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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 marzo 2026

Cassazione n. 06967/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 13137/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatee difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocatoCORBETTA ROBERTO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella LOMBARDIA in MILANO n. 1387/2023 depositata il 17/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13137/2023Numero sezionale 186/2026Numero di raccolta generale 6967/2026Il Comune di Carugate notificò alle ricorrenti, tra loro sorelle e nellaData pubblicazione 23/03/2026loro qualità di comproprietarie di un’area in quel Comune, avvisid’accertamento IMU per l’anno 2016 sulla base di una valutazioneche teneva conto dell’intervenuta modifica della destinazioneurbanistica dell’area da agricola a edificabile, avvenuta nel 2009.Le contribuenti impugnarono gli atti avanti alla CommissioneTributaria Provinciale di Milano che, con la sentenza n. 2144/2022,respinse il gravame.Le stesse comproprietarie proposero appello e la Corte di GiustiziaTributaria di II grado della Lombardia, con la sentenza indicata inepigrafe, ha respinto l’appello ritenendo che:- la modifica della destinazione urbanistica avvenne nel settembre2009, quando alcuna delle ricorrenti svolgeva attività d’imprenditoreagricolo.

Tale attività fu iniziata da Carola solamente nel 2012,beneficiando poi il 10/2/2014 del comodato della rispettiva quota diproprietà dell’area da parte delle sorelle Francesca e [OSCURATO:PERSONA],non sussistendo pertanto il diritto all’esenzione;- la sentenza CTR Milano n. 1012/16, intercorsa tra le medesimeparti, con riferimento al medesimo compendio e confermativa delvalore indicato dal Comune, è passata in giudicato e i suoi effetti siriverberano anche oltre gli anni d’imposta che ne erano oggetto(2009-2011);- il valore venale dei terreni è stato correttamente valutato dall’entelocale con atto di Giunta 213/2005, ben noto alle ricorrenti che lohanno accettato ad esito di quel contenzioso ormai definito;- la consulenza di parte dell’ing. [OSCURATO:PERSONA] non rileva attesorisale all’ottobre 2008, prima della modifica della destinazioneurbanistica del terreno;- gli avvisi notificati alle contribuenti sono regolari in quantosottoscritti dall’unico soggetto competente, ossia il funzionarioresponsabile dell’ufficio tributi del comune di Carugate.2 di 9Numero registro generale 13137/2023Numero sezionale 186/2026Ricorrono per Cassazione le comproprietarie con tre motivi di ricorsoNumero di raccolta generale 6967/2026integrati da successiva memoria.

Data pubblicazione 23/03/2026Resiste il Comune di Carugate con controricorso anch’esso seguitoda memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo le ricorrenti lamentano la violazione degli artt.2, comma 1, lett b) del d. lgs. 504/92 e 1 comma 13 legge n.208/2015, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.Sostengono che, poiché il terreno è coltivato da Carola qualeimprenditrice agricola professionale (IAP), va considerato agricolo edesente IMU per l’annualità 2016 in esame.

Richiama la predettadisposizione secondo cui i terreni “posseduti e condotti” dagliagricoltori sui quali “persiste” l’utilizzazione “agrosilvopastorale”,mediante coltivazione, silvicoltura funghicoltura e allevamento, sonoconsiderati “non fabbricabili”.

Non osterebbe il fatto che solo unadelle comproprietarie sia imprenditrice agricola, come evidenziatonella circolare del Ministro delle Finanze n. 9485 del 18/6/2012.Avendo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] condotto in affitto (rectius comodato) iterreni quale IAP, l’esenzione dovrebbe operare e nei confronti ditutte le ricorrenti.

Non rileverebbe, in particolare, l’osservazione dicui alla sentenza impugnata secondo cui la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non eraIAP al momento della modifica della destinazione urbanistica delterreno, atteso che la modifica normativa che ha introdottol’esenzione è avvenuta solamente nel 2015.1.1 Il motivo è fondato nei termini che seguono, atteso che nonappare configurabile la richiesta esenzione, mentre potrebberoricorrere i presupposti di fatto per la riduzione tariffaria.1.2 Quanto al primo profilo, con riferimento all’anno d’imposta 2016,va infatti osservato che trova infatti applicazione l’invocato art. 1,comma 13, della legge n. 208/2015, secondo cui, a decorrere3 di 9Numero registro generale 13137/2023Numero sezionale 186/2026Numero di raccolta generale 6967/2026dall’anno 2016, sono esenti dall’IMU i terreni agricoli, tra l’altro,Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoliprofessionali di cui all’articolo 1 del d.lgs. 99/2004 iscritti nellaprevidenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.Appare evidente come la norma sia volta a differenziare, nellagenerale categoria dei terreni aventi destinazione agricola, tra quellieffettivamente posseduti e condotti dai soggetti suindicati ocomunque rientranti nelle altre categorie previste dal comma 13citato, che godono dell’invocata esenzione, e quelli che non lo sono.Si tratta però in ogni caso di terreni aventi destinazione agricola, onon avrebbe significato la specificazione operata dal legislatore.

Nelcaso specifico e sin dal 2009 è pacifico come i terreni oggetto diquesto procedimento siano divenuti aree fabbricabili e pertantoestranei alla norma invocata.1.3 Il motivo censura però la violazione, oltre che della disposizionegià menzionata, anche dell’art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 504/92(richiamato dall’art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 in ambito IMU)ove è previsto che siano considerati non fabbricabili: I terreniposseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell’art. 9[coltivatori diretti imprenditori agricoli] sui quali persistel’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attivitàdirette alla coltivazione del fondo… .

L’art. 9 richiamato prevedeparticolari riduzioni dell’imposta dovuta in base al valore dei terreni.Contrariamente a quanto ipotizzato dalla Corte di merito, non parepotersi condividere la tesi secondo cui il requisito della “persistenza”dell’attività agricola implichi la necessaria preesistenza dellamedesima al momento del mutamento di destinazione urbanisticadei fondi, atteso che la norma non contiene tale specificazione,dovendo invece ritenersi che l’avere iniziato l’attività agricola primadel periodo impositivo cui ci si riferisce possa originare il diritto allaprospettata riduzione, indipendentemente dalla risalenza delmutamento predetto.

La scelta del proprietario fondiario, i cui terreni4 di 9Numero registro generale 13137/2023Numero sezionale 186/2026siano stati precedentemente dichiarati fabbricabili come nel casoNumero di raccolta generale 6967/2026specifico, d’iniziare su di essi un’attività agricola non può Dratiat epunbbelircasziio ne 23/03/2026preclusiva del diritto alle riduzioni previste per tal sortad’imprenditori, che fanno riferimento all’oggettività dellautilizzazione agricola dei fondi (vv.

Cass. 11979/2017 e10144/2010).

Ne consegue che, pur non essendo configurabilel’esenzione invocata, vanno considerate “non fabbricabili”, ai finidella predetta riduzione, le aree in cui persiste l’attività agricola nelsenso sopra indicato, attività che dovrà essere provata dalcontribuente in tal senso.1.4 A tal fine, non risulta pertinente il richiamo a un precedente diquesta Corte (Cass. Sez. 5, 26/11/2024, n. 30456, Rv. 672959 –01) - relativo al diverso problema della riduzione d’imposta previstadall'art. 13, comma 8-bis, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif.dalla l. n. 214 del 2011 e la successiva esenzione fiscale, disciplinatadall'art. 1, comma 758, della l. n. 160 del 2019 - ove si è sostenutoil diritto alla riduzione indipendentemente dall’accertamentodell’attività effettivamente svolta e della prevalenza dei redditi,ritenendo sufficiente la condizione di coltivatore diretto oimprenditore agricolo professionale.

Si tratta infatti, come nel casodi cui all’art. 1, comma 13 della legge n. 208/15, d’agevolazionipreviste per terreni aventi destinazione agricola e non areefabbricabili.2.

Con il secondo motivo le ricorrenti si dolgono della violazionedell’art. 2909 c.c., ove la Corte di merito ha ritenuto la sussistenzad’un giudicato esterno tra le parti, anche con riferimento ai giàrichiamati artt. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 504/92 e 1, comma13 della legge 208/2015, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.Lamentano che il giudicato esterno non opererebbe, atteso che ilgiudicato tributario non rileverebbe in relazione agli elementi5 di 9Numero registro generale 13137/2023Numero sezionale 186/2026variabili, ritenendo tale il valore del terreno, richiamando la sentenzaNumero di raccolta generale 6967/2026di questa Corte n. 20319/22.

Data pubblicazione 23/03/20262.1 Il motivo è infondato, benché le affermazioni sopra riportatesiano astrattamente corrette: infatti, la relativa motivazionecostituisce solo una delle rationes decidendi che la Corte territorialeha posto a base della sua decisione.2.2 Non può infatti accogliersi l’eccezione di giudicato esternoformulata dal Comune resistente in relazione alle sentenze:- n. 1012/2016 della CTR Lombarda, relativa all’ICI degli anni2009/2011;- n. 2847/2023 della stessa Corte di Giustizia Tributaria di II gradodella Lombardia, relativa all’IMU del 2014 (depositata unitamentealla memoria illustrativa del Comune controricorrente);1) per ciò che concerne le valutazioni giuridiche e non fattualioperate nelle citate sentenze, in tema di giudicato esterno,l'interpretazione delle norme giuridiche compiuta dal giudice non puòmai costituire limite all'attività esegetica esercitata da altro giudice,la quale, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzionegiurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovandoriconoscimento, nell'ordinamento processuale italiano, il principiodello stare decisis (Cass. Sez. 5, 05/03/2024, n. 5822, Rv. 670813- 01);2) per quanto riguarda gli elementi oggetto di valutazione, quali ilvalore delle aree in questione e alla luce dei principi generali in temadi giudicato tributario – secondo cui nel processo tributario l'effettovincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche,opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutividella fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità di periodi diimposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente opluriennale, non anche … attenga a elementi variabili, destinati amodificarsi nel tempo (Cass. Sez. 5, 03/03/2021, n. 5766, Rv.6 di 9Numero registro generale 13137/2023Numero sezionale 186/2026Numero di raccolta generale 6967/2026660691 - 01) – deve ritenersi che il giudizio sul valore di un’area siaData pubblicazione 23/03/2026destinato a modificarsi a seconda di molteplici eventi che possonointeressarla, sotto il profilo giuridico ed economico, costituendopertanto un elemento variabile sicché la valutazione operata dalgiudice con riferimento a un periodo d’imposta non può assurgere aelemento definitivamente accertato con efficacia di giudicato suiperiodi precedenti e successivi.2.3 Va in ogni caso ribadito che molteplici sono le ragioni poste abase della decisione, come elencate supra; pertanto, il richiamo algiudicato esterno vale solo come mero obiter dictum al fine dirafforzare la decisione.3.

Con il terzo motivo di ricorso le contribuenti lamentano l’omessoesame di fatti decisivi in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5c.p.c.

I fatti sarebbero da identificare nella consulenza di partedell’ing. [OSCURATO:PERSONA] e nella pronuncia invocata dalle stessericorrenti quale giudicato.

Osservano come:- la consulenza di parte avesse svolto le proprie valutazioni nel 2008tenendo conto del progetto d’attivare sul terreno un’attività ricettiva,pertanto prevedendone già la trasformazione in area edificabile,avvenuta nel settembre successivo;- la stessa non avrebbe pertanto accertato valori agricoli, mafabbricabili.3.1 Il terzo motivo è inammissibile sotto più profili.3.2 Lo è innanzi tutto perché i fatti di cui si sarebbe omesso l’esamenon sono fatti storici, ma valutazioni di documenti in atti.

È notocome la richiamata disposizione (art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.),riformulata dall’art. 54, comma 1, lett. b, del D.L. 22 giugno 2012 n.83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134,introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile percassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principaleo secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli7 di 9Numero registro generale 13137/2023Numero sezionale 186/2026Numero di raccolta generale 6967/2026Data pubblicazione 23/03/2026parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Neconsegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366,primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrentedeve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il"dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il"come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussioneprocessuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando chel'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il viziodi omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevantein causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie (tra le tante: Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014,, nn. 8053 e8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez.2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez.

Lav., 21 ottobre 2019,n. 26764; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^,27 luglio 2021, n. 21431).Non può pertanto condividersi il conio della categoria del “fattostorico probatorio”, come formulato dalle ricorrenti, atteso che unoè il fatto storico e altro la sua prova e solo il primo può integrare lacensura proposta quale condizione d’ammissibilità.3.3 Sotto ulteriore profilo, deve evidenziarsi come, con il motivo inesame, si solleciti quella che in realtà è una rivalutazione delle provein atti.

Esula infatti dal vizio di legittimità ex art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c. qualsiasi contestazione volta a criticare il “convincimento”che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, primo e secondocomma c.p.c., in esito all’esame del materiale probatorio e alconseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operatomediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità dellefonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione8 di 9Numero registro generale 13137/2023Numero sezionale 186/2026Numero di raccolta generale 6967/2026dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass. Sez. 3, 01/06/2021,Data pubblicazione 23/03/2026n. 15276, Rv. 661628-01).3.4 Sotto un terzo profilo deve rilevarsi come la Corte di merito nonabbia per nulla omesso di valutare sia il contenuto della consulenzache della sentenza invocata quale giudicato esterno, essendosi anziespressamente pronunciata su entrambe le questioni.3.5 Ne risulta pertanto irrilevante accertare se sussista o menoanche il profilo d’inammissibilità di cui all’art. art. 360, quartocomma c.p.c. per la c.d.

“doppia conforme”, posto che le ricorrentisostengono che le ragioni poste dalle corti di merito alla base dellaprova dei suddetti “fatti storici” sarebbero diverse nelle duepronunce.4.

Sulla base pertanto dell’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 504/1992,richiamato dall’art. 13, comma 2, d.l. 201/2011, va accolto il primomotivo di ricorso, respinti gli altri e la causa rinviata alla Corte diGiustizia Tributaria di II grado - in diversa composizione - per unnuovo esame sul diritto della contribuente alla riduzione della baseimponibile, nonché per regolare le spese del presente grado dilegittimità.Numero registro generale 13137/2023Numero sezionale 186/2026Numero di raccolta generale 6967/2026Data pubblicazione 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMARCO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 13137/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatee difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocatoCORBETTA ROBERTO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella LOMBARDIA in MILANO n. 1387/2023 depositata il 17/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13137/2023Numero sezionale 186/2026Numero di raccolta generale 6967/2026Il Comune di Carugate notificò alle ricorrenti, tra loro sorelle e nellaData pubblicazione 23/03/2026loro qualità di comproprietarie di un’area in quel Comune, avvisid’accertamento IMU per l’anno 2016 sulla base di una valutazioneche teneva conto dell’intervenuta modifica della destinazioneurbanistica dell’area da agricola a edificabile, avvenuta nel 2009.Le contribuenti impugnarono gli atti avanti alla CommissioneTributaria Provinciale di Milano che, con la sentenza n. 2144/2022,respinse il gravame.Le stesse comproprietarie proposero appello e la Corte di GiustiziaTributaria di II grado della Lombardia, con la sentenza indicata inepigrafe, ha respinto l’appello ritenendo che:- la modifica della destinazione urbanistica avvenne nel settembre2009, quando alcuna delle ricorrenti svolgeva attività d’imprenditoreagricolo.

Tale attività fu iniziata da Carola solamente nel 2012,beneficiando poi il 10/2/2014 del comodato della rispettiva quota diproprietà dell’area da parte delle sorelle Francesca e [OSCURATO:PERSONA],non sussistendo pertanto il diritto all’esenzione;- la sentenza CTR Milano n. 1012/16, intercorsa tra le medesimeparti, con riferimento al medesimo compendio e confermativa delvalore indicato dal Comune, è passata in giudicato e i suoi effetti siriverberano anche oltre gli anni d’imposta che ne erano oggetto(2009-2011);- il valore venale dei terreni è stato correttamente valutato dall’entelocale con atto di Giunta 213/2005, ben noto alle ricorrenti che lohanno accettato ad esito di quel contenzioso ormai definito;- la consulenza di parte dell’ing. [OSCURATO:PERSONA] non rileva attesorisale all’ottobre 2008, prima della modifica della destinazioneurbanistica del terreno;- gli avvisi notificati alle contribuenti sono regolari in quantosottoscritti dall’unico soggetto competente, ossia il funzionarioresponsabile dell’ufficio tributi del comune di Carugate.2 di 9Numero registro generale 13137/2023Numero sezionale 186/2026Ricorrono per Cassazione le comproprietarie con tre motivi di ricorsoNumero di raccolta generale 6967/2026integrati da successiva memoria.

Data pubblicazione 23/03/2026Resiste il Comune di Carugate con controricorso anch’esso seguitoda memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo le ricorrenti lamentano la violazione degli artt.2, comma 1, lett b) del d. lgs. 504/92 e 1 comma 13 legge n.208/2015, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.Sostengono che, poiché il terreno è coltivato da Carola qualeimprenditrice agricola professionale (IAP), va considerato agricolo edesente IMU per l’annualità 2016 in esame.

Richiama la predettadisposizione secondo cui i terreni “posseduti e condotti” dagliagricoltori sui quali “persiste” l’utilizzazione “agrosilvopastorale”,mediante coltivazione, silvicoltura funghicoltura e allevamento, sonoconsiderati “non fabbricabili”.

Non osterebbe il fatto che solo unadelle comproprietarie sia imprenditrice agricola, come evidenziatonella circolare del Ministro delle Finanze n. 9485 del 18/6/2012.Avendo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] condotto in affitto (rectius comodato) iterreni quale IAP, l’esenzione dovrebbe operare e nei confronti ditutte le ricorrenti.

Non rileverebbe, in particolare, l’osservazione dicui alla sentenza impugnata secondo cui la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non eraIAP al momento della modifica della destinazione urbanistica delterreno, atteso che la modifica normativa che ha introdottol’esenzione è avvenuta solamente nel 2015.1.1 Il motivo è fondato nei termini che seguono, atteso che nonappare configurabile la richiesta esenzione, mentre potrebberoricorrere i presupposti di fatto per la riduzione tariffaria.1.2 Quanto al primo profilo, con riferimento all’anno d’imposta 2016,va infatti osservato che trova infatti applicazione l’invocato art. 1,comma 13, della legge n. 208/2015, secondo cui, a decorrere3 di 9Numero registro generale 13137/2023Numero sezionale 186/2026Numero di raccolta generale 6967/2026dall’anno 2016, sono esenti dall’IMU i terreni agricoli, tra l’altro,Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoliprofessionali di cui all’articolo 1 del d.lgs. 99/2004 iscritti nellaprevidenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.Appare evidente come la norma sia volta a differenziare, nellagenerale categoria dei terreni aventi destinazione agricola, tra quellieffettivamente posseduti e condotti dai soggetti suindicati ocomunque rientranti nelle altre categorie previste dal comma 13citato, che godono dell’invocata esenzione, e quelli che non lo sono.Si tratta però in ogni caso di terreni aventi destinazione agricola, onon avrebbe significato la specificazione operata dal legislatore.

Nelcaso specifico e sin dal 2009 è pacifico come i terreni oggetto diquesto procedimento siano divenuti aree fabbricabili e pertantoestranei alla norma invocata.1.3 Il motivo censura però la violazione, oltre che della disposizionegià menzionata, anche dell’art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 504/92(richiamato dall’art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 in ambito IMU)ove è previsto che siano considerati non fabbricabili: I terreniposseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell’art. 9[coltivatori diretti imprenditori agricoli] sui quali persistel’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attivitàdirette alla coltivazione del fondo… .

L’art. 9 richiamato prevedeparticolari riduzioni dell’imposta dovuta in base al valore dei terreni.Contrariamente a quanto ipotizzato dalla Corte di merito, non parepotersi condividere la tesi secondo cui il requisito della “persistenza”dell’attività agricola implichi la necessaria preesistenza dellamedesima al momento del mutamento di destinazione urbanisticadei fondi, atteso che la norma non contiene tale specificazione,dovendo invece ritenersi che l’avere iniziato l’attività agricola primadel periodo impositivo cui ci si riferisce possa originare il diritto allaprospettata riduzione, indipendentemente dalla risalenza delmutamento predetto.

La scelta del proprietario fondiario, i cui terreni4 di 9Numero registro generale 13137/2023Numero sezionale 186/2026siano stati precedentemente dichiarati fabbricabili come nel casoNumero di raccolta generale 6967/2026specifico, d’iniziare su di essi un’attività agricola non può Dratiat epunbbelircasziio ne 23/03/2026preclusiva del diritto alle riduzioni previste per tal sortad’imprenditori, che fanno riferimento all’oggettività dellautilizzazione agricola dei fondi (vv.

Cass. 11979/2017 e10144/2010).

Ne consegue che, pur non essendo configurabilel’esenzione invocata, vanno considerate “non fabbricabili”, ai finidella predetta riduzione, le aree in cui persiste l’attività agricola nelsenso sopra indicato, attività che dovrà essere provata dalcontribuente in tal senso.1.4 A tal fine, non risulta pertinente il richiamo a un precedente diquesta Corte (Cass. Sez. 5, 26/11/2024, n. 30456, Rv. 672959 –01) - relativo al diverso problema della riduzione d’imposta previstadall'art. 13, comma 8-bis, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif.dalla l. n. 214 del 2011 e la successiva esenzione fiscale, disciplinatadall'art. 1, comma 758, della l. n. 160 del 2019 - ove si è sostenutoil diritto alla riduzione indipendentemente dall’accertamentodell’attività effettivamente svolta e della prevalenza dei redditi,ritenendo sufficiente la condizione di coltivatore diretto oimprenditore agricolo professionale.

Si tratta infatti, come nel casodi cui all’art. 1, comma 13 della legge n. 208/15, d’agevolazionipreviste per terreni aventi destinazione agricola e non areefabbricabili.2.

Con il secondo motivo le ricorrenti si dolgono della violazionedell’art. 2909 c.c., ove la Corte di merito ha ritenuto la sussistenzad’un giudicato esterno tra le parti, anche con riferimento ai giàrichiamati artt. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 504/92 e 1, comma13 della legge 208/2015, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.Lamentano che il giudicato esterno non opererebbe, atteso che ilgiudicato tributario non rileverebbe in relazione agli elementi5 di 9Numero registro generale 13137/2023Numero sezionale 186/2026variabili, ritenendo tale il valore del terreno, richiamando la sentenzaNumero di raccolta generale 6967/2026di questa Corte n. 20319/22.

Data pubblicazione 23/03/20262.1 Il motivo è infondato, benché le affermazioni sopra riportatesiano astrattamente corrette: infatti, la relativa motivazionecostituisce solo una delle rationes decidendi che la Corte territorialeha posto a base della sua decisione.2.2 Non può infatti accogliersi l’eccezione di giudicato esternoformulata dal Comune resistente in relazione alle sentenze:- n. 1012/2016 della CTR Lombarda, relativa all’ICI degli anni2009/2011;- n. 2847/2023 della stessa Corte di Giustizia Tributaria di II gradodella Lombardia, relativa all’IMU del 2014 (depositata unitamentealla memoria illustrativa del Comune controricorrente);1) per ciò che concerne le valutazioni giuridiche e non fattualioperate nelle citate sentenze, in tema di giudicato esterno,l'interpretazione delle norme giuridiche compiuta dal giudice non puòmai costituire limite all'attività esegetica esercitata da altro giudice,la quale, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzionegiurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovandoriconoscimento, nell'ordinamento processuale italiano, il principiodello stare decisis (Cass. Sez. 5, 05/03/2024, n. 5822, Rv. 670813- 01);2) per quanto riguarda gli elementi oggetto di valutazione, quali ilvalore delle aree in questione e alla luce dei principi generali in temadi giudicato tributario – secondo cui nel processo tributario l'effettovincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche,opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutividella fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità di periodi diimposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente opluriennale, non anche … attenga a elementi variabili, destinati amodificarsi nel tempo (Cass. Sez. 5, 03/03/2021, n. 5766, Rv.6 di 9Numero registro generale 13137/2023Numero sezionale 186/2026Numero di raccolta generale 6967/2026660691 - 01) – deve ritenersi che il giudizio sul valore di un’area siaData pubblicazione 23/03/2026destinato a modificarsi a seconda di molteplici eventi che possonointeressarla, sotto il profilo giuridico ed economico, costituendopertanto un elemento variabile sicché la valutazione operata dalgiudice con riferimento a un periodo d’imposta non può assurgere aelemento definitivamente accertato con efficacia di giudicato suiperiodi precedenti e successivi.2.3 Va in ogni caso ribadito che molteplici sono le ragioni poste abase della decisione, come elencate supra; pertanto, il richiamo algiudicato esterno vale solo come mero obiter dictum al fine dirafforzare la decisione.3.

Con il terzo motivo di ricorso le contribuenti lamentano l’omessoesame di fatti decisivi in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5c.p.c.

I fatti sarebbero da identificare nella consulenza di partedell’ing. [OSCURATO:PERSONA] e nella pronuncia invocata dalle stessericorrenti quale giudicato.

Osservano come:- la consulenza di parte avesse svolto le proprie valutazioni nel 2008tenendo conto del progetto d’attivare sul terreno un’attività ricettiva,pertanto prevedendone già la trasformazione in area edificabile,avvenuta nel settembre successivo;- la stessa non avrebbe pertanto accertato valori agricoli, mafabbricabili.3.1 Il terzo motivo è inammissibile sotto più profili.3.2 Lo è innanzi tutto perché i fatti di cui si sarebbe omesso l’esamenon sono fatti storici, ma valutazioni di documenti in atti.

È notocome la richiamata disposizione (art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.),riformulata dall’art. 54, comma 1, lett. b, del D.L. 22 giugno 2012 n.83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134,introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile percassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principaleo secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli7 di 9Numero registro generale 13137/2023Numero sezionale 186/2026Numero di raccolta generale 6967/2026Data pubblicazione 23/03/2026parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Neconsegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366,primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrentedeve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il"dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il"come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussioneprocessuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando chel'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il viziodi omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevantein causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie (tra le tante: Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014,, nn. 8053 e8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez.2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez.

Lav., 21 ottobre 2019,n. 26764; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^,27 luglio 2021, n. 21431).Non può pertanto condividersi il conio della categoria del “fattostorico probatorio”, come formulato dalle ricorrenti, atteso che unoè il fatto storico e altro la sua prova e solo il primo può integrare lacensura proposta quale condizione d’ammissibilità.3.3 Sotto ulteriore profilo, deve evidenziarsi come, con il motivo inesame, si solleciti quella che in realtà è una rivalutazione delle provein atti.

Esula infatti dal vizio di legittimità ex art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c. qualsiasi contestazione volta a criticare il “convincimento”che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, primo e secondocomma c.p.c., in esito all’esame del materiale probatorio e alconseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operatomediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità dellefonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione8 di 9Numero registro generale 13137/2023Numero sezionale 186/2026Numero di raccolta generale 6967/2026dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass. Sez. 3, 01/06/2021,Data pubblicazione 23/03/2026n. 15276, Rv. 661628-01).3.4 Sotto un terzo profilo deve rilevarsi come la Corte di merito nonabbia per nulla omesso di valutare sia il contenuto della consulenzache della sentenza invocata quale giudicato esterno, essendosi anziespressamente pronunciata su entrambe le questioni.3.5 Ne risulta pertanto irrilevante accertare se sussista o menoanche il profilo d’inammissibilità di cui all’art. art. 360, quartocomma c.p.c. per la c.d.

“doppia conforme”, posto che le ricorrentisostengono che le ragioni poste dalle corti di merito alla base dellaprova dei suddetti “fatti storici” sarebbero diverse nelle duepronunce.4.

Sulla base pertanto dell’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 504/1992,richiamato dall’art. 13, comma 2, d.l. 201/2011, va accolto il primomotivo di ricorso, respinti gli altri e la causa rinviata alla Corte diGiustizia Tributaria di II grado - in diversa composizione - per unnuovo esame sul diritto della contribuente alla riduzione della baseimponibile, nonché per regolare le spese del presente grado dilegittimità.

P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo di ricorso, respinti gli altri, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Cortedi Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia – Milano – indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spesedella fase di legittimità.Così deciso in Roma, il 13/01/2026 a seguito di riconvocazione il02/03/2026 da remoto.Il PresidenteUgo Candia9 di 9P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo di ricorso, respinti gli altri, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Cortedi Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia – Milano – indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spesedella fase di legittimità.Così deciso in Roma, il 13/01/2026 a seguito di riconvocazione il02/03/2026 da remoto.Il PresidenteUgo Candia9 di 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 13137/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatee difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocatoCORBETTA ROBERTO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella LOMBARDIA in MILANO n. 1387/2023 depositata il 17/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13137/2023Numero sezionale 186/2026Numero di raccolta generale 6967/2026Il Comune di Carugate notificò alle ricorrenti, tra loro sorelle e nellaData pubblicazione 23/03/2026loro qualità di comproprietarie di un’area in quel Comune, avvisid’accertamento IMU per l’anno 2016 sulla base di una valutazioneche teneva conto dell’intervenuta modifica della destinazioneurbanistica dell’area da agricola a edificabile, avvenuta nel 2009.Le contribuenti impugnarono gli atti avanti alla CommissioneTributaria Provinciale di Milano che, con la sentenza n. 2144/2022,respinse il gravame.Le stesse comproprietarie proposero appello e la Corte di GiustiziaTributaria di II grado della Lombardia, con la sentenza indicata inepigrafe, ha respinto l’appello ritenendo che:- la modifica della destinazione urbanistica avvenne nel settembre2009, quando alcuna delle ricorrenti svolgeva attività d’imprenditoreagricolo. Tale attività fu iniziata da Carola solamente nel 2012,beneficiando poi il 10/2/2014 del comodato della rispettiva quota diproprietà dell’area da parte delle sorelle Francesca e [OSCURATO:PERSONA],non sussistendo pertanto il diritto all’esenzione;- la sentenza CTR Milano n. 1012/16, intercorsa tra le medesimeparti, con riferimento al medesimo compendio e confermativa delvalore indicato dal Comune, è passata in giudicato e i suoi effetti siriverberano anche oltre gli anni d’imposta che ne erano oggetto(2009-2011);- il valore venale dei terreni è stato correttamente valutato dall’entelocale con atto di Giunta 213/2005, ben noto alle ricorrenti che lohanno accettato ad esito di quel contenzioso ormai definito;- la consulenza di parte dell’ing. [OSCURATO:PERSONA] non rileva attesorisale all’ottobre 2008, prima della modifica della destinazioneurbanistica del terreno;- gli avvisi notificati alle contribuenti sono regolari in quantosottoscritti dall’unico soggetto competente, ossia il funzionarioresponsabile dell’ufficio tributi del comune di Carugate.2 di 9Numero registro generale 13137/2023Numero sezionale 186/2026Ricorrono per Cassazione le comproprietarie con tre motivi di ricorsoNumero di raccolta generale 6967/2026integrati da successiva memoria. Data pubblicazione 23/03/2026Resiste il Comune di Carugate con controricorso anch’esso seguitoda memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo le ricorrenti lamentano la violazione degli artt.2, comma 1, lett b) del d. lgs. 504/92 e 1 comma 13 legge n.208/2015, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.Sostengono che, poiché il terreno è coltivato da Carola qualeimprenditrice agricola professionale (IAP), va considerato agricolo edesente IMU per l’annualità 2016 in esame. Richiama la predettadisposizione secondo cui i terreni “posseduti e condotti” dagliagricoltori sui quali “persiste” l’utilizzazione “agrosilvopastorale”,mediante coltivazione, silvicoltura funghicoltura e allevamento, sonoconsiderati “non fabbricabili”. Non osterebbe il fatto che solo unadelle comproprietarie sia imprenditrice agricola, come evidenziatonella circolare del Ministro delle Finanze n. 9485 del 18/6/2012.Avendo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] condotto in affitto (rectius comodato) iterreni quale IAP, l’esenzione dovrebbe operare e nei confronti ditutte le ricorrenti. Non rileverebbe, in particolare, l’osservazione dicui alla sentenza impugnata secondo cui la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non eraIAP al momento della modifica della destinazione urbanistica delterreno, atteso che la modifica normativa che ha introdottol’esenzione è avvenuta solamente nel 2015.1.1 Il motivo è fondato nei termini che seguono, atteso che nonappare configurabile la richiesta esenzione, mentre potrebberoricorrere i presupposti di fatto per la riduzione tariffaria.1.2 Quanto al primo profilo, con riferimento all’anno d’imposta 2016,va infatti osservato che trova infatti applicazione l’invocato art. 1,comma 13, della legge n. 208/2015, secondo cui, a decorrere3 di 9Numero registro generale 13137/2023Numero sezionale 186/2026Numero di raccolta generale 6967/2026dall’anno 2016, sono esenti dall’IMU i terreni agricoli, tra l’altro,Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoliprofessionali di cui all’articolo 1 del d.lgs. 99/2004 iscritti nellaprevidenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.Appare evidente come la norma sia volta a differenziare, nellagenerale categoria dei terreni aventi destinazione agricola, tra quellieffettivamente posseduti e condotti dai soggetti suindicati ocomunque rientranti nelle altre categorie previste dal comma 13citato, che godono dell’invocata esenzione, e quelli che non lo sono.Si tratta però in ogni caso di terreni aventi destinazione agricola, onon avrebbe significato la specificazione operata dal legislatore. Nelcaso specifico e sin dal 2009 è pacifico come i terreni oggetto diquesto procedimento siano divenuti aree fabbricabili e pertantoestranei alla norma invocata.1.3 Il motivo censura però la violazione, oltre che della disposizionegià menzionata, anche dell’art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 504/92(richiamato dall’art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 in ambito IMU)ove è previsto che siano considerati non fabbricabili:  I terreniposseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell’art. 9[coltivatori diretti imprenditori agricoli] sui quali persistel’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attivitàdirette alla coltivazione del fondo… . L’art. 9 richiamato prevedeparticolari riduzioni dell’imposta dovuta in base al valore dei terreni.Contrariamente a quanto ipotizzato dalla Corte di merito, non parepotersi condividere la tesi secondo cui il requisito della “persistenza”dell’attività agricola implichi la necessaria preesistenza dellamedesima al momento del mutamento di destinazione urbanisticadei fondi, atteso che la norma non contiene tale specificazione,dovendo invece ritenersi che l’avere iniziato l’attività agricola primadel periodo impositivo cui ci si riferisce possa originare il diritto allaprospettata riduzione, indipendentemente dalla risalenza delmutamento predetto. La scelta del proprietario fondiario, i cui terreni4 di 9Numero registro generale 13137/2023Numero sezionale 186/2026siano stati precedentemente dichiarati fabbricabili come nel casoNumero di raccolta generale 6967/2026specifico, d’iniziare su di essi un’attività agricola non può Dratiat epunbbelircasziio ne 23/03/2026preclusiva del diritto alle riduzioni previste per tal sortad’imprenditori, che fanno riferimento all’oggettività dellautilizzazione agricola dei fondi (vv. Cass. 11979/2017 e10144/2010). Ne consegue che, pur non essendo configurabilel’esenzione invocata, vanno considerate “non fabbricabili”, ai finidella predetta riduzione, le aree in cui persiste l’attività agricola nelsenso sopra indicato, attività che dovrà essere provata dalcontribuente in tal senso.1.4 A tal fine, non risulta pertinente il richiamo a un precedente diquesta Corte (Cass. Sez. 5, 26/11/2024, n. 30456, Rv. 672959 –01) - relativo al diverso problema della riduzione d’imposta previstadall'art. 13, comma 8-bis, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif.dalla l. n. 214 del 2011 e la successiva esenzione fiscale, disciplinatadall'art. 1, comma 758, della l. n. 160 del 2019 - ove si è sostenutoil diritto alla riduzione indipendentemente dall’accertamentodell’attività effettivamente svolta e della prevalenza dei redditi,ritenendo sufficiente la condizione di coltivatore diretto oimprenditore agricolo professionale. Si tratta infatti, come nel casodi cui all’art. 1, comma 13 della legge n. 208/15, d’agevolazionipreviste per terreni aventi destinazione agricola e non areefabbricabili.2. Con il secondo motivo le ricorrenti si dolgono della violazionedell’art. 2909 c.c., ove la Corte di merito ha ritenuto la sussistenzad’un giudicato esterno tra le parti, anche con riferimento ai giàrichiamati artt. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 504/92 e 1, comma13 della legge 208/2015, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.Lamentano che il giudicato esterno non opererebbe, atteso che ilgiudicato tributario non rileverebbe in relazione agli elementi5 di 9Numero registro generale 13137/2023Numero sezionale 186/2026variabili, ritenendo tale il valore del terreno, richiamando la sentenzaNumero di raccolta generale 6967/2026di questa Corte n. 20319/22. Data pubblicazione 23/03/20262.1 Il motivo è infondato, benché le affermazioni sopra riportatesiano astrattamente corrette: infatti, la relativa motivazionecostituisce solo una delle rationes decidendi che la Corte territorialeha posto a base della sua decisione.2.2 Non può infatti accogliersi l’eccezione di giudicato esternoformulata dal Comune resistente in relazione alle sentenze:- n. 1012/2016 della CTR Lombarda, relativa all’ICI degli anni2009/2011;- n. 2847/2023 della stessa Corte di Giustizia Tributaria di II gradodella Lombardia, relativa all’IMU del 2014 (depositata unitamentealla memoria illustrativa del Comune controricorrente);1) per ciò che concerne le valutazioni giuridiche e non fattualioperate nelle citate sentenze, in tema di giudicato esterno,l'interpretazione delle norme giuridiche compiuta dal giudice non puòmai costituire limite all'attività esegetica esercitata da altro giudice,la quale, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzionegiurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovandoriconoscimento, nell'ordinamento processuale italiano, il principiodello stare decisis (Cass. Sez. 5, 05/03/2024, n. 5822, Rv. 670813- 01);2) per quanto riguarda gli elementi oggetto di valutazione, quali ilvalore delle aree in questione e alla luce dei principi generali in temadi giudicato tributario – secondo cui nel processo tributario l'effettovincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche,opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutividella fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità di periodi diimposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente opluriennale, non anche … attenga a elementi variabili, destinati amodificarsi nel tempo (Cass. Sez. 5, 03/03/2021, n. 5766, Rv.6 di 9Numero registro generale 13137/2023Numero sezionale 186/2026Numero di raccolta generale 6967/2026660691 - 01) – deve ritenersi che il giudizio sul valore di un’area siaData pubblicazione 23/03/2026destinato a modificarsi a seconda di molteplici eventi che possonointeressarla, sotto il profilo giuridico ed economico, costituendopertanto un elemento variabile sicché la valutazione operata dalgiudice con riferimento a un periodo d’imposta non può assurgere aelemento definitivamente accertato con efficacia di giudicato suiperiodi precedenti e successivi.2.3 Va in ogni caso ribadito che molteplici sono le ragioni poste abase della decisione, come elencate supra; pertanto, il richiamo algiudicato esterno vale solo come mero obiter dictum al fine dirafforzare la decisione.3. Con il terzo motivo di ricorso le contribuenti lamentano l’omessoesame di fatti decisivi in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5c.p.c. I fatti sarebbero da identificare nella consulenza di partedell’ing. [OSCURATO:PERSONA] e nella pronuncia invocata dalle stessericorrenti quale giudicato. Osservano come:- la consulenza di parte avesse svolto le proprie valutazioni nel 2008tenendo conto del progetto d’attivare sul terreno un’attività ricettiva,pertanto prevedendone già la trasformazione in area edificabile,avvenuta nel settembre successivo;- la stessa non avrebbe pertanto accertato valori agricoli, mafabbricabili.3.1 Il terzo motivo è inammissibile sotto più profili.3.2 Lo è innanzi tutto perché i fatti di cui si sarebbe omesso l’esamenon sono fatti storici, ma valutazioni di documenti in atti. È notocome la richiamata disposizione (art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.),riformulata dall’art. 54, comma 1, lett. b, del D.L. 22 giugno 2012 n.83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134,introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile percassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principaleo secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli7 di 9Numero registro generale 13137/2023Numero sezionale 186/2026Numero di raccolta generale 6967/2026Data pubblicazione 23/03/2026parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Neconsegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366,primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrentedeve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il"dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il"come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussioneprocessuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando chel'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il viziodi omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevantein causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014,, nn. 8053 e8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez.2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019,n. 26764; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^,27 luglio 2021, n. 21431).Non può pertanto condividersi il conio della categoria del “fattostorico probatorio”, come formulato dalle ricorrenti, atteso che unoè il fatto storico e altro la sua prova e solo il primo può integrare lacensura proposta quale condizione d’ammissibilità.3.3 Sotto ulteriore profilo, deve evidenziarsi come, con il motivo inesame, si solleciti quella che in realtà è una rivalutazione delle provein atti. Esula infatti dal vizio di legittimità ex art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c. qualsiasi contestazione volta a criticare il “convincimento”che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, primo e secondocomma c.p.c., in esito all’esame del materiale probatorio e alconseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operatomediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità dellefonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione8 di 9Numero registro generale 13137/2023Numero sezionale 186/2026Numero di raccolta generale 6967/2026dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass. Sez. 3, 01/06/2021,Data pubblicazione 23/03/2026n. 15276, Rv. 661628-01).3.4 Sotto un terzo profilo deve rilevarsi come la Corte di merito nonabbia per nulla omesso di valutare sia il contenuto della consulenzache della sentenza invocata quale giudicato esterno, essendosi anziespressamente pronunciata su entrambe le questioni.3.5 Ne risulta pertanto irrilevante accertare se sussista o menoanche il profilo d’inammissibilità di cui all’art. art. 360, quartocomma c.p.c. per la c.d. “doppia conforme”, posto che le ricorrentisostengono che le ragioni poste dalle corti di merito alla base dellaprova dei suddetti “fatti storici” sarebbero diverse nelle duepronunce.4. Sulla base pertanto dell’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 504/1992,richiamato dall’art. 13, comma 2, d.l. 201/2011, va accolto il primomotivo di ricorso, respinti gli altri e la causa rinviata alla Corte diGiustizia Tributaria di II grado - in diversa composizione - per unnuovo esame sul diritto della contribuente alla riduzione della baseimponibile, nonché per regolare le spese del presente grado dilegittimità.Numero registro generale 13137/2023Numero sezionale 186/2026Numero di raccolta generale 6967/2026Data pubblicazione 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMARCO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 13137/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatee difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocatoCORBETTA ROBERTO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella LOMBARDIA in MILANO n. 1387/2023 depositata il 17/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13137/2023Numero sezionale 186/2026Numero di raccolta generale 6967/2026Il Comune di Carugate notificò alle ricorrenti, tra loro sorelle e nellaData pubblicazione 23/03/2026loro qualità di comproprietarie di un’area in quel Comune, avvisid’accertamento IMU per l’anno 2016 sulla base di una valutazioneche teneva conto dell’intervenuta modifica della destinazioneurbanistica dell’area da agricola a edificabile, avvenuta nel 2009.Le contribuenti impugnarono gli atti avanti alla CommissioneTributaria Provinciale di Milano che, con la sentenza n. 2144/2022,respinse il gravame.Le stesse comproprietarie proposero appello e la Corte di GiustiziaTributaria di II grado della Lombardia, con la sentenza indicata inepigrafe, ha respinto l’appello ritenendo che:- la modifica della destinazione urbanistica avvenne nel settembre2009, quando alcuna delle ricorrenti svolgeva attività d’imprenditoreagricolo. Tale attività fu iniziata da Carola solamente nel 2012,beneficiando poi il 10/2/2014 del comodato della rispettiva quota diproprietà dell’area da parte delle sorelle Francesca e [OSCURATO:PERSONA],non sussistendo pertanto il diritto all’esenzione;- la sentenza CTR Milano n. 1012/16, intercorsa tra le medesimeparti, con riferimento al medesimo compendio e confermativa delvalore indicato dal Comune, è passata in giudicato e i suoi effetti siriverberano anche oltre gli anni d’imposta che ne erano oggetto(2009-2011);- il valore venale dei terreni è stato correttamente valutato dall’entelocale con atto di Giunta 213/2005, ben noto alle ricorrenti che lohanno accettato ad esito di quel contenzioso ormai definito;- la consulenza di parte dell’ing. [OSCURATO:PERSONA] non rileva attesorisale all’ottobre 2008, prima della modifica della destinazioneurbanistica del terreno;- gli avvisi notificati alle contribuenti sono regolari in quantosottoscritti dall’unico soggetto competente, ossia il funzionarioresponsabile dell’ufficio tributi del comune di Carugate.2 di 9Numero registro generale 13137/2023Numero sezionale 186/2026Ricorrono per Cassazione le comproprietarie con tre motivi di ricorsoNumero di raccolta generale 6967/2026integrati da successiva memoria. Data pubblicazione 23/03/2026Resiste il Comune di Carugate con controricorso anch’esso seguitoda memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo le ricorrenti lamentano la violazione degli artt.2, comma 1, lett b) del d. lgs. 504/92 e 1 comma 13 legge n.208/2015, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.Sostengono che, poiché il terreno è coltivato da Carola qualeimprenditrice agricola professionale (IAP), va considerato agricolo edesente IMU per l’annualità 2016 in esame. Richiama la predettadisposizione secondo cui i terreni “posseduti e condotti” dagliagricoltori sui quali “persiste” l’utilizzazione “agrosilvopastorale”,mediante coltivazione, silvicoltura funghicoltura e allevamento, sonoconsiderati “non fabbricabili”. Non osterebbe il fatto che solo unadelle comproprietarie sia imprenditrice agricola, come evidenziatonella circolare del Ministro delle Finanze n. 9485 del 18/6/2012.Avendo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] condotto in affitto (rectius comodato) iterreni quale IAP, l’esenzione dovrebbe operare e nei confronti ditutte le ricorrenti. Non rileverebbe, in particolare, l’osservazione dicui alla sentenza impugnata secondo cui la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non eraIAP al momento della modifica della destinazione urbanistica delterreno, atteso che la modifica normativa che ha introdottol’esenzione è avvenuta solamente nel 2015.1.1 Il motivo è fondato nei termini che seguono, atteso che nonappare configurabile la richiesta esenzione, mentre potrebberoricorrere i presupposti di fatto per la riduzione tariffaria.1.2 Quanto al primo profilo, con riferimento all’anno d’imposta 2016,va infatti osservato che trova infatti applicazione l’invocato art. 1,comma 13, della legge n. 208/2015, secondo cui, a decorrere3 di 9Numero registro generale 13137/2023Numero sezionale 186/2026Numero di raccolta generale 6967/2026dall’anno 2016, sono esenti dall’IMU i terreni agricoli, tra l’altro,Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoliprofessionali di cui all’articolo 1 del d.lgs. 99/2004 iscritti nellaprevidenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.Appare evidente come la norma sia volta a differenziare, nellagenerale categoria dei terreni aventi destinazione agricola, tra quellieffettivamente posseduti e condotti dai soggetti suindicati ocomunque rientranti nelle altre categorie previste dal comma 13citato, che godono dell’invocata esenzione, e quelli che non lo sono.Si tratta però in ogni caso di terreni aventi destinazione agricola, onon avrebbe significato la specificazione operata dal legislatore. Nelcaso specifico e sin dal 2009 è pacifico come i terreni oggetto diquesto procedimento siano divenuti aree fabbricabili e pertantoestranei alla norma invocata.1.3 Il motivo censura però la violazione, oltre che della disposizionegià menzionata, anche dell’art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 504/92(richiamato dall’art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 in ambito IMU)ove è previsto che siano considerati non fabbricabili:  I terreniposseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell’art. 9[coltivatori diretti imprenditori agricoli] sui quali persistel’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attivitàdirette alla coltivazione del fondo… . L’art. 9 richiamato prevedeparticolari riduzioni dell’imposta dovuta in base al valore dei terreni.Contrariamente a quanto ipotizzato dalla Corte di merito, non parepotersi condividere la tesi secondo cui il requisito della “persistenza”dell’attività agricola implichi la necessaria preesistenza dellamedesima al momento del mutamento di destinazione urbanisticadei fondi, atteso che la norma non contiene tale specificazione,dovendo invece ritenersi che l’avere iniziato l’attività agricola primadel periodo impositivo cui ci si riferisce possa originare il diritto allaprospettata riduzione, indipendentemente dalla risalenza delmutamento predetto. La scelta del proprietario fondiario, i cui terreni4 di 9Numero registro generale 13137/2023Numero sezionale 186/2026siano stati precedentemente dichiarati fabbricabili come nel casoNumero di raccolta generale 6967/2026specifico, d’iniziare su di essi un’attività agricola non può Dratiat epunbbelircasziio ne 23/03/2026preclusiva del diritto alle riduzioni previste per tal sortad’imprenditori, che fanno riferimento all’oggettività dellautilizzazione agricola dei fondi (vv. Cass. 11979/2017 e10144/2010). Ne consegue che, pur non essendo configurabilel’esenzione invocata, vanno considerate “non fabbricabili”, ai finidella predetta riduzione, le aree in cui persiste l’attività agricola nelsenso sopra indicato, attività che dovrà essere provata dalcontribuente in tal senso.1.4 A tal fine, non risulta pertinente il richiamo a un precedente diquesta Corte (Cass. Sez. 5, 26/11/2024, n. 30456, Rv. 672959 –01) - relativo al diverso problema della riduzione d’imposta previstadall'art. 13, comma 8-bis, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif.dalla l. n. 214 del 2011 e la successiva esenzione fiscale, disciplinatadall'art. 1, comma 758, della l. n. 160 del 2019 - ove si è sostenutoil diritto alla riduzione indipendentemente dall’accertamentodell’attività effettivamente svolta e della prevalenza dei redditi,ritenendo sufficiente la condizione di coltivatore diretto oimprenditore agricolo professionale. Si tratta infatti, come nel casodi cui all’art. 1, comma 13 della legge n. 208/15, d’agevolazionipreviste per terreni aventi destinazione agricola e non areefabbricabili.2. Con il secondo motivo le ricorrenti si dolgono della violazionedell’art. 2909 c.c., ove la Corte di merito ha ritenuto la sussistenzad’un giudicato esterno tra le parti, anche con riferimento ai giàrichiamati artt. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 504/92 e 1, comma13 della legge 208/2015, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.Lamentano che il giudicato esterno non opererebbe, atteso che ilgiudicato tributario non rileverebbe in relazione agli elementi5 di 9Numero registro generale 13137/2023Numero sezionale 186/2026variabili, ritenendo tale il valore del terreno, richiamando la sentenzaNumero di raccolta generale 6967/2026di questa Corte n. 20319/22. Data pubblicazione 23/03/20262.1 Il motivo è infondato, benché le affermazioni sopra riportatesiano astrattamente corrette: infatti, la relativa motivazionecostituisce solo una delle rationes decidendi che la Corte territorialeha posto a base della sua decisione.2.2 Non può infatti accogliersi l’eccezione di giudicato esternoformulata dal Comune resistente in relazione alle sentenze:- n. 1012/2016 della CTR Lombarda, relativa all’ICI degli anni2009/2011;- n. 2847/2023 della stessa Corte di Giustizia Tributaria di II gradodella Lombardia, relativa all’IMU del 2014 (depositata unitamentealla memoria illustrativa del Comune controricorrente);1) per ciò che concerne le valutazioni giuridiche e non fattualioperate nelle citate sentenze, in tema di giudicato esterno,l'interpretazione delle norme giuridiche compiuta dal giudice non puòmai costituire limite all'attività esegetica esercitata da altro giudice,la quale, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzionegiurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovandoriconoscimento, nell'ordinamento processuale italiano, il principiodello stare decisis (Cass. Sez. 5, 05/03/2024, n. 5822, Rv. 670813- 01);2) per quanto riguarda gli elementi oggetto di valutazione, quali ilvalore delle aree in questione e alla luce dei principi generali in temadi giudicato tributario – secondo cui nel processo tributario l'effettovincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche,opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutividella fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità di periodi diimposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente opluriennale, non anche … attenga a elementi variabili, destinati amodificarsi nel tempo (Cass. Sez. 5, 03/03/2021, n. 5766, Rv.6 di 9Numero registro generale 13137/2023Numero sezionale 186/2026Numero di raccolta generale 6967/2026660691 - 01) – deve ritenersi che il giudizio sul valore di un’area siaData pubblicazione 23/03/2026destinato a modificarsi a seconda di molteplici eventi che possonointeressarla, sotto il profilo giuridico ed economico, costituendopertanto un elemento variabile sicché la valutazione operata dalgiudice con riferimento a un periodo d’imposta non può assurgere aelemento definitivamente accertato con efficacia di giudicato suiperiodi precedenti e successivi.2.3 Va in ogni caso ribadito che molteplici sono le ragioni poste abase della decisione, come elencate supra; pertanto, il richiamo algiudicato esterno vale solo come mero obiter dictum al fine dirafforzare la decisione.3. Con il terzo motivo di ricorso le contribuenti lamentano l’omessoesame di fatti decisivi in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5c.p.c. I fatti sarebbero da identificare nella consulenza di partedell’ing. [OSCURATO:PERSONA] e nella pronuncia invocata dalle stessericorrenti quale giudicato. Osservano come:- la consulenza di parte avesse svolto le proprie valutazioni nel 2008tenendo conto del progetto d’attivare sul terreno un’attività ricettiva,pertanto prevedendone già la trasformazione in area edificabile,avvenuta nel settembre successivo;- la stessa non avrebbe pertanto accertato valori agricoli, mafabbricabili.3.1 Il terzo motivo è inammissibile sotto più profili.3.2 Lo è innanzi tutto perché i fatti di cui si sarebbe omesso l’esamenon sono fatti storici, ma valutazioni di documenti in atti. È notocome la richiamata disposizione (art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.),riformulata dall’art. 54, comma 1, lett. b, del D.L. 22 giugno 2012 n.83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134,introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile percassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principaleo secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli7 di 9Numero registro generale 13137/2023Numero sezionale 186/2026Numero di raccolta generale 6967/2026Data pubblicazione 23/03/2026parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Neconsegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366,primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrentedeve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il"dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il"come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussioneprocessuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando chel'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il viziodi omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevantein causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014,, nn. 8053 e8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez.2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019,n. 26764; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^,27 luglio 2021, n. 21431).Non può pertanto condividersi il conio della categoria del “fattostorico probatorio”, come formulato dalle ricorrenti, atteso che unoè il fatto storico e altro la sua prova e solo il primo può integrare lacensura proposta quale condizione d’ammissibilità.3.3 Sotto ulteriore profilo, deve evidenziarsi come, con il motivo inesame, si solleciti quella che in realtà è una rivalutazione delle provein atti. Esula infatti dal vizio di legittimità ex art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c. qualsiasi contestazione volta a criticare il “convincimento”che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, primo e secondocomma c.p.c., in esito all’esame del materiale probatorio e alconseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operatomediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità dellefonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione8 di 9Numero registro generale 13137/2023Numero sezionale 186/2026Numero di raccolta generale 6967/2026dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass. Sez. 3, 01/06/2021,Data pubblicazione 23/03/2026n. 15276, Rv. 661628-01).3.4 Sotto un terzo profilo deve rilevarsi come la Corte di merito nonabbia per nulla omesso di valutare sia il contenuto della consulenzache della sentenza invocata quale giudicato esterno, essendosi anziespressamente pronunciata su entrambe le questioni.3.5 Ne risulta pertanto irrilevante accertare se sussista o menoanche il profilo d’inammissibilità di cui all’art. art. 360, quartocomma c.p.c. per la c.d. “doppia conforme”, posto che le ricorrentisostengono che le ragioni poste dalle corti di merito alla base dellaprova dei suddetti “fatti storici” sarebbero diverse nelle duepronunce.4. Sulla base pertanto dell’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 504/1992,richiamato dall’art. 13, comma 2, d.l. 201/2011, va accolto il primomotivo di ricorso, respinti gli altri e la causa rinviata alla Corte diGiustizia Tributaria di II grado - in diversa composizione - per unnuovo esame sul diritto della contribuente alla riduzione della baseimponibile, nonché per regolare le spese del presente grado dilegittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo di ricorso, respinti gli altri, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Cortedi Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia – Milano – indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spesedella fase di legittimità.Così deciso in Roma, il 13/01/2026 a seguito di riconvocazione il02/03/2026 da remoto.Il PresidenteUgo Candia9 di 9P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo di ricorso, respinti gli altri, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Cortedi Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia – Milano – indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spesedella fase di legittimità.Così deciso in Roma, il 13/01/2026 a seguito di riconvocazione il02/03/2026 da remoto.Il PresidenteUgo Candia9 di 9
Sentenza Cassazione n. 06967/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris