CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36650/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 emessa dalla Corte di appello di Cagliari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che chiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione dei fatti commessi fino a gennaio 2012, con conseguente rideterminazione della pena; letta la memoria degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che concludono chiedendo che siano dichiarati prescritti tutti i fatti contestati ad eccezione del reato commesso il 28 dicembre 2012, con conseguente rideterminazione della pena e sospensione condizionale della stessa. a [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Cagliari, nel confermare la sentenza di primo grado, con la quale il ricorrente era stato condannato per il reato continuato di peculato commesso mediante l'appropriazione dei fondi attribuiti al gruppo consigliare del [OSCURATO:PERSONA] d'Azione, dichiarava l'intervenuta prescrizione delle condotte commesse in epoca antecedente al 10 maggio 2011. Nel procedere alla rideterminazione della pena, tuttavia, il giudice di appello indicava quale reato più grave il peculato commesso in data 10 febbraio 2011, in relazione al quale computava la pena base per poi apportare gli aumenti a titolo di continuazione. 2. Nell'interesse del ricorrente sono stati formulati due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione in merito alla quantificazione della pena, evidenziandosi l'erroneità del computo seguito dalla Corte di appello, posto che aveva ritenuto quale ipotesi di peculato più grave un'appropriazione rispetto alla quale era intervenuta la prescrizione. Da ciò ne conseguiva l'erroneità del calcolo della pena. La difesa, anche con il deposito di memoria difensiva, chiedeva che fosse dichiarata la prescrizione ulteriormente maturata nelle more del ricorso in cassazione, individuando quale unica condotta non coperta dalla causa estintiva quella commessa in data 28 dicembre 2012, con conseguente rideterminazione della pena e sospensione condizionale della stessa. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce il vizio della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputato, sottolineandosi che la sentenza impugnata, pur affermando in astratto che la mancata giustificazione delle spese non comportava, ex se, la dimostrazione dell'appropriazione delle somme prelevate dal conto corrente del gruppo consiliare, in concreto non aveva individuato elementi dimostrativi della condotta illecita. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato 2. Per comodità espositiva deve esaminarsi preliminarmente il secondo motivo di ricorso, concernente il vizio di motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità del ricorrente. Il motivo si fonda sulla pretesa contraddittorietà della motivazione posto che la Corte di appello, pur avendo affermato di aderire al consolidato orientamento secondo cui la prova del peculato non può fondarsi esclusivamente sulla mancata o insufficiente dimostrazione delle ragioni sottese alle spese effettuate, in concreto non avrebbe fornito elementi idonei a dimostrare la destinazione del denaro messo a disposizione del capogruppo per finalità diverse da quelle consentite e volte a sostenere le attività del gruppo consiliare. Il motivo è infondato, posto che la sentenza di appello, tanto più se letta congiuntamente a quella di primo grado, ha ritenuto - con motivazione non censurabile in sede di legittimità - la sussistenza di plurimi elementi indiziari dimostrativi dell'utilizzo indebito dei fondi consiliari. A tal fine, deve evidenziarsi come la sentenza di primo grado ha compiutamente individuato i limiti entro i quali erano utilizzabili i fondi consiliari, ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] li abbia, invece, utilizzati per finalità diverse e incompatibili. Rispetto a tale quadro probatorio, è ulteriormente significativo il passaggio della motivazione, contenuto nella sentenza di appello, nella quale si stigmatizza il fatto che l'assegno tratto sul conto corrente del gruppo consiliare, in data 28 gennaio 2012, recava quale beneficiario proprio il ricorrente, dal che se ne è desunta la sicura appropriazione per ragioni personali. Quanto detto consente di affermare l'infondatezza delle censure mosse in ordine alla sussistenza del reato. 3. Il primo motivo di ricorso, relativo alla determinazione della pena, è fondato, essendo la Corte di appello incorsa in un palese errore nella misura in cui, pur correttamente dichiarando la prescrizione dei reati commessi fino alla data del 10 maggio 2011, ha quantificato la sanzione individuando quale condotta più grave il peculato commesso il 10 febbraio 2011 (per l'importo di €1.649,00), per poi procedere agli aumenti a titolo di continuazione. È bene precisare che, nel caso di specie, non è neppure ipotizzabile che si sia trattato di un mero refuso nell'indicazione della data del commesso reato, soprattutto perché viene specificato anche l'importo oggetto di appropriazione che, sulla base dell'esame dei prospetti richiamati in sentenza, corrisponde proprio al reato commesso in data 10 febbraio 2011. 3.1. La fondatezza del primo motivo di ricorso impone la verifica dell'ulteriore effetto estintivo derivante dal decorso del tempo.Tenuto conto che la pena prevista ratione temporis per il reato di cui all'art.314 cod. pen. era pari, nel massimo a 10 anni di reclusione, il termine massimo di prescrizione va determinato in 12 anni e 6 mesi, cui occorre aggiungere ulteriori 103 giorni di sospensione maturati nel corso del giudizio di primo grado. Applicando il suddetto termine, ne consegue che risultano prescritte tutte le condotte di peculato commesse prima del 13 settembre 2012 e, conseguentemente, l'unico reato tuttora perseguibile è l'appropriazione commessa il 28 dicembre 2012 per l'importo di €1.209,00, così come riconosciuto dalla stessa difesa del ricorrente nella memoria difensiva. 3.2. A fronte della sopravvenuta prescrizione di tutte le ipotesi di peculato con la sola esclusione della condotta commessa il 28 dicembre 2012, deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione dei fatti commessi prima del 13 settembre 2012. Per il residuo reato può procedersi alla determinazione della pena, tenuto conto che sia nel primo che nel secondo grado i Giudici di merito hanno ritenuto di applicare la pena minima di tre anni, prevista ratione temporis, per poi ridurla di 1/3 in considerazione delle attenuanti generiche, in tal modo pervenendo alla pena finale di anni 2 di reclusione. Si tratta di una quantificazione sostanzialmente vincolata e che non richiede ulteriori valutazioni di merito e, quindi, ben può essere recepita in questa sede. Una volta rideterminata la pena in anni 2 di reclusione, deve disporsi il rinvio alla Corte di appello di Cagliari, al fine di verificare la possibilità di riconoscere la sospensione condizionale della pena, trattandosi di giudizio di merito non espletabile in sede di legittimità. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dei reati commessi sino al settembre 2012. Ridetermina la pena nella misura di due anni di reclusione. Rinvia alla Corte di appello di Cagliari per il giudi