CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 46268/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 13/09/2019 del G.i.p. del Tribunale di Milano, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 642, secondo comma, cod. pen. Secondo l'imputazione, tale reato era contestato al Parigini perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], «inducendo in errore la società assicuratrice [OSCURATO:PERSONA], circa l'effettiva effettuazione dei lavori di riparazione della vettura [OSCURATO:PERSONA] targato EA755C3 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], e circa l'esistenza di un valido atto di cessione del credito nei confronti dell'assicurazione, procuravano a sé o ad altri un ingiusto profitto, con corrispondente danno per le persone offese, per la somma di C 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) che incassavano indebitamente dall'istituto assicurativo in data 5.5.2017 sul conto corrente intestato a "Carrozzeria DMG di [OSCURATO:PERSONA]", avente IBAN [OSCURATO:IBAN], acceso presso la Banca del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], conto corrente di fatto gestito da [OSCURATO:PERSONA], utilizzando raggiri consistiti nel chiedere il pagamento della riparazione a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], mediante consegna al perito incaricato della verifica dei danni di: - ricevuta fiscale n. 36 del 3.5.2017 - per un importo di C 1.600,00 - intestata a Carrozzeria DMG, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], attestante lavori di carrozzeria mai effettuati sul veicolo [OSCURATO:PERSONA] targato EA7550, autovettura oggetto di atto vandalico, in uso alla figlia di questa [OSCURATO:PERSONA]; - falso atto di cessione del credito - in quanto mai sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] proprietaria del veicolo coperto dalla polizza assicurativa stipulata con la predetta società. Con l'aggravante di avere conseguito il profitto del reato». 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla propria responsabilità. Secondo il ricorrente, vi sarebbe «assoluta mancanza di prova» al riguardo, considerato: a) l'inattendibilità della chiamata in correità da parte della coimputata [OSCURATO:PERSONA], titolare della carrozzeria DMG, circa il fatto di essersi intestata tale carrozzeria su richiesta del Parigini e di essersene poi del tutto disinteressata; b) l'inadeguatezza dei riscontri a tale chiamata; c) il fatto che [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA], non aveva riconosciuto nel Parigini colui al quale aveva affidato l'auto il giorno dei fatti e che [OSCURATO:PERSONA], perito dell'assicurazione, aveva riconosciuto nel Parigini una delle due persone che avevano portato in visione l'automobile danneggiata solo nella percentuale del 30%; d) il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva provveduto a un formale disconoscimento della firma apposta sull'atto di cessione del credito, limitandosi a sottoscrivere le dichiarazioni della figlia; e) l'inattendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], attesa la diversità tra quanto da essa riportato nella denuncia- querela e quanto successivamente affermato in sede di sommarie informazioni alla polizia giudiziaria; f) l'assenza di prove che la carrozzeria DMG intestata alla Delle [OSCURATO:PERSONA] e il relativo conto corrente fossero gestiti dal Parigini e, comunque, come tali eventuali circostanze non proverebbero la responsabilità dello stesso per il reato a lui contestato. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, «riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 640 c.p.». Il ricorrente deduce che, posto l'art. 642 cod. pen. richiede che tra l'agente e la persona offesa sussista un valido contratto di assicurazione, non essendo egli proprietario dell'autovettura, e non potendo perciò stipulare un tale contratto, il fatto potrebbe, al più, essere qualificato come truffa. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alle statuizioni civili, deducendo che, «confidando in una pronuncia di assoluzione dell'imputato, le medesime andranno annullate e/o revocate ivi compresa la condanna al ristoro dei danni». Il ricorrente rappresenta altresì di «confida[re] nell'annullamento e/o revoca della condanna [...] alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita o, quantomeno, nella sua riduzione». 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio, rappresentando come la pena irrogatagli sia sproporzionata rispetto alla gravità del fatto e al suo stato di incensuratezza, come avrebbero dovuto essergli concesse le circostanze attenuanti generiche, prevalenti o, quanto meno, equivalenti all'aggravante contestata, in ragione della lieve entità del danno cagionato e del suo stato di incensuratezza, nonché il benefico della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile perché è proposto per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. 1.1. Costituisce un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747- 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). È parimenti consolidato, nella giurisprudenza della Corte di cassazione, il principio secondo cui il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento (Sez. 1, n. 36807 del 13/11/2020, Guarino, Rv. 280058-01; Sez. 6, n. 33875 del 12/05/2015, Beruschi, Rv. 264577-01; Sez. 5, n. 2086 del 17/09/2009, dep. 2010, Lucchese, Rv. 245729-01). 1.2. Rammentati tali principi, che sono condivisi dal Collegio, si deve osservare che la Corte d'appello di Milano ha ritenuto la responsabilità del Perugini sulla base dei seguenti elementi di prova: a) le dichiarazioni della coimputata Delle [OSCURATO:PERSONA], la quale, interpellata dall'agenzia investigativa incaricata dall'assicurazione e portata a conoscenza della denuncia-querela, aveva subito fatto riferimento al Parigini e che, in sede di interrogatorio, aveva riferito che la carrozzeria DMG a lei intestata, sul cui conto corrente era stata accreditata la somma liquidata dall'assicurazione, e lo stesso conto corrente erano di fatto gestiti dallo stesso Parigini; b) i riscontri a tali affermazioni della riconducibilità al Perugini della carrozzeria DMG beneficiaria del risarcimento costituiti da: b.1) il fatto che la compagna del [OSCURATO:PERSONA], il cui recapito telefonico era stato fornito all'investigatore dell'assicurazione dalla Delle [OSCURATO:PERSONA], aveva riferito che «Massimiliano» - che è il prenome del ParIgini - avrebbe chiarito l'accaduto e che l'automobile sarebbe stata riparata; b.2) il fatto che «Max» era anche il soprannome con il quale il carrozziere si era presentato ad [OSCURATO:PERSONA] offrendosi di riparare l'auto e conducendola presso la carrozzeria GMD di Moncalieri; b.3) il fatto che, secondo le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], col prenome «Massimo» era conosciuto colui gestiva quest'ultima carrozzeria; c) sebbene la Ardito non avesse riconosciuto il Parigini in fotografia (risalente, peraltro, al 2013), la stessa aveva fornito una descrizione del soggetto che le si era presentato offrendosi di riparare l'auto collimante con le caratteristiche fisiche del Parigini; d) dall'esame dell'estratto del conto corrente intestato alla carrozzeria DMG risultavano movimenti in uscita in favore della compagna del [OSCURATO:PERSONA] e di tale [OSCURATO:PERSONA] (all'evidenza, una congiunta dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]), ciò che avvalorava ulteriormente quanto riferito dalla Delle [OSCURATO:PERSONA] circa la gestione di tale conto corrente da parte dell'imputato; e) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'avvenuto danneggiamento dell'autovettura e al (pacifico) diritto al risarcimento del relativo danno, ritenute attendibili - nonostante alcune discrasie tra quanto da essa affermato, rispettivamente, nelle querele sporte e in sede di sommarie informazioni alla polizia giudiziaria - attesa l'assenza di qualsiasi interesse della stessa Ardito a non dire il vero; f) l'inequivoco disconoscimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della firma apposta sull'atto di cessione del credito, atteso che la Gigliotti aveva sottoscritto l'integrazione di querela della figlia in cui si affermava che la stessa firma era falsa. Tale motivazione della responsabilità del Parigini appare fondata su una valutazione del tutto coerente e logica dei menzionati elementi di prova, inclusi la chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] e i riscontri a tale chiamata, in quanto logicamente conducenti, oltre ogni ragionevole dubbio, a individuare nell'imputato la persona che, mercé la falsa fattura della carrozzeria DMG solo formalmente intestata alla Delle [OSCURATO:PERSONA] e da lui di fatto gestita e il falso atto di cessione del credito, aveva illecitamente ottenuto dalla compagnia assicurativa, mediante l'accredito sul conto corrente sempre formalmente intestato alla Delle [OSCURATO:PERSONA] ma anch'esso da lui gestito, un risarcimento che non gli spettava. A fronte di tale motivazione, come si è detto, del tutto coerente e logica, le doglienze del ricorrente appaiono rivolte a sollecitare una differente comparazione dei significati probatori attribuiti dalla Corte d'appello di Milano alle diverse prove, nel loro reciproco collegamento, inclusa la chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] e i relativi elementi di riscontro, e conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità di detta chiamata e delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e della validità dei riscontri esterni e, più in generale, circa alla valenza probatoria dei singoli elementi di prova utilizzati dalla Corte d'appello di Milano, ciò che, come si è visto, sulla base dei rammentati condivisi principi affermati dalla Corte di cassazione, non è ammissibile in questa sede di legittimità. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. L'art. 642 cod. pen., strutturato come una norma penale mista del tutto peculiare, prevede, nei suoi commi primo e secondo, cinque diverse fattispecie di reato - in particolare, il danneggiamento dei beni assicurati e la falsificazione o alterazione della polizza, nel comma primo; la mutilazione fraudolenta della propria persona, la denuncia di un sinistro non avvenuto e la falsificazione o alterazione della documentazione relativa al sinistro, nel comma secondo - che, ove ricorrano gli estremi fattuali, possono concorrere fra loro (Sez. 2, n. 1856 del 17/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 258012-01). Il legislatore, con la fattispecie in considerazione, ha inteso prevedere una tutela speciale e in qualche modo "rafforzata" a protezione del mercato delle assicurazioni, predisponendo la tutela anticipata nel caso in cui l'azione fraudolenta tipica del reato di truffa si innesti su un rapporto assicurativo. L'art. 642 cod. pen. costituisce, cioè, un'ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa di cui all'art. 640 cod. pen.: nel primo, infatti, sono presenti tutti gli elementi della condotta caratterizzanti il secondo e, in più, come elemento specializzante, il fine di tutela del patrimonio dell'assicuratore (Sez. 6, n. 2506 del 13/11/2003, dep. 2004, Piccino, Rv. 227890-01; Sez. 1, n. 4352 del 10/04/1997, Musso, Rv. 207438-01). Le fattispecie previste dall'art. 642 cod. pen. si presentano "speciali" rispetto all'archetipo della truffa perché predispongono una tutela anticipata e rafforzata del patrimonio delle società che gestiscono le assicurazioni. Nel caso in esame, al Parigini è stata contestata la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 642 cod. pen. e, in particolare, come risulta dal capo d'imputazione, che si è riportato nella parte in fatto, e dalla sentenza impugnata («alterazione della documentazione relativa al sinistro» «in forza di una ricevuta di effettuazione lavori e atto di cessione del credito, interamente fasulli»), la fattispecie di chi falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi a un sinistro. Tale fattispecie non costituisce un reato "proprio", attribuibile esclusivamente al contraente della polizza, essendo, invece, ravvisabile in capo a qualsiasi soggetto, anche estraneo al sinallagma, il quale, manipolando illecitamente il rapporto contrattuale, ponga in essere le condotte sopra menzionate. Ne consegue che correttamente la Corte d'appello di Milano ha ritenuto che la fattispecie di causa possa essere commessa da chiunque, senza che fosse necessario che l'autore del reato coincidesse con il soggetto che aveva stipulato la polizza assicurativa, con la conseguente corretta qualificazione della stessa fattispecie concreta come delitto di cui all'art. 642 cod. pen. e non come truffa. 3. Il terzo motivo è inammissibile. Esso, infatti: a) quanto alla condanna per la responsabilità civile, si fondava sull'auspicato accoglimento del primo motivo di ricorso («confidando in una pronuncia di assoluzione»), il quale, invece, come si è visto, deve essere dichiarato inammissibile; b) quanto alla condanna alle spese relative all'azione civile, si appalesa del tutto generico («si confida nell'annullamento e/o revoca della condanna [...] alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita o, quantomeno, nella sua riduzione»). 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. 4.1. Con riguardo alle attenuanti generiche, la Corte di cassazione ha statuito che il mancato riconoscimento delle stesse può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo - come ha fatto, nella specie, la Corte d'appello di Milano - a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 3 n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01). 4.2. Quanto alla pena, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01). Anche successivamente, è stato ribadito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01). Nel caso di specie, la pena irrogata, prima della diminuzione per il rito abbreviato, di un anno e quattro mesi di reclusione è di gran lunga al di sotto della media edittale della pena prevista per il delitto di cui all'art. 642, secondo comma, cod. pen. (peraltro aggravato dal conseguimento dell'intento), che è pari a tre anni di reclusione, con la conseguenza che l'obbligo di motivazione ben può ritenersi assolto dai giudici di merito mediante il riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e, in particolare, alle modalità della condotta e alla personalità dell'imputato. 4.3. Quanto, infine, alla mancata concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, si deve rammentare che il giudice di merito, nel valutare tale concedibilità, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi a indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206-02; Sez. 4, n. 48013 del 12/07/2018, M., Rv. 273995-01). Nel caso in esame, la Corte d'appello di Milano ha adeguatamente motivato l'esercizio, in senso negativo, del potere discrezionale conferitole al riguardo dalla legge, argomentando come la dimestichezza dimostrata dall'imputato, alla luce delle modalità di realizzazione del reato, nella perpetrazione di condotte analoghe a quella sub iudice, ostasse alla concessione dei richiesti benefici. 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende,