CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 06505/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdate--avviso-a-l-le-pa rtF udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza emessa in data 11/3/2021, la Corte di appello di Torino, ha rideterminato, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in quella di anni tre mesi sei di reclusione ed euro mille di multa per i reati di furto in abitazione, porto d'armi e ricettazione. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore che ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 624-bis cod. pen. La Corte di merito, pur avendo la parte definito la propria posizione accedendo al c.d. concordato in appello, non poteva esimersi dal valutare la corretta qualificazione giuridica del fatto rubricato ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen., trattandosi di prerogativa sottratta alla disponibilità delle parti. Il ricorso è inammissibile. Secondo consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia «E' inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale. (In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo)» (così Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196 - 01). La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata 'de plano" poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M