in data 22giugno 2022, all’esito di giudizio ordinario, aveva condan- nato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pena ciascuno, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, di mesi 4di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, per il delitto di cui agli artt. 113, 589 cod. pen. 1.1.

Oggetto del processo era il sinistro stradale verificatosi in Ossimo il 29 luglio 2017, durante le prove cronometrate di ricognizione del percorsodella gara automobilistica “47^ [OSCURATO:PERSONA]”, a seguito del quale aveva perso la vita il commissario di percorso [OSCURATO:PERSONA]: secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la vettura condotta dal pilota [OSCURATO:PERSONA], giunta in prossimità della postazione n. 20, collocata sulla traiettoria di uscita da una curva sinistrorsa, con limitatissimo spazio di movimento in quanto posta in prossimità di una scarpata, sbandando all’uscita della curva, andava a collidere con la barriera di sicurezza posta a protezione del margine sinistro della carreggiata, infrangendola ed oltre- passando la sede stradale, per poi finire nella scarpata, dopo aver travolto la vit- tima (e il suo collega che riportava solo lesioni), posizionato in corrispondenza del cartello indicante la suddetta postazione.

Il decesso del [OSCURATO:PERSONA] era addebitato al [OSCURATO:PERSONA], in qualità di direttore di gara, e al [OSCURATO:PERSONA], in qualità di delegato all’allestimento percorso, contestandosi nei loro confronti profili di colpa generici e specifici, per aver omesso di rilevare, in cooperazione tra loro, anche in violazione del regolamento ACI relativo al settore competizioni velocità in salita e dell’art. 117 del regolamento sportivo nazionale del 2017, la difformità di posizionamento della posizione di controllo n. 20, collo- cata al km 5,855, anziché al km 5,920, come previsto dal programma di gara.

Lo stesso addebito era formulato anche a carico del [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ispettore di sicurezza,per aver redatto il rapporto di ispezione del percorso, senza rilevare, anche in violazione dei doveri previsti dall’appendice 4 del regolamento sportivo nazionale sicurezza ACI, la irregolare collocazione della postazione n. 20.

2. Avverso la sentenza d’appello hannoproposto ricorso per c assazione, a mezzo dei rispettivi difensoridi fiducia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], arti- colando i motivi, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno articolato un unico motivo, con cui si lamenta, ex art. 606, comma 1,lett. b) ed e ) , cod. proc. pen., violazione degli artt. 43 e 113 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussi- stenza di profili di colpa in capo all’imputato.

Si assume, invero, che i giudici di merito avrebberoargomentato in maniera illogica e travisando le emergenze probatorie in ordine alla pericolosità della posi- zione di controllo n. 20, esclusa dai testi sentiti in dibattimento, obliterando la circostanza che il cartello che indicava il settore n. 20 era collocato in corrispon- denza con l’inizio di un tratto di guardrail a tripla onda, alto circa 1,70 cm, con caratteristiche che superavano di gran lunga quelle minime richieste dal regola- mento di settore.

Si sostiene, quindi, che la Corte territoriale, nel confermare la pronuncia del giudice di primo grado, avrebbe operato in realtà un giudizio ex post, senza considerare la imprevedibilità della traiettoria assunta dall’auto nel sinistro (avendo il veicolo sbandato in un tratto rettilineo) e della decisione del commissario di collocarsi in un punto privo di protezione, in quanto tali sottratti ai poteri di controllo degli organizzatori della gara, e specificamente del delegato allestimento percorso, il cui unico obbligo era di assicurare che le postazioni fos- sero dotate delle protezioni richieste (come in concreto avvenuto).

4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato quattro motivi.

4.1. Con il primo motivo si lamenta, ex art. 606, comma 1,lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza degli artt. 521 e 522cod. proc. pen., con conseguente nullità del provvedimento impugnato per violazione del principio di correlazione tra ac- cusa e sentenza.

Si afferma, in particolare, che la rubrica accusatoria contiene due distinti capi di imputazione e che solo il secondo riguarda il [OSCURATO:PERSONA], esterno all’organizzazione, al quale si rimprovera specificamente la violazione dell’appendice 4 del regola- mento sportivo nazionale.

Il giudice di primo grado, nel pervenire ad una pronun- cia di colpevolezza degli imputati, confermata in sede di gravame, aveva,invece, accomunato tutte le posizioni, richiamando norme e regolamenti non contestati al ricorrente, senza mai citare l’appendice 4, descritta nell’imputazione, rendendo così impossibile ogni forma di difesa. 4.2.Con il secondo motivo, strettamente connesso al primo, il ricorrente la- menta, ex art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen. nullità della sentenza per vizio di motivazione,in relazione agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), 605 cod. proc. pen., in punto di rigetto del motivo di appello afferente alla mancata motivazione sulla specifica contestazione di cui all’appendice 4 del regolamento sportivo nazionale.

Si sostiene che il provvedimento impugnato, nel disattendere tale doglianza, si sarebbe limitato a richiamare per relationemla ricostruzione del giudice di primo grado, dichiarando in termini apodittici di aderirvi, senza dar conto degli specifici motivi di impugnazione dedotti e senza argomentare sulla inconsistenza o non pertinenza dei motivi stessi.

4.3. Con il terzo motivo si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussi- stenza dell’elemento soggettivo, con travisamento della prova dichiarativa dei testi Minelli e Cherubini.

Si sostiene,in particolare, che il giudizio sulla colpa del ricorrente si fonde- rebbe su un presupposto errato, e cioè che il capoposto [OSCURATO:PERSONA] avesse un vincolo di posizionamento presso il cartello, avendo l’obbligo di avvisare il direttore di gara in casodi spostamento, sorto dal travisamento delle dichiarazioni rese dai testi sopra indicati, i quali avevano,invece, sostenuto la libertà di movimento del [OSCURATO:PERSONA] e l’assoluta impossibilità di sostare in corrispondenza del cartello.

Si afferma, altresì, che la Corte di merito sarebbe incorsa in un travisamento della prova anche laddove aveva affermato che il cartello n. 20 era posizionato sulla traiettoria di uscita della curva, da ciò inferendone un ulteriore profilo di pe- ricolosità, mentre, come affermato dai testimoni Foroni (padre e figlio) lo stesso era all’interno della curva.

Su tali presupposti fuorvianti si era ritenuto erroneamente che la postazione n. 20 fosse pericolosa e che il [OSCURATO:PERSONA] avesse omesso di rilevarlo, senza, peraltro, congrua valutazione sulla prevedibilità ed evitabilità dell’evento, non rientrando tra i suoi compiti quello di misurare il posizionamento dei cartelli, bensì solo quello di controllare il piano di sicurezza, attestarne l’aderenza allo stato dei luoghi e controllare, come previsto dall’appendice 4, che vi fossero tutti i dispositivi di si- curezza previsti dal regolamento.

4.4. Con il quarto motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione e travisamento nella ricostruzione del fatto storico.

Si sostiene, invero, che la Corte di merito avrebbe ritenuto del tutto inin- fluente la circostanza che il sinistro fosse avvenuto, non durante la gara, ma du- rante il giro di ricognizione, così erroneamente equiparando i due contesti e non attribuendo la giusta rilevanza, sul piano eziologico, alla sconsiderata guida del pilota.

5. Entrambi i ricorrenti chiedono, pertanto, l’annullamento della sentenza im- pugnata.

6. In data 16 dicembre 2025, il P.G. ha anticipato con memoria scritta le proprie conclusioni.

Le parti hanno reso all’udienza pubblica con discussione orale, richiesta dalla Difesa dei ricorrenti, le conclusioni riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare va rilevato che il reato per cui si procede è estinto per prescrizione.

Commesso il 29 luglio 2017, esso conosce un termine massimo di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei.

A tale termine vanno aggiunte le cause di sospensione del decorso della prescrizione, verificatesi nel corso del procedi- mento, per un totale di mesi 4, giorni 4: un primo periodo di sospensione per giorni 64, conseguente a rinvio per l’emergenza sanitaria da Covid-19, ed un se- condo periodo per giorni 60, conseg uente a rinvio per legittimo impedimento dell’imputatoall’udienza del 24 febbraio 2021.

Ne consegue che il reato si è estinto per prescrizione il 2 giugno 2025.

2. Non essendo i motivi sopra illustrati,relativi alla responsabilità penaledegli imputati, e segnatamente ai profili di colpa individuati a carico dei predettied alla loro rilevanza eziologica nella sequenza causale che ha determinato l’evento, inammissibili, perché non manifestamente infondati e formulati in modo sufficien- temente specifico,deve ritenersi ben radicato il grado di giudizio dinanzi a questa Corte di legittimità e il Collegio non può che prendere atto dell’intervenuta prescrizione del reato.

3. Alla luce delle pronunzie di merito nemmeno si configura l’evidenza della prova che consentirebbe l’adozione di una decisione liberatoria nel merito ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. 3.1.

Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il presupposto per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è costituito dall'evidenza, emergente dagli atti di causa, che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato.

Solo in tali casi, infatti, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di pronunziare la relativa sentenza.

Ipresupposti per l'immediato proscioglimento devono, però, risultare dagli atti in modo incontrovertibile tanto da non richiedere alcuna ulte- riore dimostrazione in considerazione della chiarezza della situazione processuale.

È necessario, quindi, che la prova dell'innocenza dell'imputato emerga positiva- mente dagli atti stessi, senza ulteriori accertamenti, dovendo il giudice procedere non ad un "apprezzamento", ma ad una mera "constatazione".

L'obbligo di imme- diata declaratoria delle cause di non punibilità vale anche in sede di legittimità, tanto da escludere che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che do- vrebbe ordinariamente condurre al suo annullamento con rinvio, possa essere ri- levato dalla Corte di cassazione che, in questi casi, deve invece dichiarare l'estin- zione del reato.

In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione, che gli impone l'obbligo dell'immediata declaratoria della causa di estinzione del reato(ex plurimis, S .U ., n. 35490 del 28 /05/2009 , Tettamanti, Rv. 244275- 01 ; Sez. 4, n. 23680 del 07/05/2013 , Rizzo, Rv. 256202 -01). 3.2.I presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod, proc. pen., come appena delineati, non sussistono certamente nel caso di specie, con riferi- mento agli atti di causa e al contenuto della sentenza impugnata, sicché il Collegio non può che, come detto, prendere atto del decorso del termine di prescrizione e annullare senza rinvio la sen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso,riportandosi alla requisitoria depositata, chiedendo l'inam- missibilità dei ricorsi; sentito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Brescia, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione, ex art. 102 cod. proc. pen., per delega orale, del codifensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Brescia, nonché, per delega scritta,dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] cardo Gannuzzi, del foro di Lecce, difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso, che ha illustrato, e ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Brescia , con sentenza emessa in data 21 febbraio 2025, confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, in data 22giugno 2022, all’esito di giudizio ordinario, aveva condan- nato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pena ciascuno, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, di mesi 4di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, per il delitto di cui agli artt. 113, 589 cod. pen. 1.1. Oggetto del processo era il sinistro stradale verificatosi in Ossimo il 29 luglio 2017, durante le prove cronometrate di ricognizione del percorsodella gara automobilistica “47^ [OSCURATO:PERSONA]”, a seguito del quale aveva perso la vita il commissario di percorso [OSCURATO:PERSONA]: secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la vettura condotta dal pilota [OSCURATO:PERSONA], giunta in prossimità della postazione n. 20, collocata sulla traiettoria di uscita da una curva sinistrorsa, con limitatissimo spazio di movimento in quanto posta in prossimità di una scarpata, sbandando all’uscita della curva, andava a collidere con la barriera di sicurezza posta a protezione del margine sinistro della carreggiata, infrangendola ed oltre- passando la sede stradale, per poi finire nella scarpata, dopo aver travolto la vit- tima (e il suo collega che riportava solo lesioni), posizionato in corrispondenza del cartello indicante la suddetta postazione. Il decesso del [OSCURATO:PERSONA] era addebitato al [OSCURATO:PERSONA], in qualità di direttore di gara, e al [OSCURATO:PERSONA], in qualità di delegato all’allestimento percorso, contestandosi nei loro confronti profili di colpa generici e specifici, per aver omesso di rilevare, in cooperazione tra loro, anche in violazione del regolamento ACI relativo al settore competizioni velocità in salita e dell’art. 117 del regolamento sportivo nazionale del 2017, la difformità di posizionamento della posizione di controllo n. 20, collo- cata al km 5,855, anziché al km 5,920, come previsto dal programma di gara. Lo stesso addebito era formulato anche a carico del [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ispettore di sicurezza,per aver redatto il rapporto di ispezione del percorso, senza rilevare, anche in violazione dei doveri previsti dall’appendice 4 del regolamento sportivo nazionale sicurezza ACI, la irregolare collocazione della postazione n. 20. 2. Avverso la sentenza d’appello hannoproposto ricorso per c assazione, a mezzo dei rispettivi difensoridi fiducia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], arti- colando i motivi, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno articolato un unico motivo, con cui si lamenta, ex art. 606, comma 1,lett. b) ed e ) , cod. proc. pen., violazione degli artt. 43 e 113 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussi- stenza di profili di colpa in capo all’imputato. Si assume, invero, che i giudici di merito avrebberoargomentato in maniera illogica e travisando le emergenze probatorie in ordine alla pericolosità della posi- zione di controllo n. 20, esclusa dai testi sentiti in dibattimento, obliterando la circostanza che il cartello che indicava il settore n. 20 era collocato in corrispon- denza con l’inizio di un tratto di guardrail a tripla onda, alto circa 1,70 cm, con caratteristiche che superavano di gran lunga quelle minime richieste dal regola- mento di settore. Si sostiene, quindi, che la Corte territoriale, nel confermare la pronuncia del giudice di primo grado, avrebbe operato in realtà un giudizio ex post, senza considerare la imprevedibilità della traiettoria assunta dall’auto nel sinistro (avendo il veicolo sbandato in un tratto rettilineo) e della decisione del commissario di collocarsi in un punto privo di protezione, in quanto tali sottratti ai poteri di controllo degli organizzatori della gara, e specificamente del delegato allestimento percorso, il cui unico obbligo era di assicurare che le postazioni fos- sero dotate delle protezioni richieste (come in concreto avvenuto). 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato quattro motivi. 4.1. Con il primo motivo si lamenta, ex art. 606, comma 1,lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza degli artt. 521 e 522cod. proc. pen., con conseguente nullità del provvedimento impugnato per violazione del principio di correlazione tra ac- cusa e sentenza. Si afferma, in particolare, che la rubrica accusatoria contiene due distinti capi di imputazione e che solo il secondo riguarda il [OSCURATO:PERSONA], esterno all’organizzazione, al quale si rimprovera specificamente la violazione dell’appendice 4 del regola- mento sportivo nazionale. Il giudice di primo grado, nel pervenire ad una pronun- cia di colpevolezza degli imputati, confermata in sede di gravame, aveva,invece, accomunato tutte le posizioni, richiamando norme e regolamenti non contestati al ricorrente, senza mai citare l’appendice 4, descritta nell’imputazione, rendendo così impossibile ogni forma di difesa. 4.2.Con il secondo motivo, strettamente connesso al primo, il ricorrente la- menta, ex art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen. nullità della sentenza per vizio di motivazione,in relazione agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), 605 cod. proc. pen., in punto di rigetto del motivo di appello afferente alla mancata motivazione sulla specifica contestazione di cui all’appendice 4 del regolamento sportivo nazionale. Si sostiene che il provvedimento impugnato, nel disattendere tale doglianza, si sarebbe limitato a richiamare per relationemla ricostruzione del giudice di primo grado, dichiarando in termini apodittici di aderirvi, senza dar conto degli specifici motivi di impugnazione dedotti e senza argomentare sulla inconsistenza o non pertinenza dei motivi stessi. 4.3. Con il terzo motivo si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussi- stenza dell’elemento soggettivo, con travisamento della prova dichiarativa dei testi Minelli e Cherubini. Si sostiene,in particolare, che il giudizio sulla colpa del ricorrente si fonde- rebbe su un presupposto errato, e cioè che il capoposto [OSCURATO:PERSONA] avesse un vincolo di posizionamento presso il cartello, avendo l’obbligo di avvisare il direttore di gara in casodi spostamento, sorto dal travisamento delle dichiarazioni rese dai testi sopra indicati, i quali avevano,invece, sostenuto la libertà di movimento del [OSCURATO:PERSONA] e l’assoluta impossibilità di sostare in corrispondenza del cartello. Si afferma, altresì, che la Corte di merito sarebbe incorsa in un travisamento della prova anche laddove aveva affermato che il cartello n. 20 era posizionato sulla traiettoria di uscita della curva, da ciò inferendone un ulteriore profilo di pe- ricolosità, mentre, come affermato dai testimoni Foroni (padre e figlio) lo stesso era all’interno della curva. Su tali presupposti fuorvianti si era ritenuto erroneamente che la postazione n. 20 fosse pericolosa e che il [OSCURATO:PERSONA] avesse omesso di rilevarlo, senza, peraltro, congrua valutazione sulla prevedibilità ed evitabilità dell’evento, non rientrando tra i suoi compiti quello di misurare il posizionamento dei cartelli, bensì solo quello di controllare il piano di sicurezza, attestarne l’aderenza allo stato dei luoghi e controllare, come previsto dall’appendice 4, che vi fossero tutti i dispositivi di si- curezza previsti dal regolamento. 4.4. Con il quarto motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione e travisamento nella ricostruzione del fatto storico. Si sostiene, invero, che la Corte di merito avrebbe ritenuto del tutto inin- fluente la circostanza che il sinistro fosse avvenuto, non durante la gara, ma du- rante il giro di ricognizione, così erroneamente equiparando i due contesti e non attribuendo la giusta rilevanza, sul piano eziologico, alla sconsiderata guida del pilota. 5. Entrambi i ricorrenti chiedono, pertanto, l’annullamento della sentenza im- pugnata. 6. In data 16 dicembre 2025, il P.G. ha anticipato con memoria scritta le proprie conclusioni. Le parti hanno reso all’udienza pubblica con discussione orale, richiesta dalla Difesa dei ricorrenti, le conclusioni riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare va rilevato che il reato per cui si procede è estinto per prescrizione. Commesso il 29 luglio 2017, esso conosce un termine massimo di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei. A tale termine vanno aggiunte le cause di sospensione del decorso della prescrizione, verificatesi nel corso del procedi- mento, per un totale di mesi 4, giorni 4: un primo periodo di sospensione per giorni 64, conseguente a rinvio per l’emergenza sanitaria da Covid-19, ed un se- condo periodo per giorni 60, conseg uente a rinvio per legittimo impedimento dell’imputatoall’udienza del 24 febbraio 2021. Ne consegue che il reato si è estinto per prescrizione il 2 giugno 2025. 2. Non essendo i motivi sopra illustrati,relativi alla responsabilità penaledegli imputati, e segnatamente ai profili di colpa individuati a carico dei predettied alla loro rilevanza eziologica nella sequenza causale che ha determinato l’evento, inammissibili, perché non manifestamente infondati e formulati in modo sufficien- temente specifico,deve ritenersi ben radicato il grado di giudizio dinanzi a questa Corte di legittimità e il Collegio non può che prendere atto dell’intervenuta prescrizione del reato. 3. Alla luce delle pronunzie di merito nemmeno si configura l’evidenza della prova che consentirebbe l’adozione di una decisione liberatoria nel merito ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. 3.1. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il presupposto per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è costituito dall'evidenza, emergente dagli atti di causa, che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato. Solo in tali casi, infatti, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di pronunziare la relativa sentenza. Ipresupposti per l'immediato proscioglimento devono, però, risultare dagli atti in modo incontrovertibile tanto da non richiedere alcuna ulte- riore dimostrazione in considerazione della chiarezza della situazione processuale. È necessario, quindi, che la prova dell'innocenza dell'imputato emerga positiva- mente dagli atti stessi, senza ulteriori accertamenti, dovendo il giudice procedere non ad un "apprezzamento", ma ad una mera "constatazione". L'obbligo di imme- diata declaratoria delle cause di non punibilità vale anche in sede di legittimità, tanto da escludere che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che do- vrebbe ordinariamente condurre al suo annullamento con rinvio, possa essere ri- levato dalla Corte di cassazione che, in questi casi, deve invece dichiarare l'estin- zione del reato. In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione, che gli impone l'obbligo dell'immediata declaratoria della causa di estinzione del reato(ex plurimis, S .U ., n. 35490 del 28 /05/2009 , Tettamanti, Rv. 244275- 01 ; Sez. 4, n. 23680 del 07/05/2013 , Rizzo, Rv. 256202 -01). 3.2.I presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod, proc. pen., come appena delineati, non sussistono certamente nel caso di specie, con riferi- mento agli atti di causa e al contenuto della sentenza impugnata, sicché il Collegio non può che, come detto, prendere atto del decorso del termine di prescrizione e annullare senza rinvio la sen
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