CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 14716/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PG, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso; 4-1180/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, intervenuta a seguito di concordato in appello sulla pena ai sensi degli artt. 602, comma 1 bis, 599 bis cod. proc. pen., ha riformato solo quoad poenam la sentenza di condanna emessa dal primo giudice, propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore delegato da quello di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento agli artt. 122, 444, comma 3, 446, comma 5, 581, 599 bis, cod. proc. pen.), con riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, non richiesta, né altrimenti sollecitata dalle parti in quanto esclusa dall'oggetto dell'accordo, per effetto della esplicita rinunzia al motivo di gravame pur in proposito dedotto. 1.1. Deduce in particolare la ricorrente che, in presenza di una procura speciale quanto mai generica (con la quale l'imputata conferiva al difensore il potere di rinunziare ai motivi di appello per accedere al concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen.), il giudice cui l'accordo era stato sottoposto per l'approvazione avrebbe dovuto nutrire sospetti sulla corretta ed informata formazione del consenso, in ragione dell'età, del livello di formazione della imputata e della sua inesperienza processuale. Attingendo quindi alla disposizione processuale prevista in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 446, comma 5, cod. proc. pen.), la Corte di merito avrebbe dovuto disporre la comparizione dell'imputata al fine di verificare la volontarietà di una richiesta evidentemente ellittica del beneficio certamente accessibile, sia in ragione della pena concordata (contenuta entro anni 2 e mesi sei di reclusione), che dell'età al momento del fatto (infraventunenne), che infine della condizione di assoluta incensuratezza. 1.2. Con le conclusioni scritte trasmesse il 23 febbraio 2022 il pubblico ministero presso questa Corte ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla negata concessione della sospensione condizionale della pena. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi. 2.1. La difesa -pur avendo correttamente evidenziato che il concordato proposto ed accolto sulla pena, a seguito della rinuncia ai motivi (tra i quali rientrava quello che censurava la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena), non era stato affatto subordinato alla richiesta sospensione e che questa non rappresentava neppure una mera indicazione comune delle parti rimessa alla discrezione della Corte, ove ne ricorressero i presupposti applicativi- lamenta la inosservanza della legge processuale (art. 446, comma 5, cod. proc. pen.), dovendo la Corte, assente l'imputata in udienza, sospettare della corretta ed informata formazione della volontà, proprio per la (, irragionevolezza di una proposta sulla pena non subordinata al beneficio pacificamente , riconoscibile. 4-1180/2022 La doglianza non tiene tuttavia conto che la sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi degli artt. 602, comma 1 bis, 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Dispone la norma che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. 2.2. Nel caso in esame è rimasto escluso dalla rinuncia solo il motivo di gravame afferente alla dosimetria della sanzione, in ragione della misura massima dell'effetto diminuente derivante dalle già riconosciute circostanze attenuanti generiche, stimate prevalenti sulle aggravanti contestate e ritenute. L'accordo sulla sanzione proposta, che le parti non hanno subordinato (neppure sollecitando -a margine dell'accordo- i poteri officiosi del giudice della impugnazione, ai sensi dell'art. 597 comma 5, cod. proc. pen.) alla concessione della sospensione condizionale della pena, inibiva quindi al giudice di valutare -come reviviscente- un motivo di gravame esplicitamente rinunziato (art. 589, comma 2, cod. proc. pen.) dalla parte appellante. 2.3. Quanto alla mancata verifica in udienza da parte della Corte dell'eventuale vizio nella formazione del consenso. Il motivo, oltre che infondato per la presunzione di capacità che accompagna le manifestazioni di volontà dei soggetti che versano nel pieno possesso delle facoltà intellettive e perché tale manifestazione di volontà deve presumersi informata e meditata proprio perché accompagnata dal consiglio del legale di fiducia, è aspecifico per difetto di autosufficienza. Questa Corte ha già avuto modo di affermare sul punto che: In tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, deve contenere la specifica indicazione degli atti o delle circostanze che hanno determinato il vizio (Sez. 1, n. 15557, del 20/3/2018, Rv. 272630; Sez. 4, n. 54580, del 19/9/2018, Rv. 274505). Nella fattispecie l'imputata era assistita dal difensore di fiducia e nulla di rilevante il ricorrente ha allegato ai motivi di ricorso sul tema della capacità di autodeterminarsi nelle scelte. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 4-1180/2022 3.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità della questione proposta consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente