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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 36636/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 34537/2020 FATTO E DIRITTO 1.La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all' art. 474 (capo a) per intervenuta prescrizione; rideterminata il trattamento sanzionatorio per la residua imputazione di cui al capo b) (art. 648 c.p.) in mesi quattro di reclusione ed euro 270,00 di multa, tenuto conto delle già riconosciute attenuanti generiche e dell' attenuante di cui al cpv dell' art. 648 c.p. in regime di prevalenza rispetto alla ritenuta recidiva.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. La censura relativa alle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata atteso che le dette attenuanti sono state già riconosciute all' imputato secondo quanto si evince chiaramente dalla sentenza di appello.

3.2. Il motivo relativo alla eccessività del trattamento sanzionatorio è totalmente generico nonchè manifestamente infondato atteso che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Amtnende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma, il 15 Luglio 2021 II consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] pres

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 34537/2020 FATTO E DIRITTO 1.La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all' art. 474 (capo a) per intervenuta prescrizione; rideterminata il trattamento sanzionatorio per la residua imputazione di cui al capo b) (art. 648 c.p.) in mesi quattro di reclusione ed euro 270,00 di multa, tenuto conto delle già riconosciute attenuanti generiche e dell' attenuante di cui al cpv dell' art. 648 c.p. in regime di prevalenza rispetto alla ritenuta recidiva. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. La censura relativa alle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata atteso che le dette attenuanti sono state già riconosciute all' imputato secondo quanto si evince chiaramente dalla sentenza di appello. 3.2. Il motivo relativo alla eccessività del trattamento sanzionatorio è totalmente generico nonchè manifestamente infondato atteso che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Amtnende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma, il 15 Luglio 2021 II consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] pres
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