Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08621/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della Corte di appello di Venezia letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vicenza, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del

90. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto in arresto insieme a Kostic NiKola- separatamente giudicato- all'esito di un servizio di osservazione nel corso del quale gli operanti avevano visto l'incontro tra i due e il Kostic cedere al primo una busta, risultata contenere tre involucri di marijuana (del peso di 9,4, 5,5 e 18,3 grammi); il Vangelista, poi fermato, era stato trovato in possesso di sin oltre un kg di marijuana, suddiviso in due confezioni.

Con unico, articolato motivo il difensore denuncia la mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del '90.

Deduce che la motivazione, da un lato, è insufficiente perché non spiega per quale ragione la collaborazione è stata ritenuta inidonea, dall'altro, è contraddittoria perché reputa che il mancato raggiungimento del risultato dipende necessariamente dalla inidoneità della collaborazione.

La Corte di appello non ha tenuto conto delle deduzioni difensive con le quali si segnalava che l'indagato aveva reso dichiarazioni: 1) sul coimputato, separatamente giudicato; 2) su un venditore svizzero, del quale forniva indicazioni su aspetto fisico, autovettura e numero di cellulare; 3) su due destinatari dello stupefacente, indicando per tale Rodolfo, indirizzo, nome del padre e della fidanzata, spiegando anche che era titolare della carta poste pay sequestrata dalla polizia giudiziaria; 4) su un altro acquirente abituale, tale [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto fotograficamente.

A fronte di tali elementi la Corte di appello non ha chiarito se il mancato raggiungimento di esiti concreti sia dipeso da insufficienza o falsità delle indicazioni fornite dall'imputato o da inerzia investigativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, che ripropone una censura già vagliata e disattesa dai giudici di merito con motivazione congrua e corretta.

E' ben vero che ai fini del riconoscimento dell'attenuante della collaborazione è sufficiente che l'imputato abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze, oggettivamente idonee, in astratto, ad evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, sui quali è in grado di fornire utili elementi per l'identificazione, e che non è necessario che il risultato conseguito consista nella sottrazione al mercato di rilevanti risorse per la commissione dei reati in materia di stupefacenti, ma è altrettanto vero che compete al giudice di valutare la portata della collaborazione, la concreta utilità ai fini delle indagini e la idoneità al raggiungimento dei risultati richiesti dall'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del

190. E' stato, infatti, ritenuto corretto il diniego di detta attenuante, giustificato dalla genericità delle indicazioni fornite sull'identità del cedente, in quanto ai fini dell'applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso, non è sufficiente il mero dato della offerta delle informazioni possedute, ma occorre che dette informazioni siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire (Sez. 6, n. 35995 del 23/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264672).

Il giudice è, quindi, tenuto ad accertare l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall'imputato, con una valutazione che non è suscettibile di censura in sede di legittimità, ove supportata da motivazione logica ed esaustiva (Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021, Hamri, Rv. 280385; Sez. 4, Sentenza n. 7956 del 15/01/2015, Vitali, Rv. 262438).

2. Di tali principi la Corte di appello ha fatto corretta applicazione, ritenendo insufficienti le indicazioni rese dal ricorrente sul fornitore e sugli acquirenti, dei quali aveva fornito anche particolari individualizzanti, che, tuttavia, non avevano consentito di individuare gli spacciatori o condotto a un utile risultato, in tal modo escludendo che i dati offerti dal ricorrente fossero dotati di specificità tale da condurre ad approfondimenti investigativi proficui.

A tal fine la Corte di appello ha rimarcato che la stessa difesa/ nell'atto di appello/ aveva riconosciuto l'improduttività del contributo offerto dall'imputato, dando atto del mancato conseguimento di utili risultati, che, tuttavia, sosteneva non potesse essere addebitato all'appellante.

Ne deriva che la motivazione non risulta affatto illogica né contraddittoria, non risultando annotazioni di polizia giudiziaria che attestino la serietà, attendibilità o utilità delle dichiarazioni rese sui soggetti coinvolti nel traffico illecito, risolvendosi, pertanto, il motivo di ricorso in una mera contestazione della motivazione resa, che trascura la oggettiva genericità delle indicazioni offerte dall'imputato, correttamente ritenuta ostativa al riconoscimento dell'attenuante richiesta.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. m.> P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle o - spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della Corte di appello di Venezia letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vicenza, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 90. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto in arresto insieme a Kostic NiKola- separatamente giudicato- all'esito di un servizio di osservazione nel corso del quale gli operanti avevano visto l'incontro tra i due e il Kostic cedere al primo una busta, risultata contenere tre involucri di marijuana (del peso di 9,4, 5,5 e 18,3 grammi); il Vangelista, poi fermato, era stato trovato in possesso di sin oltre un kg di marijuana, suddiviso in due confezioni. Con unico, articolato motivo il difensore denuncia la mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del '90. Deduce che la motivazione, da un lato, è insufficiente perché non spiega per quale ragione la collaborazione è stata ritenuta inidonea, dall'altro, è contraddittoria perché reputa che il mancato raggiungimento del risultato dipende necessariamente dalla inidoneità della collaborazione. La Corte di appello non ha tenuto conto delle deduzioni difensive con le quali si segnalava che l'indagato aveva reso dichiarazioni: 1) sul coimputato, separatamente giudicato; 2) su un venditore svizzero, del quale forniva indicazioni su aspetto fisico, autovettura e numero di cellulare; 3) su due destinatari dello stupefacente, indicando per tale Rodolfo, indirizzo, nome del padre e della fidanzata, spiegando anche che era titolare della carta poste pay sequestrata dalla polizia giudiziaria; 4) su un altro acquirente abituale, tale [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto fotograficamente. A fronte di tali elementi la Corte di appello non ha chiarito se il mancato raggiungimento di esiti concreti sia dipeso da insufficienza o falsità delle indicazioni fornite dall'imputato o da inerzia investigativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, che ripropone una censura già vagliata e disattesa dai giudici di merito con motivazione congrua e corretta. E' ben vero che ai fini del riconoscimento dell'attenuante della collaborazione è sufficiente che l'imputato abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze, oggettivamente idonee, in astratto, ad evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, sui quali è in grado di fornire utili elementi per l'identificazione, e che non è necessario che il risultato conseguito consista nella sottrazione al mercato di rilevanti risorse per la commissione dei reati in materia di stupefacenti, ma è altrettanto vero che compete al giudice di valutare la portata della collaborazione, la concreta utilità ai fini delle indagini e la idoneità al raggiungimento dei risultati richiesti dall'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 190. E' stato, infatti, ritenuto corretto il diniego di detta attenuante, giustificato dalla genericità delle indicazioni fornite sull'identità del cedente, in quanto ai fini dell'applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso, non è sufficiente il mero dato della offerta delle informazioni possedute, ma occorre che dette informazioni siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire (Sez. 6, n. 35995 del 23/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264672). Il giudice è, quindi, tenuto ad accertare l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall'imputato, con una valutazione che non è suscettibile di censura in sede di legittimità, ove supportata da motivazione logica ed esaustiva (Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021, Hamri, Rv. 280385; Sez. 4, Sentenza n. 7956 del 15/01/2015, Vitali, Rv. 262438). 2. Di tali principi la Corte di appello ha fatto corretta applicazione, ritenendo insufficienti le indicazioni rese dal ricorrente sul fornitore e sugli acquirenti, dei quali aveva fornito anche particolari individualizzanti, che, tuttavia, non avevano consentito di individuare gli spacciatori o condotto a un utile risultato, in tal modo escludendo che i dati offerti dal ricorrente fossero dotati di specificità tale da condurre ad approfondimenti investigativi proficui. A tal fine la Corte di appello ha rimarcato che la stessa difesa/ nell'atto di appello/ aveva riconosciuto l'improduttività del contributo offerto dall'imputato, dando atto del mancato conseguimento di utili risultati, che, tuttavia, sosteneva non potesse essere addebitato all'appellante. Ne deriva che la motivazione non risulta affatto illogica né contraddittoria, non risultando annotazioni di polizia giudiziaria che attestino la serietà, attendibilità o utilità delle dichiarazioni rese sui soggetti coinvolti nel traffico illecito, risolvendosi, pertanto, il motivo di ricorso in una mera contestazione della motivazione resa, che trascura la oggettiva genericità delle indicazioni offerte dall'imputato, correttamente ritenuta ostativa al riconoscimento dell'attenuante richiesta. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. m.> P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle o - spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
Sentenza Cassazione n. 08621/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris