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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13978/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 3 maggio 2018 (atti pervenuti presso questa Corte il 10/02/2021) confermava la sentenza di primo grado di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione, inserendo, al termine del capo di imputazione la frase "Con la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale e correggendo il dispositivo, rendendolo conforme a quello letto in udienza, dovendosi leggere "euro 200,00 di multa" in luogo di "euro 100,00 di multa. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo la nullità della sentenza in quanto l'imputato era stato je. tql2,rz,4711., espulso dal territorio nazionale ~ella celebrazione di giudizio di appello. - 1.2 II difensore lamenta, alla luce della intervenuta espulsione dell'imputato, la violazione degli art. 6 CEDU, 24 Cost. e 13 comma 3 quater D.Lgs. n.286/98 per omessa pronuncia di sentenza di improcedibilità dell'azione penale in mancanza di prova della rinuncia dell'imputato al suo diritto a partecipare personalmente al processo 1.3 II difensore reitera l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice di primo grado, posto che la competenza era stata determinata in base al criterio della residenza o del domicilio ai sensi dell'art. 9 cod.proc.pen. e che dalla documentazione prodotta (casellario centrale di identità e verbale dei Carabinieri di Loreto di revoca degli arresti domiciliari ivi eseguiti) risultava che l'imputato era residente in Loreto, via Boccalini n.25 e non in [OSCURATO:PERSONA] via Carducci n.3, circostanza che trovava conferma nella nomina del difensore di fiducia, nella richiesta di veridicità inviata dalla difesa al [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nella richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari e nel decreto di irreperibilità emesso dal Pubblico Ministero in data 6.7.2015. 1.4 Il difensore eccepisce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in merito alla prova della sussistenza del fatto e dell'elemento psicologico, osservando che la Corte di appello aveva fondato la responsabilità dell'imputato soltanto sulle giustificazioni dallo stesso rese in sede di esame in merito alla provenienza delle merce, nuova e con i cartellini dei prezzi ben visibili, ritenute vaghe e non aventi un minimo di attendibilità stante l'omessa identificazione ; neppure per nome delvenditore; avendo già ritenuto il giudice di primo grado la mancanza della prova che l'imputato fosse l'autore dei furti, la circostanza che i capi di abbigliamento fossero stati ritrovati con l'etichetta ed il prezzo ancora attaccato rendeva invece credibile la spiegazione ek.del ricorrente di avere ricevuto la merce in conto vendita, pur in mancanza di produzione della relativa documentazione fiscale idonea ad individuare eventualmente il fornitore. 1.5 II difensore eccepisce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 597 comma 3 e 603 lett. c) in relazione alla modifica del capo di imputazione con l'inserimento della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, nonché della correzione del dispositivo in relazione alla pena della multa, rideterminata in euro 200,00 anziché 100,00. 2.11 Procuratore generale depositava conclusioni scritte con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.

3. Il difensore depositava memoria scritta con la quale insisteva nei motivi di ricorso.

CONSIDEFtATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente ai primi due motivi di ricorso, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che "la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere a seguito di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato non è consentita una volta che sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio o altro provvedimento equipollente. (Fattispecie di espulsione avvenuta dopo la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado)" (Sez. . 3 , Sentenza n. 13118 del 06/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279232 - 01); pertanto, correttamente la Corte di appello ha ritenuto che poiché nel caso di specie l'espulsione dell'imputato è avvenuta dopo la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado, non opera la speciale causa di improcedibilità.

Si deve anche ribadire che "Non costituisce legittimo impedimento dell'imputato straniero l'avvenuta espulsione del medesimo dal territorio dello Stato, atteso che l'art.17 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 gli conferisce la facoltà di rientrare temporaneamente in Italia per l'esercizio del diritto di difesa."(Sez. 6, Sentenza n. 15739 del 28/02/2018, Daja e altri, Rv. 272774 - 01), 1.2 Relativamente all'eccezione di incompetenza territoriale, si deve osservare che nell'atto di appello, il difensore aveva sostenuto che la residenza dell'imputato fosse in Loreto, via Carducci n.3, come "emergente dal casellario centrale di identità inviato in pari data dal Ministero dell'Interno a mezzo fax alla polizia ed eletto al momento della scarcerazione," e su tale eccezione ha risposto la Corte di appello, osservando come l'indicazione di Loreto anziché [OSCURATO:PERSONA] sul cartellino fotosegnaletico era frutto di un evidente errore, visto che erano rimasti invariati la via e il numero civico (via Carducci n.3) e che il documento relativo alla elezione del domicilio al momento della scarcerazione non era stato mai prodotto; soltanto con il ricorso per cassazione si sostiene che la residenza del ricorrente fosse in Loreto, via Boccalini n.25, con la produzione di nuova documentazione, per cui il motivo è inammissibile in quanto non proposto, o meglio diversamente proposto in appello; infatti, secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/20; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202; da ultimo v.

Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, Saccenti, non mass.).

Inoltre, il motivo di ricorso chiede accertamenti di fatto non deducibili nella presente sede, non essendo compito del giudice di legittimità indagare su quale fosse la residenza dell'imputato al momento dei fatti. 1.3 Quanto al quarto motivo di ricorso, si deve rilevare che non è stata fornita una qualsiasi spiegazione da parte dell'imputato relativamente al possesso della merce; a tale riguardo, deve preliminarmente essere chiarito che il diritto al silenzio è un fondamentale presidio difensivo concesso dal nostro ordinamento all'imputato, che tuttavia non impedisce ai giudici di merito di rilevare l'assenza di spiegazioni alternative delle emergenze processuali; pertanto, la univocità e la concorrenza degli indizi non sono stati scalfiti dalle indicazioni alternative provenienti dall'imputato, che, se esistenti, avrebbero costretto ad un doveroso confronto: non emerge alcuna violazione del díritto al silenzio, ma solo la presa d'atto della assenza di spiegazioni alternative alla rilevata convergenza degli elementi di prova a carico dell'imputato; coerentemente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto sussistente il dolo del reato di ricettazione. 1.4 Relativamente all'ultimo motivo di ricorso, l'imputato è privo di interesse kLivanieriL all'inserimento nella sentenza, nella parte in cui viene riportato il capo di imputazione, della frase relativa alla recidiva, che è stata 4 r esclusa dal giudice di primo grado; quanto all'ammontare della pena pecuniaria, la stessa era stata indicata in euro 200,00 nel dispositivo letto in udienza, che prevale su quello riportato nella motivazione della sentenza impugnata; la Corte di appello ha pertanto correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale" (Sez. 6, Sentenza n. 18372 del 28/03/2017, Guigovaz, Rv. 269852 - 01).

2. Il ricorso deve, pertanto, essere considerato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 3 maggio 2018 (atti pervenuti presso questa Corte il 10/02/2021) confermava la sentenza di primo grado di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione, inserendo, al termine del capo di imputazione la frase "Con la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale e correggendo il dispositivo, rendendolo conforme a quello letto in udienza, dovendosi leggere "euro 200,00 di multa" in luogo di "euro 100,00 di multa. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo la nullità della sentenza in quanto l'imputato era stato je. tql2,rz,4711., espulso dal territorio nazionale ~ella celebrazione di giudizio di appello. - 1.2 II difensore lamenta, alla luce della intervenuta espulsione dell'imputato, la violazione degli art. 6 CEDU, 24 Cost. e 13 comma 3 quater D.Lgs. n.286/98 per omessa pronuncia di sentenza di improcedibilità dell'azione penale in mancanza di prova della rinuncia dell'imputato al suo diritto a partecipare personalmente al processo 1.3 II difensore reitera l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice di primo grado, posto che la competenza era stata determinata in base al criterio della residenza o del domicilio ai sensi dell'art. 9 cod.proc.pen. e che dalla documentazione prodotta (casellario centrale di identità e verbale dei Carabinieri di Loreto di revoca degli arresti domiciliari ivi eseguiti) risultava che l'imputato era residente in Loreto, via Boccalini n.25 e non in [OSCURATO:PERSONA] via Carducci n.3, circostanza che trovava conferma nella nomina del difensore di fiducia, nella richiesta di veridicità inviata dalla difesa al [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nella richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari e nel decreto di irreperibilità emesso dal Pubblico Ministero in data 6.7.2015. 1.4 Il difensore eccepisce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in merito alla prova della sussistenza del fatto e dell'elemento psicologico, osservando che la Corte di appello aveva fondato la responsabilità dell'imputato soltanto sulle giustificazioni dallo stesso rese in sede di esame in merito alla provenienza delle merce, nuova e con i cartellini dei prezzi ben visibili, ritenute vaghe e non aventi un minimo di attendibilità stante l'omessa identificazione ; neppure per nome delvenditore; avendo già ritenuto il giudice di primo grado la mancanza della prova che l'imputato fosse l'autore dei furti, la circostanza che i capi di abbigliamento fossero stati ritrovati con l'etichetta ed il prezzo ancora attaccato rendeva invece credibile la spiegazione ek.del ricorrente di avere ricevuto la merce in conto vendita, pur in mancanza di produzione della relativa documentazione fiscale idonea ad individuare eventualmente il fornitore. 1.5 II difensore eccepisce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 597 comma 3 e 603 lett. c) in relazione alla modifica del capo di imputazione con l'inserimento della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, nonché della correzione del dispositivo in relazione alla pena della multa, rideterminata in euro 200,00 anziché 100,00. 2.11 Procuratore generale depositava conclusioni scritte con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. 3. Il difensore depositava memoria scritta con la quale insisteva nei motivi di ricorso. CONSIDEFtATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente ai primi due motivi di ricorso, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che "la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere a seguito di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato non è consentita una volta che sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio o altro provvedimento equipollente. (Fattispecie di espulsione avvenuta dopo la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado)" (Sez. . 3 , Sentenza n. 13118 del 06/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279232 - 01); pertanto, correttamente la Corte di appello ha ritenuto che poiché nel caso di specie l'espulsione dell'imputato è avvenuta dopo la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado, non opera la speciale causa di improcedibilità. Si deve anche ribadire che "Non costituisce legittimo impedimento dell'imputato straniero l'avvenuta espulsione del medesimo dal territorio dello Stato, atteso che l'art.17 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 gli conferisce la facoltà di rientrare temporaneamente in Italia per l'esercizio del diritto di difesa."(Sez. 6, Sentenza n. 15739 del 28/02/2018, Daja e altri, Rv. 272774 - 01), 1.2 Relativamente all'eccezione di incompetenza territoriale, si deve osservare che nell'atto di appello, il difensore aveva sostenuto che la residenza dell'imputato fosse in Loreto, via Carducci n.3, come "emergente dal casellario centrale di identità inviato in pari data dal Ministero dell'Interno a mezzo fax alla polizia ed eletto al momento della scarcerazione," e su tale eccezione ha risposto la Corte di appello, osservando come l'indicazione di Loreto anziché [OSCURATO:PERSONA] sul cartellino fotosegnaletico era frutto di un evidente errore, visto che erano rimasti invariati la via e il numero civico (via Carducci n.3) e che il documento relativo alla elezione del domicilio al momento della scarcerazione non era stato mai prodotto; soltanto con il ricorso per cassazione si sostiene che la residenza del ricorrente fosse in Loreto, via Boccalini n.25, con la produzione di nuova documentazione, per cui il motivo è inammissibile in quanto non proposto, o meglio diversamente proposto in appello; infatti, secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/20; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202; da ultimo v. Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, Saccenti, non mass.). Inoltre, il motivo di ricorso chiede accertamenti di fatto non deducibili nella presente sede, non essendo compito del giudice di legittimità indagare su quale fosse la residenza dell'imputato al momento dei fatti. 1.3 Quanto al quarto motivo di ricorso, si deve rilevare che non è stata fornita una qualsiasi spiegazione da parte dell'imputato relativamente al possesso della merce; a tale riguardo, deve preliminarmente essere chiarito che il diritto al silenzio è un fondamentale presidio difensivo concesso dal nostro ordinamento all'imputato, che tuttavia non impedisce ai giudici di merito di rilevare l'assenza di spiegazioni alternative delle emergenze processuali; pertanto, la univocità e la concorrenza degli indizi non sono stati scalfiti dalle indicazioni alternative provenienti dall'imputato, che, se esistenti, avrebbero costretto ad un doveroso confronto: non emerge alcuna violazione del díritto al silenzio, ma solo la presa d'atto della assenza di spiegazioni alternative alla rilevata convergenza degli elementi di prova a carico dell'imputato; coerentemente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto sussistente il dolo del reato di ricettazione. 1.4 Relativamente all'ultimo motivo di ricorso, l'imputato è privo di interesse kLivanieriL all'inserimento nella sentenza, nella parte in cui viene riportato il capo di imputazione, della frase relativa alla recidiva, che è stata 4 r esclusa dal giudice di primo grado; quanto all'ammontare della pena pecuniaria, la stessa era stata indicata in euro 200,00 nel dispositivo letto in udienza, che prevale su quello riportato nella motivazione della sentenza impugnata; la Corte di appello ha pertanto correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale" (Sez. 6, Sentenza n. 18372 del 28/03/2017, Guigovaz, Rv. 269852 - 01). 2. Il ricorso deve, pertanto, essere considerato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 13978/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris