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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04968/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Messina ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 8 novembre 2018 dal Tribunale di Messina in relazione a fattispecie di ricettazione di una bicicletta e porto ingiustificato di coltello.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, SEGRETO Sandro, articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla violazione del termine a comparire nel giudizio di primo grado.

Il ricorrente rileva che la notifica della citazione per l'udienza dibattimentale del 29 marzo 2012 risulta essere stata effettuata il 10 marzo 2021 con palese violazione del termine di 20 giorni e che irrilevante a tal fine risulterebbe il fatto che nell'udienza de qua non sia stata svolta attività processuale e sia stato disposto un rinvio stante fra l'altro l'assenza in tale sede anche del difensore.

2.2. Violazione delle di legge vizio di motivazione in relazione al mancato avviso dato dagli operanti della possibilità ciii avvalersi di difensore di fiducia risultando, a parere del ricorrente, illogica e illegittima la motivazione del provvedimento impugnato che ritiene che l'indicazione presente nell'atto in ordine al fatto che l'imputato aveva ricevuto avviso circa le facoltà di legge possa essere equipollente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto proposto per la prima volta in sede di legittimità.

Infatti, l'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato non costituisce una nullità assoluta (che si determina in caso di omessa citazione dell'imputato), bensì una nullità relativa che si ritiene sanata qualora non venga eccepita entro i termini di cui all'art. 181 cod. proc. pen.

Nella specie, la relativa eccezione non risulta essere stata sollevata né in primo grado né con in grado di appello con conseguente inammissibilità del motivo proposto per la prima volta in sede di ricorso per cassazione.

3. Il secondo motivo di ricorso risulta del tutto aspecifico perché non si confronta con l'effettiva motivazione del provvedimento che ritiene comunque che nel caso di specie non fossero nemmeno necessari gli avvisi trattandosi di operazioni di perquisizione in materia di armi (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 16844 del 01/03/2018 Rv. 272925 - 01 richiamata dallo stesso provvedimento impugnato).

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 11 gen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Messina ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 8 novembre 2018 dal Tribunale di Messina in relazione a fattispecie di ricettazione di una bicicletta e porto ingiustificato di coltello. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, SEGRETO Sandro, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla violazione del termine a comparire nel giudizio di primo grado. Il ricorrente rileva che la notifica della citazione per l'udienza dibattimentale del 29 marzo 2012 risulta essere stata effettuata il 10 marzo 2021 con palese violazione del termine di 20 giorni e che irrilevante a tal fine risulterebbe il fatto che nell'udienza de qua non sia stata svolta attività processuale e sia stato disposto un rinvio stante fra l'altro l'assenza in tale sede anche del difensore. 2.2. Violazione delle di legge vizio di motivazione in relazione al mancato avviso dato dagli operanti della possibilità ciii avvalersi di difensore di fiducia risultando, a parere del ricorrente, illogica e illegittima la motivazione del provvedimento impugnato che ritiene che l'indicazione presente nell'atto in ordine al fatto che l'imputato aveva ricevuto avviso circa le facoltà di legge possa essere equipollente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto proposto per la prima volta in sede di legittimità. Infatti, l'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato non costituisce una nullità assoluta (che si determina in caso di omessa citazione dell'imputato), bensì una nullità relativa che si ritiene sanata qualora non venga eccepita entro i termini di cui all'art. 181 cod. proc. pen. Nella specie, la relativa eccezione non risulta essere stata sollevata né in primo grado né con in grado di appello con conseguente inammissibilità del motivo proposto per la prima volta in sede di ricorso per cassazione. 3. Il secondo motivo di ricorso risulta del tutto aspecifico perché non si confronta con l'effettiva motivazione del provvedimento che ritiene comunque che nel caso di specie non fossero nemmeno necessari gli avvisi trattandosi di operazioni di perquisizione in materia di armi (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 16844 del 01/03/2018 Rv. 272925 - 01 richiamata dallo stesso provvedimento impugnato). 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 gen
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