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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 4 ottobre 2022

Cassazione n. 31697/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30689-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso il decreto n. cronologico 547/2021 del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il 21/10/2021; Ric. 2021 n. 30689 sez.

M1 -ud. 04-10-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, in quattro motivi, contro il decreto del Tribunale di Palermo che ne ha respinto l’opposizione al passivo del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] (Associazione nazionale famiglie degli emigrati), relativamente alla somma di 10.967,27 EUR pretesa a titolo di TFR; la curatela non ha svolto difese; la ricorrente ha depositato una memoria.

Considerato che:

I. -il ricorso è affidato ai seguenti mezzi: (i) omesso esame del fatto decisivo (art. 360, n. 5 cod. proc. civ.) rappresentato dall’avere la curatela compulsato gli archivi informatici dell’Inps in relazione a quanto certificato come mese di agosto 2015 e condiviso la riferibilità dell’esito al TFR – Fondo di tesoreria, onde rilevare come lo stesso ente avesse certificato di non aver erogato il trattamento; (ii) violazione degli artt. 2120 cod. civ., 1, commi 755 e 756, della l. n. 296 del 2006 e 2 del d.m. 30-1-2007, da cui è sancito che il TFR può essere erogato al lavoratore direttamente dal datore di lavoro, anche per la parte di competenza del Fondo di tesoreria, allorquando abbia dato luogo al previsto conguaglio; Ric. 2021 n. 30689 sez.

M1 -ud. 04-10-2022 -3- (iii) violazione degli artt. 112, 115 e 132 cod. proc. civ., per esser mancato l’apprezzamento delle emergenze processuali decisive; (iv) violazione degli artt. 111 cost. e 132 cod. proc. civ., per motivazione apparente in ordine alle circostanze di fatto sopra indicate;

II. - il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per connessione, è inammissibile;

III. -il tribunale ha ritenuto che la curatela fosse priva di legittimazionepassiva in ordine alla domanda, perché la quota di TFR, maturata dopo il 1° gennaio 2007, era stata accantonata presso il Fondo di tesoreria dell’Inps e successivamente liquidata nel mese di agosto 2015, salvo un minimale importo (di 691,17 EUR) rimasto accantonato; ne ha tratto la conclusione che qualsiasi richiesta o doglianza dovesse essere rivolta all’Inps, incluse le questioni relative alle asserite indebite compensazioni;

IV. - l'art. 1 della l. 296 del 2006 prevede, al comma 756, che la liquidazione del trattamento di fine rapporto al lavoratore viene effettuata dal Fondo di cui al precedente comma 755 “limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro”; nel caso concreto non risulta, in prospettiva di autosufficienza, che vi sia stata una differenza rilevante in tal senso; le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, ove versate al Fondo di tesoreria presso Ric. 2021 n. 30689 sez.

M1 -ud. 04-10-2022 -4- l’Inps, sono dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono a un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina l'esigibilità (tanto che le stesse sono pignorabili: v.

Cass. n. 19708-18);

V. - questa Corte ha da tempo chiarito ch e il diritto del lavoratore di ottenere dall'Inps, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto a carico del Fondo ha natura di diritto di credito a una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, senza che possa configurarsi un'ipotesi di obbligazione solidale; esso si perfeziona al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, e tra questi l'insolvenza del datore di lavoro e la verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo (v.

Cass. n. 16617-11, Cass. n. 12971-14, Cass. n. 17643-20); le circostanze, tuttavia, dell’accantonamento della quota di TFR presso il Fondo di tesoreria e della successiva liquidazione avvenuta ad agosto 2015 in base a compensazioni integrano nel complesso un accertamento di fatto ostativo all’ammissione ; e la censura relativa a tale accertamento è sotto ogni profilo una censura di merito, che non può trovare ingressoin questa sede ; al netto allora dell’erroneo riferimento al difetto di legittimazione passiva (che è errato in quanto quella sottostante è questione di merito, non di legittimazione), l’accertamento di fatto – non Ric. 2021 n. 30689 sez.

M1 -ud. 04-10-2022 -5- sindacabile in cassazione - sostiene la conclusione assunta dal tribunale, secondo la quale, in effetti, non residuava al detto titolo un credito da far valere con l’insinuazione fallimentare. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore imp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30689-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso il decreto n. cronologico 547/2021 del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il 21/10/2021; Ric. 2021 n. 30689 sez. M1 -ud. 04-10-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, in quattro motivi, contro il decreto del Tribunale di Palermo che ne ha respinto l’opposizione al passivo del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] (Associazione nazionale famiglie degli emigrati), relativamente alla somma di 10.967,27 EUR pretesa a titolo di TFR; la curatela non ha svolto difese; la ricorrente ha depositato una memoria. Considerato che: I. -il ricorso è affidato ai seguenti mezzi: (i) omesso esame del fatto decisivo (art. 360, n. 5 cod. proc. civ.) rappresentato dall’avere la curatela compulsato gli archivi informatici dell’Inps in relazione a quanto certificato come mese di agosto 2015 e condiviso la riferibilità dell’esito al TFR – Fondo di tesoreria, onde rilevare come lo stesso ente avesse certificato di non aver erogato il trattamento; (ii) violazione degli artt. 2120 cod. civ., 1, commi 755 e 756, della l. n. 296 del 2006 e 2 del d.m. 30-1-2007, da cui è sancito che il TFR può essere erogato al lavoratore direttamente dal datore di lavoro, anche per la parte di competenza del Fondo di tesoreria, allorquando abbia dato luogo al previsto conguaglio; Ric. 2021 n. 30689 sez. M1 -ud. 04-10-2022 -3- (iii) violazione degli artt. 112, 115 e 132 cod. proc. civ., per esser mancato l’apprezzamento delle emergenze processuali decisive; (iv) violazione degli artt. 111 cost. e 132 cod. proc. civ., per motivazione apparente in ordine alle circostanze di fatto sopra indicate; II. - il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per connessione, è inammissibile; III. -il tribunale ha ritenuto che la curatela fosse priva di legittimazionepassiva in ordine alla domanda, perché la quota di TFR, maturata dopo il 1° gennaio 2007, era stata accantonata presso il Fondo di tesoreria dell’Inps e successivamente liquidata nel mese di agosto 2015, salvo un minimale importo (di 691,17 EUR) rimasto accantonato; ne ha tratto la conclusione che qualsiasi richiesta o doglianza dovesse essere rivolta all’Inps, incluse le questioni relative alle asserite indebite compensazioni; IV. - l'art. 1 della l. 296 del 2006 prevede, al comma 756, che la liquidazione del trattamento di fine rapporto al lavoratore viene effettuata dal Fondo di cui al precedente comma 755 “limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro”; nel caso concreto non risulta, in prospettiva di autosufficienza, che vi sia stata una differenza rilevante in tal senso; le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, ove versate al Fondo di tesoreria presso Ric. 2021 n. 30689 sez. M1 -ud. 04-10-2022 -4- l’Inps, sono dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono a un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina l'esigibilità (tanto che le stesse sono pignorabili: v. Cass. n. 19708-18); V. - questa Corte ha da tempo chiarito ch e il diritto del lavoratore di ottenere dall'Inps, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto a carico del Fondo ha natura di diritto di credito a una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, senza che possa configurarsi un'ipotesi di obbligazione solidale; esso si perfeziona al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, e tra questi l'insolvenza del datore di lavoro e la verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo (v. Cass. n. 16617-11, Cass. n. 12971-14, Cass. n. 17643-20); le circostanze, tuttavia, dell’accantonamento della quota di TFR presso il Fondo di tesoreria e della successiva liquidazione avvenuta ad agosto 2015 in base a compensazioni integrano nel complesso un accertamento di fatto ostativo all’ammissione ; e la censura relativa a tale accertamento è sotto ogni profilo una censura di merito, che non può trovare ingressoin questa sede ; al netto allora dell’erroneo riferimento al difetto di legittimazione passiva (che è errato in quanto quella sottostante è questione di merito, non di legittimazione), l’accertamento di fatto – non Ric. 2021 n. 30689 sez. M1 -ud. 04-10-2022 -5- sindacabile in cassazione - sostiene la conclusione assunta dal tribunale, secondo la quale, in effetti, non residuava al detto titolo un credito da far valere con l’insinuazione fallimentare. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore imp
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