CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2024
Cassazione n. 27831/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZik sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di occupazione arbitraria del demanio pubblico deducendo, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, avendo il giudice omesso di considerare la consistenza dell'intervento abusivo, l'incidenza sul carico urbanistico nonché il contrasto con gli strumenti urbanistici. La doglianza è manifestamente infondata, posto che la Corte territoriale ha ritenuto che il fatto contestato alla ricorrente non sia di particolare tenuità, considerate le plurime violazioni effettuate per reati della stessa indole e che dal casellario emerge una condanna per reato di furto a fine di lucro ed una condanna per occupazione di demanio. La Corte, inoltre, ha evidenziato che il reato in contestazione è un reato permanente, per il quale è preclusa l'applicazione della causa di non punibilità finché la permanenza non sia cessata e che la condotta, consistita nella realizzazione di opere edilizie a pochi metri dal mare, posta in essere quantomeno dal 2010, si è protratta per un ampio lasso di tempo, aggiungendo che le dimensioni delle opere sono tutt'altro che modeste. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 19 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]