CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20427/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23169/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'[OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma via Cicerone n. 62; -RICORRENTI- CONTRO [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Priore ed dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Salerno, in via Irno 35 ; -COArTRORICORRENTE- CONTRO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Elisabeth - [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] verso la sentenza n. 222/2017 pubblicata in data 17.7.2017 dalla Corte d'appello di Salerno [OSCURATO:PERSONA] CAUSA1.Dagli atti emerge quanto segue. Con atto di citazione del 21-23 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] interpose appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Salerno accolse la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di rivendica da lui proposto nei loro confronti ed aveva dichiarato maturata l'usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. in relazione ad un appezzamento di terreno sito in Teggiano alla via Provinciale con l'annesso immobile ivi edificato. L'appellante censurò la decisione di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto ritualmente proposta l'istanza di verificazione della scrittura privata da lui disconosciuta ed aveva erroneamente individuato in un terreno l'oggetto della domanda di usucapione in luogo di due appartamenti facenti parte di un edificio sito in Teggiano alla via Provinciale. [OSCURATO:PERSONA] e Silvia di Sani, costituitesi in giudizio, chiesero il rigetto della domanda e interposero appello incidentale volto ad ottenere, previo accertamento dell'autenticità della sottoscrizione di Giuseppe di Sarli, la dichiarazione di trasferimento della proprietà dei predetti appartamenti a loro. Il giudice di merito, per quel che rileva in questa sede, confermò la decisione di prime cure in relazione alla ritenuta impossibilità di considerare la scrittura disconosciuta per omessa rituale proposizione dell'istanza di verificazione. La Corte confermò la decisione nella parte in cui aveva affermato che ai sensi dell'art. 216 c.p.c. colui che intende avvalersi della scrittura disconosciuta, è gravata da un duplice onere, dovendo entro il termine perentorio fissati per l'articolazione dei mezzi istruttori, sia proporre in modo non equivoco istanza di verificazione sia indicare le prove ritenute utili. Nel dettaglio la Corte pur riconoscendo che l'istanza di verificazione potesse essere formulata implicitamente sostenne che fosse onere dell'istante formulare i mezzi di prova ritenti utili e di produrre o indicare scritture di comparazione. Sicché il giudice, ritenne non possibile, in presenza di una motivazione giuridicamente corretta e logica, richiamando al riguardo S.U. n. 8077 del 2012 (in tema di limiti al sindacato del giudice di legittimità) sindacare il contenuto della decisione di prime cure, in punto di intervenuta formulazione di valida istanza di verificazione. La Corte d'appello, quindi, affermò che a fronte del disconoscimento, avvenuto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], le appellanti non avessero reiterato l'istanza di verificazione nei termini e nei modi di rito, con conseguente corretta non ammissione dell'istanza di verificazione, poiché non correttamente formulata nonché carente di ulteriori produzioni o indicazioni. [OSCURATO:PERSONA], Maria di Sarli e Raffaella di Sarli con cinque motivi, resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Deve, preliminarmente, osservarsi che il ricorso risulta correttamente notificato solo nei confronti del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], sicché deve disporsi la rinnovazione della notifica nei confronti dei litisconsorti, residenti all'estero, [OSCURATO:PERSONA], Elisabeth e [OSCURATO:PERSONA], in, così come nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. Dispone la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], Elisabeth e [OSCURATO:PERSONA] nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], da effettuarsi entro 60 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nell'adunanza camera