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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27416/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

I il 04/03/1974IADONISI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza resa il 25/9/2025 dalla Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];preso atto che è intervenuta richiesta di trattazione orale;Sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che,riportandosi alla memoria depositata, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsidi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e rigettare i ricorsi di AntonioMazzocchi, di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA]; dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Rizzo, in sostituzione di [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] indifesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che insistono per l’accoglimento deimotivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, parzialmenteriformando la sentenza resa il 12 giugno 2018 dal GIP del Tribunale di Napoli,ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e confermato la sentenza impugnata nei loro confronti;ha confermato l’affermazione di responsabilità e rideterminato la pena neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delvincolo della continuazione con i fatti giudicati con sentenze definitive.Si addebita agli imputati di essersi associati tra loro e con altri correi allo scopodi commettere più delitti in tema di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti divario tipo e di avere altresì commesso, con più azioni del medesimo disegno criminoso,diversi reati fine da febbraio ad aprile 2010.2.Avverso detta pronunzia hanno proposto ricorso tutti gli imputati appellantiindicati in rubrica.3. [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato contestato al capo K3 peravere acquistato e detenuto per la successiva cessione a terzi, in data 25 giugno 2010,circa quattro chili di sostanza stupefacente del tipo marijuana e una dose di sostanzastupefacente del tipo MDMA, deduce cinque motivi di ricorso.3.1.

Violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., e vizio di motivazione apparente inordine alla violazione del ne bis in idem sostanziale, poiché la sentenza impugnatarigetta con affermazioni apodittiche la richiesta difensiva volta al riconoscimento dellapreclusione prevista dall'art. 649 cod.proc.pen. e, nell'affermare la pretesa autonomiadei fatti oggetto del presente processo rispetto a quelli già accertati con le sentenze delGIP del Tribunale di Napoli del 4 Marzo 2013 e del 21 settembre 2015, si limita a rilevarela diversità dei coimputati e l'eterogeneità della sostanza stupefacente, ma omette diconfrontarsi con l'argomento decisivo introdotto con i motivi di impugnazione: lacontinuità storico- cronologica della condotta attribuita al ricorrente già oggetto divalutazione giurisdizionale.La difesa aveva evidenziato che l'attività del [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del traffico disostanze stupefacenti era stata esaminata sino all'ottobre 2011, ricomprendendo la fasetemporale che l'odierno processo assume, ma la Corte ha valorizzato la diversità deicoimputati e la differenza tra marijuana e altre sostanze stupefacenti.Questo tipo di approccio non è conforme ai principi dettati in tema dallagiurisprudenza, in quanto i precedenti giudiziari avevano qualificato la condotta delricorrente come partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanzestupefacenti nel medesimo lasso temporale e la motivazione addotta non consente dicomprendere se il giudice abbia valutato la possibilità che i fatti per cui [OSCURATO:PERSONA] èimputato costituiscano lo sviluppo di condotte già giudicate.3.2.

Vizio di motivazione e motivazione apparente poiché la sentenza impugnataha confermato integralmente la decisione di primo grado, senza confrontarsi con lespecifiche doglianze proposte dalla difesa nel giudizio di appello in base ad unamotivazione priva di autonomia valutativa.

La difesa aveva evidenziato che laricostruzione accusatoria era fondata unicamente sulle dichiarazioni dei verbalizzanti, iquali avevano riferito di aver osservato da una certa distanza alcuni movimenti, senzapoter individuare e identificare l'autore delle condotte, limitandosi a descrizioniestremamente sommarie.

La Corte ha eluso completamente questo profilo di doglianza,rinviando per relationem alle pagine 114 e 115 della sentenza di primo grado, cosìformulando una motivazione apparente che non risponde alle specifiche contestazioni.3.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza di riscontriindividualizzanti poiché la sentenza attribuisce al ricorrente la responsabilità per l'interoquantitativo di sostanza stupefacente sequestrata, pari a quattro chili di marijuana e 41grammi di MDMA, sulla base della complessiva attività investigativa, confondendo ilconcorso di persone nel reato con una responsabilità presunta e indimostrata.

A giudiziodella difesa, nulla dimostra che [OSCURATO:PERSONA] avesse la disponibilità materiale dellostupefacente e che vi fosse un nesso diretto tra l'imputato e le sostanze sequestrate3.4.

Vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della regola dell'oltreogni ragionevole dubbio poiché il giudice ha ribadito in modo apodittico la responsabilitàdell'imputato senza offrire una dimostrazione rigorosa e individualizzata al riguardo.3.5.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamentosanzionatorio, poiché la Corte ha ritenuto congrua la pena inflitta in primo grado senzavalutarla e senza spiegare le ragioni per cui le attenuanti generiche non siano statericonosciute nella loro massima estensione, ma limitandosi a esporre formulestereotipate.4. [OSCURATO:PERSONA] condannata per il delitto di cui all'art. 74 dpr.309/90previsto al capo V2, ritenuta la continuazione con il reato di cui all'articolo 73 DPR cit.,già giudicato con sentenza irrevocabile, con atto sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Sebastianelli, ha dedotto un unico motivo.4.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova emanifesta illogicità e contraddittorietà in ordine all'affermazione di responsabilità per ilreato associativo e al mancato riconoscimento dell’attenuante speciale prevista dalcomma 7 dell'art. 74 dpr. 309/90.Osserva la ricorrente che in occasione dell'interrogatorio del 10 agosto 2010 hareso dichiarazioni all'ufficio della Procura, ma le stesse non sono sufficienti a dimostrareil suo coinvolgimento come partecipe di un’associazione a delinquere dedita al trafficodi sostanze stupefacenti poiché non è stata fornita la prova dell'esistenza di un sodaliziocriminale organizzato e della sua partecipazione, con il compito di prestare aiuto nellefasi operative della detenzione e del confezionamento del narcotico.La ricorrente si è limitata a riconoscere di aver consentito a [OSCURATO:PERSONA] dicustodire presso la propria abitazione sostanza stupefacente di cui ignorava la qualità ela quantità, in un periodo in cui non era nel pieno delle proprie facoltà mentali, sicchénon era consapevole di fornire un contributo utile ad un’organizzazione strutturata.

Edinfatti dalla documentazione acquisita emerge che la stessa era affetta da depressione,aveva pure tentato il suicidio ed era stata ricoverata, in ragione della fragilità delle suecondizioni emotive.Sotto il profilo soggettivo occorre dimostrare la consapevolezza di fornire uncontributo utile al sodalizio e la volontà di far parte di un’organizzazione stabile e diperseguire lo scopo comune, mentre detti presupposti non ricorrono nel caso in esame.Anche le conversazioni intercettate non risultano rilevanti ai fini della prova delreato associativo, poiché dimostrano la estraneità della donna al contesto organizzato;nel suo interrogatorio, la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso di conoscere alcuni dei coimputati e diavere custodito la droga, ma ha spiegato non di avere ricevuto alcun corrispettivo pertale attività.La sentenza é inoltre illegittima per la mancata applicazione dell'attenuantespeciale prevista dal comma 7 del citato art. 74 dpr.309/90 , sebbene il Tribunale abbiariconosciuto che la [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio aveva fornito un eccezionalecontributo all'individuazione degli altri sodali.Nonostante lo specifico motivo di appello, la Corte si è limitata a rendere unamotivazione generica e superficiale e non ha esaminato il contenuto delle dichiarazionirese dalla [OSCURATO:PERSONA].5. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], con atto unico sottoscritto dal comunedifensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducono quanto segue.5.1.

Violazione dell'art. 74 DPR. 309/90, in relazione alla partecipazione deiricorrenti al sodalizio e motivazione apparente e travisante il dato probatorio, per nonavere la Corte di appello correttamente motivato in ordine alla sussumibilità dellecondotte nell'alveo del concorso di persone, piuttosto che nel reato associativo, e nonavere valutato la richiesta di applicare i medesimi criteri di valutazione di altra sentenzadel 20 ottobre 2013, che , chiamata a giudicare fatti analoghi, aveva escluso il reatoassociativo.La Corte ha respinto la prospettazione difensiva e, valorizzando massimegiurisprudenziali e facendo generico riferimento alle caratteristiche della strutturaassociativa mediante la lettura delle intercettazioni, non lascia emergere gli elementicostitutivi di una organizzazione stabile composta da almeno tre individui, quantopiuttosto il concorso di più persone in singoli reati di cessione; non considera poi chel'associazione avrebbe operato per un periodo particolarmente breve, e cioè per un lassodi appena due mesi.

Osserva la difesa che mentre per la punibilità del concorso dipersone occorre la concreta realizzazione dei reati programmati, quantomeno nellaforma del tentativo, per la sussistenza del delitto associativo è del tutto irrilevantel'effettiva commissione dei reati, non essendo neppure necessario dimostrare chel'imputato abbia preso parte ad una delle imprese criminose realizzate dal sodalizio,purché sussista un accordo prodromico alla realizzazione dei delitti fine.Nel caso di specie, invece, la collaborazione o la semplice compartecipazionecriminosa tra i soggetti coinvolti nei fatti trova la sua origine in un accordo limitato allarealizzazione di uno o più reati e si è esaurita con la sua consumazione.Ne consegue che la condotta va inquadrata nell'ambito del concorso di personanel delitto di cui all'art. 73 d.p.r. cit. , poiché la condotta associativa non può ridursi adun semplice accordo, ma deve consistere in un quid pluris che si sostanzi nellapredisposizione di una struttura organizzata stabile anche se rudimentale, in grado direalizzare lo specifico programma criminoso, che preveda quantomeno la ripartizione diruoli tra gli associati e la disponibilità duratura e indefinita nel tempo dei partecipanti alperseguimento del programma criminoso del sodalizio.La difesa osserva che la Corte di appello, nella sentenza che aveva giudicato ifatti riuniti in continuazione a quelli oggetto dell’odierno giudizio, sulla scorta deimedesimi elementi, aveva escluso l'esistenza di una associazione dedita al traffico disostanze stupefacenti, in ragione del carattere familiare dell'attività e della presenza disoggetti esterni reclutati per ogni cessione.Evidenzia inoltre che la stabilità dei rapporti tra i soggetti coinvolti può trovarespiegazione nei rapporti familiari tra gli imputati, mentre non emerge una ripartizionedei ruoli e manca l'elemento organizzativo che, seppur rudimentale, deve avere unacerta consistenza.Nel caso in esame, i due [OSCURATO:PERSONA] erano i pusher che consegnavanomaterialmente la sostanza stupefacente e i rapporti con gli altri soggetti indagati eranodi così esigua gravità e assiduità che il GUP ha pronunciato per alcuni l’assoluzione.Manca nel caso in esame una struttura organizzativa in cui vi sia una chiara e nettadivisione dei ruoli, una cassa comune e l'esistenza di luoghi dove riunirsi per definire lestrategie associative.Osservano i ricorrenti che al riguardo vi è stato un travisamento degli elementidi prova, poiché è stata evidenziata e accertata la cessione continuata al minuto daparte dei due prevenuti e uno schema operativo reiterativo, secondo cui il clientetelefonava ad uno dei due e chi riceveva l'ordine provvedeva alla materiale consegnadella sostanza stupefacente, se libero, o provvedeva a contattare l'altro per perfezionarela cessione.Un'intercettazione ha consentito di individuare [OSCURATO:PERSONA], dettoMaradona o [OSCURATO:PERSONA], come colui che intratteneva assidui rapporti con [OSCURATO:PERSONA] eCortese Ugo, ma questi il 28 Febbraio 2010 si separava dai due [OSCURATO:PERSONA] proseguendo lapropria attività con altri soggetti, sicché è venuto meno anche il numero essenziale perriconoscere il reato associativo.5.2.

Vizio di motivazione e motivazione illogica per non avere la Corte utilizzatogli argomenti e i criteri sottesi alla valutazione delle posizioni dei correi [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti degli odierni ricorrenti.Il GUP infatti ha escluso la responsabilità degli [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla contestataassociazione mandandoli assolti poiché [OSCURATO:PERSONA] poteva essere ritenutoresponsabile di soli tre episodi di fornitura in favore del [OSCURATO:PERSONA] e negli altri casi inveceeffettuava personalmente cessioni nel proprio esclusivo interesse.

Questa episodicità haindotto il giudicante ad escludere la sussistenza del reato associativo; analogheconsiderazioni vengono svolte per [OSCURATO:PERSONA] che si era prestato ad un solo trasportodi sostanza stupefacente nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].Ma se questi criteri di valutazione fossero stati applicati al compendio intercettivoanche l'apporto di altri soggetti sarebbe stato ritenuto assolutamente episodico comequello di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e moglie di [OSCURATO:PERSONA], così incidendo sulla obiettivasussistenza del sodalizio.5.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento delruolo di promotore e organizzatore contestato al capo 1 per l'insussistenza deglielementi costitutivi di tale ruolo e motivazione apparente poiché, secondo la Corte,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono da ritenersi capi, promotori, organizzatori e dirigentidell'associazione di cui all’art. 74 dpr 309/90, ma la sentenza omette di confrontarsi coni rilievi difensivi e valorizza intercettazioni che assumono un significato diverso rispettoa quello prospettato, attribuendo ai due ricorrenti un potere di comando che risultaprerogativa di altri soggetti.

Emerge in particolare da alcune conversazioni che i dueimputati insieme a [OSCURATO:PERSONA] dovessero pagare una somma di denaro non definita aterze persone e in particolare si è adombrato che si trattasse della organizzazione distampo camorristico che operava in quella determinata zona e che dovesse ricevere unaparte dei guadagni come tributo.Da questa considerazione la difesa desume che i due ricorrenti avesseroaccettato le regole del clan e tratto protezione e vantaggio dall'organizzazione mafiosa,nel contempo contribuendo alla sua forza e alla sua sopravvivenza.

Tuttavia lagiurisprudenza di legittimità in più occasioni ha affermato che aderire al sistema impostoda una associazione di stampo mafioso e pagare la tangente può costituire forma dipartecipazione funzionale perché si contribuisce alla capacità operativa dellaassociazione, ma con il ruolo di partecipi e non di promotori.Dando seguito a questaimpostazione gli imputati avrebbero dovuto rispondere di partecipazione all’associazionedi stampo mafioso e non come promotori del sodalizio dedito al narcotraffico.5.4.

Violazione dell'art. 74 comma 6 dpr.309/90 e vizio di motivazione poiché laCorte propone una motivazione carente e apparente nel respingere la richiesta diqualificare la condotta nel delitto autonomo di cui all'art. 74 comma 6 dpr.cit., nonrispettando i principi affermati dalla giurisprudenza in tema.

Osserva la difesa che talefattispecie può essere riconosciuta nei casi di minima offensività penale, deducibile daldato quantitativo e qualitativo dello stupefacente e dai mezzi e dalle modalitàdell'azione, e va decisa nel caso concreto non potendo essere risolta in astratto.Occorreva considerare le caratteristiche dei reati fine, l'ampiezza dell'arcotemporale di operatività del sodalizio, il carattere più o meno organizzato della struttura,la quantità di stupefacente sequestrata all'ambito territoriale, il numero dei soggetticoinvolti, l’identità dei capitali investiti, mentre la sentenza non fa riferimento a questielementi.

Di contro va rilevato che i due [OSCURATO:PERSONA] erano al tempo stesso pusher, capi epromotori della predetta associazione, a riprova del carattere di minima offensività dellastessa.5.5.

Illogicità della motivazione in ordine al diniego del giudizio di prevalenzadelle attenuanti generiche sulle ritenute aggravanti e in relazione alla determinazionedella pena base in misura superiore al minimo edittale.Secondo la Corte l'allarmante gravità dei fatti di causa giustifica per i vertici delsodalizio il diniego del beneficio delle circostanze invocate, così richiamando lemotivazioni del Gup, senza valutare i motivi di gravame che avevano valorizzato ilcomportamento processuale e le condizioni di vita socio-familiari dei ricorrenti.Censurabile risulta poi la telegrafica motivazione con cui è stata confermata ladecisione di primo grado di individuare la pena base per i reati di cui all'art. 74 DPR.309/90 in 24 anni di reclusione mentre è principio consolidato che se il giudice si discostadal minimo edittale lo sforzo motivazionale deve essere maggiore, per spiegare lemotivazioni di questa maggiore afflittività della pena.La Corte ha riconosciuto in favore degli odierni imputati le attenuanti generiche,ma non in regime di prevalenza, mentre avrebbe potuto individuare nelle vicendeoggetto del giudizio elementi che impongano una valutazione dei fatti tali da richiedereun adeguamento della pena: in particolare il ruolo dei due imputati, la scarsità delleconversazioni, la mancanza dell'autorità che si addice a un vero e proprio capo.6. [OSCURATO:PERSONA] deduce un unico motivo di ricorso: violazione dell’art.649 cod.proc.pen e vizio di motivazione rispetto ai criteri di valutazione della prova asostegno della affermazione di responsabilità per il reato associativo, che con i motivi diappello si assumeva assorbito nel precedente giudicato.Dopo avere premesso il tenore dell'atto di appello con cui la difesa invocava l'art.649 cod. proc. pen. e comunque l'assoluzione dal capo V2 per assenza di prova, sulrilievo che non vi erano elementi per ritenere che [OSCURATO:PERSONA] fosse uno stabile fornitore distupefacenti del gruppo [OSCURATO:PERSONA], osserva che il narrato di [OSCURATO:PERSONA] quale titolare di un autonomo gruppo criminale operativo nel trafficodi stupefacenti, condotta per la quale [OSCURATO:PERSONA] è già stato condannato, mentre leintercettazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] palesano solo occasionali contatti e sporadici conferimentidi droga destinati al gruppo [OSCURATO:PERSONA].Questa ricostruzione difensiva non è stata adeguatamente vagliata dalla Corte diappello, che ha invece formulato una motivazione apparente, sia in ordine allapreclusione prevista dall'art. 649 cod. proc. pen., sostenendo che la prima sentenzariguarda un'associazione contestata nel 2006 con soggetti differenti, sia in ordine allasussistenza dell’apporto associativo dell’[OSCURATO:PERSONA].7. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto quanto segue.7.1.

Violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. in relazione all'art. 546 cod. proc.pen. e vizio di motivazione poiché con l'appello si evidenziava che la sentenza di primogrado rappresentava la pedissequa riproposizione in termini di copia integrale dellarichiesta cautelare avanzata dal pubblico ministero, a sua volta frutto della copia dellainformativa conclusiva della [OSCURATO:PERSONA] del 6 novembre 2010.Per la totalità delle imputazioni veniva ricopiata la rispettiva parte dellainformativa, così venendo meno all'obbligo del giudicante di estrinsecare l'iter logicomotivazionale seguito, sia nella valutazione degli elementi probatori, sia nellavalutazione negativa delle censure difensive.

Ciò comporta la nullità della sentenza diprimo grado e della pronunzia impugnata, che l’ha confermata.7.2.

Violazione dell'art. 73 dpr.309/90 e dell'art. 530 cod. proc. pen. e vizio dimotivazione poiché l'assoluta esiguità del presunto coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] contesto oggetto di investigazione avrebbe dovuto indurre ad una più attentavalutazione del compendio indiziario e cioè delle intercettazioni telefoniche che, senzaalcuna valutazione critica dei contenuti dei dialoghi, vengono ritenute apoditticamenteprova della responsabilità penale per ciascuna ipotesi di cessione.Il giudice ha ritenuto che il contenuto delle intercettazioni possa considerarsiriscontrato dall'arresto di [OSCURATO:PERSONA] per la cessione di sostanza stupefacente infavore di [OSCURATO:PERSONA], ma da questo episodio non può desumersi la prova dellaresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA].

La quasi totalità delle intercettazioni attiene adaccordi per incontri o appuntamenti e rimane indimostrato sia l'effettivo svolgersi diquesti incontri, sia l'oggetto dell'incontro e la quantità della sostanza stupefacenteceduta, trovandosi in presenza di droga parlata.

In assenza di riscontri oggettivi per lesingole e molteplici cessioni viene richiesto al giudice uno sforzo ulteriore in terminimotivazionali per la necessità di operare uno screening delle intercettazioni ritenutesintomatiche rispetto a quelle idonee.Dopo avere riportato nel dettaglio il contenuto delle intercettazioni poste asostegno della affermazione di responsabilità per i capi O ed E della rubrica, relativi adaltrettanti episodi di cessione di sostanza stupefacente da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore deiCortese, il ricorrente afferma che non vuole invocare una diversa interpretazione delcontenuto delle intercettazioni ma soltanto segnalare l'errore commesso dai giudici chenon hanno verificato il significato complessivo di conversazioni dal contenuto non chiaro.Allo stesso modo nei confronti dell'affermazione di responsabilità per il capo R ilricorrente censura il carattere ambiguo della conversazione dal tenore criptico che nonrisulta dimostrativa di cessione di sostanza stupefacente, ma può anche preludere aincontri tra amici che si ripetono nel tempo; in ordine al capo S afferma che lamotivazione si fonda sulla conversazione n. 460 del 27 marzo 2010 nella quale una taleAntonella avanza una richiesta di sostanza stupefacente che [OSCURATO:PERSONA] non riesce asoddisfare, ma l’affermazione di responsabilità si riferisce a condotte pregresse cui fariferimento la presunta acquirente.

Anche il capo U si fonda su intercettazioni da cuiemergono incontri e appuntamenti che, in assenza di riscontri obiettivi, non possonocostituire prove di altrettante cessioni.Osserva il ricorrente che in caso di droga parlata l’affermazione di responsabilitàpuò fondarsi su intercettazioni ma le stesse non devono avere un tenore ambiguo.7.3.

Violazione dell'art. 73 comma 6 DPR 309/90 e vizio di motivazione poichéanche il riconoscimento dell'aggravante prevista dal comma 6 della norma citata risultaimmotivata, poiché per la sua applicazione è richiesto che almeno tre persone abbianoconcorso nella medesima condotta, mentre l'aggravante non può essere applicata sel'acquisto avviene da parte di una o due persone, neppure se i venditori sono più di uno.Per l'applicazione non si può tener conto della condotta di un eventualeintermediario che è differente da quella dell'acquirente e del venditore.Nel caso in esame l'interpretazione del linguaggio criptico non consente diritenere sussistente la detta aggravante.7.4.

Violazione dell'art. 73 comma 5 DPR. citato e vizio di motivazione poiché lecondotte ascritte all'odierno imputato avrebbero dovuto essere inquadrate nell'ambitodel quinto comma della norma citata, ma la Corte ha respinto tale prospettazionevalorizzando il numero di cessioni effettuate entro un breve arco temporale in favore didiversi acquirenti e aventi ad oggetto la sostanza stupefacente del tipo cocaina.Osserva il ricorrente che la natura della sostanza stupefacente non è idonea aincidere sulla qualificazione della condotta ai sensi del quinto comma dell'art. 73 cit. e ilnumero di otto cessioni in totale, nell'arco temporale ricompreso tra l'1 marzo e il 26Aprile 2010 non integra certamente un numero elevato.Di contro, nel caso in esame dovrebbe applicarsi il principio del favor rei eritenere l'oggetto della cessione di modica quantità nel rispetto dei principi costituzionaliche valorizzano la responsabilità personale.7.5.

Violazione degli artt. 62 bis, 81 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione poichéla Corte ha negato le attenuanti generiche, quantomeno con giudizio di equivalenza, inforza di argomentazioni incomprensibili, valorizzando il precedente specifico marisalente e senza considerare che la pena viene applicata a fatti molto risalenti neltempo, accaduti oltre 15 anni addietro.Inoltre non è dato comprendere quale sia la pena base concretamente applicatae soprattutto l'aumento effettuato in ragione dell'aggravante contestata.

Infine alla penabase stabilita in anni 9 e mesi 9 di reclusione viene operato un aumento in continuazionedi tre anni, senza alcuna specifica motivazione.8. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso sottoscritto dal difensore di fiducia avv.[OSCURATO:PERSONA], deduce quanto segue.8.1.Violazione dell'art. 73 quinto comma dpr.309/90 e vizio di motivazione inordine al rigetto della richiesta di riqualificazione giuridica delle condotte contestate aicapi Q, T, W e X nella fattispecie autonoma di lieve entità, considerato che le dettecondotte risultano avulse da un sistema organizzato e che il Gup ha escluso l’originariacontestazione associativa nei confronti dell'imputato, ritenendo infondata laprospettazione accusatoria di un suo stabile inserimento nella compagine facente capoai [OSCURATO:PERSONA].Il collegio di merito, dopo aver escluso l'inserimento del ricorrente in unacompagine associativa, non ha ritenuto di riconoscere la fattispecie di lieve entità,nonostante il riscontro al tenore ambiguo delle intercettazioni fosse costituito dal suoarresto in flagranza di detenzione di sostanza stupefacente, che ha determinato la suacondanna ex art. 73 quinto comma DPR 309/90.L'unico elemento fattuale considerato dai giudici di merito ai fini del giudizio dinon configurabilità della ipotesi di lieve entità, considerato che il dato quantitativo nonera accertabile, è costituito dal numero di cessioni e dal tipo di sostanza, ma la tipologiadella sostanza non ha alcuna rilevanza ostativa e, quanto alla pluralità delle cessioni,l'assunto si pone in contrasto con l'orientamento consolidato, secondo cui anche ilpiccolo spaccio può essere riconosciuto di lieve entità, quando il volume complessivo deltraffico risulti comunque modesto.Inoltre la non occasionalità non costituisce elemento escludente, ma favorevolealla qualificazione richiesta poiché la riforma introdotta dall'art. 4 comma 3 d.l. n.123/2023, convertito nella legge 159/2023, ha previsto la non occasionalità qualecircostanza aggravante speciale del fatto di lieve entità, con ciò confermando che lamera ripetizione delle cessioni non è idonea a precludere l'applicabilità della fattispeciedi cui al quinto comma dell’art. 73 cit.8.2.

Vizio di motivazione e violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. in relazioneall'articolo 73 quinto comma Dpr. cit., poiché la Corte ha negato la fattispecie autonomadi lieve entità senza considerare la presenza di precedenti accertamenti irrevocabili cheavevano qualificato in tal modo le medesime condotte.Rileva il ricorrente che [OSCURATO:PERSONA] veniva tratto in arresto il 29 Aprile 2010perché sorpreso nell'atto di cedere sostanza stupefacente ad un acquirente e trovato inpossesso di altre dosi; tale fatto veniva qualificato come di lieve entità con sentenzadefinitiva.La sentenza impugnata, pur riconoscendo la continuazione tra l'episodio per cuil'imputato ha riportato condanna e l’episodio sub iudice, non considera che in quel casola condotta è stata qualificata come integrante un fatto di lieve entità e non estende talequalificazione agli altri episodi oggetto di giudizio, in assenza di una spiegazione logicogiuridica.

In questo modo incorre in una evidente illogicità poiché nega la sussistenzadella lieve entità, argomentando sulla base dell'esistenza di un dato che nell'altrogiudizio è stato qualificato in questo modo.8.3.

Vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante di cuiall'articolo 73 comma 6 DPR. cit. con riferimento al delitto contestato al capo Q dellarubrica, poiché l'episodio consiste nella cessione in concorso con [OSCURATO:PERSONA] di unamodica quantità di sostanza stupefacente in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ela detta aggravante secondo la giurisprudenza di legittimità postula un concorso realetra più agenti nella medesima azione tipica di vendita o di acquisto non potendo essereestesa a condotte successive ed autonome.

È necessario che la pluralità dei soggetti siariferibile ad una delle condotte previste per l'integrazione del reato, offerta,intermediazione, acquisto e detenzione e non è sufficiente la indistinta attribuzione dellapluralità delle condotte ai concorrenti.

Nonostante tale orientamento giurisprudenzialee lo specifico motivo sollevato, il giudice si è limitato ad elencare gli episodi da cuil'aggravante doveva essere esclusa, senza specificare le ragioni per cui in relazioneall'episodio di cui al capo Q è stata ritenuta sussistente.Il provvedimento dunque è viziato da assoluta mancanza di motivazione e taleomissione risulta di particolare rilevanza poiché l'aggravante ha neutralizzato l'effettomitigatore delle attenuanti ritenute alla stessa equivalenti, determinando un concretopregiudizio per l'imputato.9. [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati contestati ai capi B ed L dellarubrica, alla pena di 8 anni di reclusione e 60.000 € di multa e per i capi Y, Z, A1 e B1alla ulteriore pena di anni 8 e mesi quattro di reclusione, ha dedotto i seguenti motivi.9.1.

Violazione dell'articolo 125 cod.proc.pen., in relazione all'articolo 546comma 1 lett. e e comma 3 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione poiché,nonostante le puntuali censure difensive proposte con i motivi di appello, la Corte haribadito il giudizio di responsabilità dell'imputato senza esporre gli elementi in ragionedei quali aveva ritenuto di respingere dette allegazioni.In particolare veniva dedotto con l'atto di appello che la sentenza costituivapedissequa riproposizione della richiesta cautelare del pubblico ministero che, a suavolta, riproduceva l'informativa conclusiva dei carabinieri, nella quale venivanocompendiate le intercettazioni telefoniche.

Osserva il ricorrente che sebbene in caso digiudizio abbreviato gli elementi probatori risultino corrispondere agli originari elementiindiziari resta fermo in capo al giudicante l'obbligo di spiegare l'iter motivazionaleseguito nella loro valutazione e tale analisi nel caso in esame è stata del tutto omessa,cagionando la nullità delle sentenze.9.2.

Violazione dell'art. 73 dpr 309/90 e dell'art. 530 cod. proc. pen. e vizio dimotivazione poiché gli episodi di cui ai capi B ed L integrano due distinte condottecommesse in data antecedente prossima all'1 Febbraio 2010 e sino al 28 Febbraio 2010.Il ricorrente osserva che il presente procedimento rappresenta un filone di unapiù ampia indagine iniziata nel novembre 2009 dai [OSCURATO:PERSONA] di Castello di Cisternaavente ad oggetto organizzazioni criminali dedite alla importazione in Italia di sostanzestupefacenti dall'estero e di attività di spaccio sul territorio campano; in particolare ilpresente procedimento riguarda l'attività di spaccio al dettaglio di sostanzastupefacente tra febbraio e luglio 2010, nella zona di Napoli, in cui operava il gruppoCortese-[OSCURATO:PERSONA].il 2 Febbraio 2010 veniva intrapresa un'attività di intercettazione sull'utenza inuso al [OSCURATO:PERSONA] da cui emergeva che costui, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e a suo padreAlberto, gestiva una attività di spaccio di cocaina nel quartiere [OSCURATO:PERSONA] di Napolieffettuando consegne anche in altra zona della città. [OSCURATO:PERSONA] tuttavia non vieneritenuto partecipe dell'associazione facente capo ai [OSCURATO:PERSONA] poiché già il 28 Febbraio2010, a seguito di un litigio registrato, si distacca dal gruppo e la sua utenza dal 2La prassi adottata dagli indagati di scambiarsi i telefonini rende incerta laconversazioni non fornisce prova certa neppure in ordine all'oggetto della conversazionee cioè lo scambio di sostanza stupefacente.Alla stregua di questi elementi la difesa aveva ritenuto improbabile chel'imputato, di ritorno da una vacanza, il 6 febbraio 2010 si fosse immediatamenteriappropriato dell'utenza telefonica, lasciata nella disponibilità del socio, considerato chein molte conversazioni l'interlocutore veniva chiamato [OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre iltenore criptico delle conversazioni risulta sempre prodromico ad un incontro tra gliinterlocutori, che viene ritenuto in modo apodittico occasione di una cessione o di unoscambio di sostanza stupefacenti, pur in assenza di specifici riscontri.Osserva il ricorrente che l'imputazione contestata al capo L risulta del tuttogenerica e compendia una pluralità di condotte di cessione che venivano consumate neipressi del ristorante “[OSCURATO:PERSONA]” attraverso la mediazione di [OSCURATO:PERSONA] chelavorava presso questo locale.

Anche in questo caso non si parla mai chiaramente disostanze stupefacenti ma si tratta di incontri che dovrebbero costituire l'occasione incui avviene lo scambio, ma non vi è prova al riguardo.Anche in merito alle contestazioni relative ai capi Z e A1 della rubrica leintercettazioni telefoniche sono state apoditticamente ritenute prove della responsabilitàpenale dell'imputato per altrettante ipotesi di cessione, sebbene dalle conversazioniemerga semplicemente un appuntamento e non ricorrono riscontri della tesi coltivatadall'accusa.

Non viene neppure spiegato perché è risultato possibile escludere che quegliincontri fossero relativi a richieste poi non esitate e a quali quantitativi di droga siriferissero; il ricorrente ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che afronte di una vasta mole di intercettazioni prive di riscontri oggettivi è richiesto al giudiceun rigoroso onere motivazionale, che consenta di individuare, tra le telefonate chepossono risultare sintomatiche di una cessione, quelle che in effetti risultano idonee aprovare la responsabilità dell'interlocutore.Secondo i giudici di merito, le intercettazioni telefoniche risultano dimostrativedi cessioni in ragione del linguaggio utilizzato e quindi del riferimento da parte degliinterlocutori ad entità numeriche di grandezza come le grandi o le piccole o a categoriemerceologiche quali bottiglie magliette e macchine che risultano prive di senso inrelazione al contesto della conversazione.

Si tratta di conclusioni non condivisibili poichéla non immediata percezione dell'oggetto delle conversazioni non può essereautomaticamente ritenuta prova del fatto che abbiano per oggetto cessioni di sostanzestupefacente.Anche l'imputazione di cui al capo B1 costituisce un contenitore di episodi dicessioni effettuate al di fuori del contesto associativo tra l'1 e il 31 Marzo 2010unitamente a [OSCURATO:PERSONA], che poi è stato arrestato nella fragranza di unacessione di una dose di cocaina.La sentenza desume da questo arresto il riscontro necessario per confermarel'oggetto di tutte le conversazioni intercettate nel periodo precedente e il capo B1riguarda ben 37 ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, ma si tratta di conclusionenon condivisibile e di tecnica motivazionale che non risulta conforme ai principi dettatidalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il valore di queste conversazioni dipendedalla presenza di riscontri che ne confermino il significato.9.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione per erronea applicazionedell'articolo 73 comma 6 DPR 309/90 in quanto risulta immotivato il riconoscimentodell'aggravante in parola, in quanto il reato di cessione si configura come reato aconcorso necessario, poiché presuppone la condotta di due soggetti, e l'aggravante nonpuò essere applicata se l'acquisto avviene ad opera di una o due persone, neppure se ivenditori sono più di uno.9.4.

Violazione dell'art. 74 DPR. 309/90 e dell'art. 530 cod.proc.pen. e vizio dimotivazione poiché [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del delitto associativo peravere partecipato al gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA], contestato al capo Y dellarubrica, sebbene i contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] attengano ad un periodo cheva dall'1 marzo al 30 marzo 2010, data dell'ultimo contatto.La contestazione di questo reato coincide con la fuoriuscita del [OSCURATO:PERSONA] dalgruppo [OSCURATO:PERSONA] e la prospettazione accusatoria risulta inverosimile poiché leintercettazioni, pur mostrando il persistere della attività di cessione, palesano chel'imputato avesse continuato in modo autonomo e che, solo in un secondo momento,avesse deciso di farsi coadiuvare da [OSCURATO:PERSONA], ponendo tuttavia in esserecessioni in modo autonomo rispetto al capo Y della rubrica.L'addebito associativo di cui al capo Y si fonda sulla circostanza che l'imputatoavrebbe operato come fornitore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], esponenteapicale di un gruppo dedito al narcotraffico.

Le suindicate cessioni sono compendiate alcapo Z e [OSCURATO:PERSONA] si è interfacciato soltanto con [OSCURATO:PERSONA] in quattrooccasioni, sicché da questi elementi non è possibile desumere la prova di un addebitoassociativo in ragione della non stabilità del vincolo.L'odierno ricorrente è stato condannato anche per il capo A1 della rubrica,sempre in concorso con [OSCURATO:PERSONA], per la cessione di cocaina in favore diterzi dal 18 Febbraio 2010 al 30 Marzo e dalle intercettazioni emerge che non sussisteun'organizzazione stabile nel tempo, ma soltanto una pluralità di soggetti cheindividualmente spacciano e collaborano tra loro in assenza di più complessi requisitistrutturali.Mancano nel caso in esame i requisiti minimi che l'organizzazione deve possederee cioè l'accordo destinato a costruire una struttura permanente che permanga al di làdelle singole cessioni e la coscienza di partecipare alla realizzazione del programmadelinquenziale in modo stabile.

Nel caso che ci occupa invece non risulta dimostrata lafonte di approvvigionamento, la gestione dei depositi e l'esistenza di una cassa comune.Ricorda, infine, il ricorrente che perché possa individuarsi un rapporto associativonei confronti del fornitore è necessario che questi abbia aderito al programma criminaledel gruppo, sia ponendosi come fornitore stabile, sia in relazione al contenutoeconomico e alla rilevanza strategica del suo ruolo rispetto al gruppo.9.5.

Violazione dell'art. 74 comma 6 dpr. 309/90 e vizio di motivazione poiché laCorte ha respinto la richiesta di riqualificazione della condotta contestata al capo Y conargomenti illogici valorizzando il carattere non occasionale dell'attività di spaccio, chetuttavia non integra una condizione ostativa a tale riconoscimento.9.6.

Violazione dell'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione poiché non ècomprensibile il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati di cui ai capi Bed L e i reati di cui ai capi Y,Z,A1 e B1, in quanto tutti commessi in un medesimo arcotemporale e aventi la medesima natura.

Il giudice afferma che un soggetto puòpartecipare contestualmente a più gruppi criminali, sicché le cessioni poste in essere daMazzocchi nell'ambito del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e nell'ambito del gruppo Scognamigliopossono ben rientrare nel medesimo disegno criminoso.9.7.

Violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine altrattamento sanzionatorio poiché per i reati di cui ai capi B ed L ,unificati tra loro, nonè dato sapere quale sia la pena base concretamente applicata e quale l'aumento perl'aggravante di cui al comma sei; per il reato satellite la pena viene aumentata di seianni in spregio della ratio della continuazione.

Medesime censure possono formularsi inrelazione ai reati contestati ai capi Y, Z, A1 e B1 poiché non si comprende secondo qualicriteri il giudice abbia applicato la pena inflitta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono tutti inammissibili.Appare necessario premettere alla disamina dei singoli motivi, senza sacrificio diun esame specifico delle peculiarità di ciascuno, alcune questioni di diritto inerenti amotivi di ricorso proposti con argomentazioni sovrapponibili.Si deve precisare che ci si trova di fronte ad una affermazione conforme di responsabilitàda parte dei due giudici di merito.

La Corte di appello ha, dunque pienamente confermatola ricostruzione in fatto e le considerazioni in diritto operate dal Gip del Tribunale, cosìgiungendo a conclusioni analoghe, sulla scorta di una conforme ponderazione delcompendio istruttorio.I giudici di appello hanno infatti pienamente condiviso, con motivazione logica epersuasiva, la decisione di primo grado, ricostruendo analiticamente la posizione e lecondotte direttamente imputabili ai ricorrenti.

È quindi opportuno ricordare che questaCorte ha ripetutamente chiarito che la sentenza di appello si salda con quella precedenteper formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi digravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettarecircostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez.

U,n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019,E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3,n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 6, n. 8309 del14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA]).Pertanto, in presenza di una "doppia conforme" anche nell'iter motivazionale il giudice diappello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ea prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invecesufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico eadeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fattidecisivi.

Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese leargomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamenteincompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, 19 n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv.277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01; Sez. 3, n.13266 del 19/02/2021, Quatrini).Ne discende che in sede di legittimità non è censurabile la sentenza per il silenziosu una specifica doglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesadalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente per escludere laricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., che essaevidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione dellaprospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019,Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, Maravalli, Rv. 256879-01).Può osservarsi, ancora in via preliminare, come i motivi proposti dai ricorrenti sicaratterizzino per l'avere, per lo più, reiterato argomenti già introdotti con l'atto di appelloe riproposto le proprie argomentazioni difensive al fine di giungere ad una letturaalternativa del merito, senza realmente confrontarsi con la logica e persuasivamotivazione della Corte di appello, che ha analiticamente ricostruito le condotte poste abase della condanna degli stessi.

Così facendo, le difese hanno in sostanza sollecitatouna rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente.Deve essere, in tal senso, sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione lapossibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quellaeffettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pureanch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o undiverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018,Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01,Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016,dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività,l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando nonmanifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significatiprobatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere aconclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore dellavalenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibileinterferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv.262965-01).Parimenti, l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge sono ritualmentededotte allorché si contesti la riconducibilità del fatto, come ricostruito dai giudici dimerito, alla fattispecie astratta delineata dalla norma incriminatrice, ma non possonoessere dirette a revocare in dubbio l'idoneità delle emergenze processuali a fondare lacondanna che poggia su tale ricostruzione, neppure lamentando la violazione dell'art.192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), dellostesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di provaacquisiti o acquisibili, in quanto i suindicati limiti all'ammissibilità delle doglianzeconnesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) dellamedesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza dellenorme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo,Rv. 280027-04).Tanto premesso, passando all’esame dei singoli motivi, va osservato quantosegue.2.Ricorso [OSCURATO:PERSONA].2.1.

La prima censura articolata con l’impugnazione è manifestamente infondata.Va premesso che [OSCURATO:PERSONA] in questo processo risponde di un singolo episodio didetenzione illecita ai fini di cessione di circa quattro chili di sostanza stupefacente, esecondo l’assunto difensivo la preclusione di cui all’art. 649 cod. proc. pen. dovrebbeoperare in relazione all’addebito associativo contestatogli in altro giudizio.E’ noto che ai fini delle valutazioni da effettuare deve farsi riferimento al criterio generaledell’identità storico-naturalistica del fatto: il “medesimo fatto” sussiste quando vi ècorrispondenza nella condotta, nell’evento, nel nesso causale e nelle coordinate di tempo,luogo e persona, come fissato da Sez.

U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799– 01 e ribadito, nella prospettiva dell’“idem factum”, dalla Corte costituzionale n.200/2016 (vedasi, anche, ex multis, Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv.275518 – 02; Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Laudani, Rv. 283371 - 01 Sez. 1, n.41867 del 26/06/2024, D’Alise, Rv. 287251 – 01).Nel caso dei reati associativi, la verifica deve essere ancora più concreta: nonbasta osservare che si tratti sempre di ipotesi riconducibili all’art. 74 d.P.R. 309/1990 oche si evochi lo stesso gruppo criminale; bisogna accertare quali segmenti dipartecipazione siano stati effettivamente contestati o giudicati nei due procedimenti e setra essi vi sia totale sovrapposizione, oppure se il secondo procedimento riguardi unaprosecuzione successiva o addirittura una diversa organizzazione criminale.( cfr.Sez. 1,n. 36918 del 27/04/2023, Stelitano, non mass. e Sez. 1, n. 37181 del 19/06/2024, ElAlla stregua di questi criteri, la censura si palesa anche generica, poiché non siconfronta con la motivazione resa dalla Corte che, a pagina 20 della sentenza impugnata,afferma che la condanna pronunziata dal GIP del Tribunale di Napoli del 4 Marzo 2013riguarda un'associazione a delinquere commessa con imputati del tutto diversi e operantein un periodo cronologicamente distinto da quello in cui si è consumato il reato oggettodell'odierno giudizio, poiché si riferiva a condotte realizzate da gennaio a dicembre del2006 e non è possibile alcuna sovrapposizione rispetto ai fatti della contestazione odiernache si consumano nel 2010.2.2.

Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché le sentenze di meritorendono idonea motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, integrandosireciprocamente, e la sentenza di appello dopo avere richiamato per relationem lapronunzia di primo grado, ha evidenziato in modo sintetico ma esaustivo il robustocompendio probatorio su cui si fonda l’affermazione di responsabilità del ricorrente, chenon si limita alle osservazioni dei verbalizzanti, e ha valorizzato le diverse e convergentiemergenze processuali che palesano la condotta contestata, secondo una formulazionerispettosa dei principi di diritto affermati in tema dalla giurisprudenza di legittimità,peraltro in assenza di specifiche censure difensive formulate con l’atto di gravame.2.3.

Il terzo e il quarto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamentepoiché hanno contenuto aspecifico che non supera il vaglio di ammissibilità, in quantonon espone in maniera conforme ai criteri di legge le ragioni poste a sostegno dellecensure stesse ma si limita ad invocare principi generali in tema di valutazione dellaprova e di affermazione di responsabilità così incorrendo nel vizio di genericità.2.4.

La quinta censura è in parte manifestamente infondata e in parte nonconsentita poiché impinge nella sfera di valutazione discrezionale propria del giudice dimerito e formula doglianze che esulano dal sindacato di questa Corte.Il Tribunale ha ritenuto di concedere le circostanze attenuanti genericheall'imputato, in ragione della sua formale condizione di incensurato all’epoca dei fatti edel comportamento processuale, nonostante emerga dal certificato penale che questi inepoca successiva ai fatti oggetto dell'odierno giudizio ha continuato a commettere reatidi natura analoga e risulti gravato da condanne per fatti specifici.Va peraltro rilevato che le attenuanti generiche sono state concesse e riconosciutein misura molto prossima alla massima estensione e la Corte ha correttamente ritenutoche la pena irrogata fosse congrua al considerevole quantitativo di sostanza stupefacentedetenuta al fine di essere commercializzata.Si tratta di valutazioni discrezionali, immuni dai vizi dedotti con il ricorso, cheinvoca in sostanza una pena più mite, così formulando una censura che esula dalsindacato di legittimità.3.[OSCURATO:PERSONA]’unica censura formulata con il ricorso e relativa alla partecipazione consapevoledella [OSCURATO:PERSONA] al gruppo criminale, che si riuniva nella sua abitazione per dividere in dosiil narcotico che la stessa custodiva, è generica e reiterativa.Il motivo si appunta in parte sulla prova dell'esistenza del sodalizio facente capoa [OSCURATO:PERSONA] e sulla ricorrenza dei presupposti dell’associazione di cui all’art. 74 dpr.309/90.Al riguardo va ricordato che ai fini della configurabilità di un sodalizio finalizzatoal narcotraffico, è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali:a) l'esistenza di un gruppo composto da almeno tre persone tra loro vincolate daun patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale), avente adoggetto un programma criminoso di compimento di una serie indeterminata di reati inmateria di stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali;b) la disponibilità da parte del sodalizio, con sufficiente stabilità, di risorse umanee materiali per una credibile attuazione del programma associativo;c) un apporto individuale apprezzabile e non episodico degli associati, aconoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, che integri un contributo allastabilità dell’unione illecita (Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv.258796; Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582).In sintesi l'elemento organizzativo assume un rilievo secondario, essendosufficiente anche una struttura minima perché il reato si perfezioni (Sez. 2, n. 16540 del27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491), sicchè anche l'assenza di una c.d.

«cassa comune»non è ostativa al riconoscimento dell'associazione.La prova del vincolo può essere desunta dalle modalità esecutive dei reati fine edalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compitie ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuareRv. 255312).oltre alle ampie ammissioni della donna, l'esito delle intercettazioni e delle osservazionieffettuate, che dimostrano l'esistenza di un patto stabile tra un gruppo organizzato disoggetti, dediti al traffico di marijuana, che si riuniva regolarmente nell’abitazione dellaricorrente per confezionare la sostanza stupefacente ivi detenuta e destinarla alla venditaal minuto.La Corte ha inoltre precisato che le argomentazioni in ordine allo stato depressivodella [OSCURATO:PERSONA] non sono state in alcun modo documentate e che comunque non appaionoidonee a configurare uno stato mentale tale da escludere la sua imputabilità, inficiandola sua capacità di intendere e di volere.Infine, il Collegio ha respinto l’istanza difensiva di riconoscimento dell’attenuantedi cui all'art. 74, comma 7 d.P.R. 309/1990 con motivazione conforme all’orientamentoconsolidato della giurisprudenza, secondo cui in tema di reati concernenti gli stupefacenti,per la concessione dell'attenuante della collaborazione, è necessario che il contributoconoscitivo offerto dall'imputato sia utilmente diretto ad interrompere non tanto il trafficodella singola partita di droga, bensì l'attività complessiva del sodalizio criminoso. (Sez.2, n. 32907 del 03/05/2017, P.g. e altri in proc.

Cursale e altri, Rv. 270656 – 01;Sez. 3,n. 23528 del 19/01/2018, Nicotra, Rv. 273563 – 01;Sez. 6, n. 7995 del 17/06/2014,dep. 2015, Demiri, Rv. 262624 – 01).

In applicazione di questo principio, la Corte hasottolineato che la [OSCURATO:PERSONA] ha reso dichiarazioni in merito a circostanze già acquisiteagli atti attraverso l'attività di intercettazione e di monitoraggio dei diversi soggetticoinvolti.Al riguardo la censura difensiva risulta anche generica, poiché non esponeelementi di fatto che siano stati trascurati e che potrebbero giustificare una diversavalutazione dell’apporto dichiarativo della [OSCURATO:PERSONA] e, nella sostanza, reitera il motivodi appello, così destinando la impugnazione all’inammissibilità.4.

Il ricorso congiunto proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] inammissibile.4.1.

La prima censura è manifestamente infondata.Dalla lettura della sentenza (pag. 7) emerge che il GIP ha individuato il primo gruppocriminale oggetto della inchiesta in quello promosso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rispettivamente padre e figlio, e dedito esclusivamente alla vendita al dettaglio di cocaina,che veniva acquistata da fornitori non individuati; il compendio probatorio si fonda suintercettazioni a carico del [OSCURATO:PERSONA], il quale inizialmente collaboravanell’attività di spaccio di cocaina con [OSCURATO:PERSONA] e il padre [OSCURATO:PERSONA], operando nelquartiere di [OSCURATO:PERSONA]; venivano identificati anche [OSCURATO:PERSONA], compagnadi [OSCURATO:PERSONA], dedita al confezionamento e allo spaccio delle dosi di cocaina,[OSCURATO:PERSONA] e la convivente [OSCURATO:PERSONA], che si occupavano di custodire lostupefacente e di spacciarlo e di avvisare gli altri sodali della presenza delle Forzedell'Ordine.

Sebbene il sodalizio sia stato contestato soltanto per un arco temporale dicirca due mesi, da febbraio ad aprile, è processuale che il 28 Febbraio 2010 a seguito diuna discussione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attinente la gestione del traffico di droga, i duesoci separano la loro attività e Ugo continua a lavorare con il padre [OSCURATO:PERSONA] e gli altriaffiliati, tra cui le congiunte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; oltre che a [OSCURATO:PERSONA] e alla moglie, eai pusher [OSCURATO:PERSONA], che riceveva una paga settimanale, e Fardella.La Corte di appello ha formulato una motivazione congrua e conforme ai criteridi legge in ordine al reato associativo, già evidenziati al paragrafo precedente,valorizzando la frequenza e l'intensità dei rapporti tra gli imputati, la ripartizione deicompiti, la predisposizione di mezzi finanziari e l'uso comune di abitazioni e di mezzi,l'effettuazione di numerose operazioni, la disponibilità di capitali, il pagamento dimensilità agli accoliti, tra cui [OSCURATO:PERSONA], e l'utilizzo di un linguaggio criptico; si tratta diun gruppo operante nei quartieri di Napoli esclusivamente dedito alla vendita di cocainafacente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] e ad altri soggetti ( vedi pagina 12 della sentenzaimpugnata).Nessun rilievo assume il contenuto periodo in cui tale attività illecita è stataosservata e monitorata, poiché pur nel breve arco temporale in cui si è sviluppatal’attività di indagine, è emerso un accordo stabile e la consapevolezza dei sodali dioperare per il perseguimento di un comune interesse che trascende il concorso nel singoloepisodio.

La circostanza che tra alcuni componenti intercorressero rapporti di strettaparentele o coniugio non esclude il vincolo funzionale all’attività illecita.Infine è stato evidenziato che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] pagava mensilmente una sorta ditangente al clan camorristico egemone in quella zona, al fine di poter svolgere la propriaun riconoscimento esterno della operatività di questo gruppo organizzato da parte dellaassociazione camorristica che controlla il territorio.4.2.

La seconda censura è reiterativa e manifestamente infondata.Va premesso che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni,l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando siacriptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice dimerito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, sisottrae al sindacato di legittimità. (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv.263715 - 01)Il GIP, a pagina 82 della sentenza di primo grado, ha effettivamente escluso lasussistenza di un rapporto associativo tra i due [OSCURATO:PERSONA] e il gruppo [OSCURATO:PERSONA], valorizzandoil tenore delle intercettazioni, da cui emerge che nel periodo di interesse soltanto in treoccasioni il gruppo [OSCURATO:PERSONA] si era rifornito da [OSCURATO:PERSONA], che aveva invece un suo giro diclienti.

Si tratta di posizioni del tutto diverse rispetto a quelle di [OSCURATO:PERSONA] e CorteseAlberto, che si pongono invece a capo di un gruppo organizzato e stabile e nel corso delperiodo di osservazione gestiscono un numero rilevante di cessioni di sostanzestupefacenti, con il coinvolgimento duraturo e consapevole delle due congiunte e di altrisoggetti preposti alla custodia e allo spaccio.4.3.

La terza censura, in ordine alla qualificazione giuridica della condotta e delruolo dei due ricorrenti, è generica e manifestamente infondata, poiché al riguardo laCorte di merito offre idonea motivazione, valorizzando l’indiscusso ruolo di promotori ecapi del sodalizio da loro attivato e diretto, in quanto l’attività degli altri associati eassumevano con autonomia decisionale le decisioni afferenti l’operatività del gruppo.Non risulta consentito in questa sede il profilo con cui si invoca la qualificazionedella condotta dei due imputati come concorso esterno o partecipazione all’associazionedi stampo mafioso, in ragione della tangente dagli stessi versata al clan di camorradominante sulla zona.

Va rilevato che in astratto il ruolo di promotori del gruppo deditoal narcotraffico contestato ai [OSCURATO:PERSONA] non risulta incompatibile con l’eventualecontestazione di partecipi al sodalizio mafioso che non assorbirebbe in sé la condotta lorosicchè la censura risulta priva di concreto interesse ma, soprattutto, non risulta esserestata proposta con l’atto di impugnazione.4.4.

Il quarto motivo, relativo alla qualificazione della condotta ai sensi del sestocomma dell’art. 74 dpr 309/90 è generico, poiché la sentenza impugnata ha evidenziatoche la condotta associativa intrapresa dai [OSCURATO:PERSONA] non ha caratteristiche di minimaoffensività, in ragione dell’intensità dei rapporti tra i sodali e tra i soggetti esterni alsodalizio e il ricorso nella sostanza invoca una diversa interpretazione delle emergenzeprocessuali che, in assenza di manifeste illogicità e violazioni del dettato normativo, esuladal sindacato di legittimità.4.5.

Il quinto motivo è manifestamente infondato nella parte in cui censural'entità della pena base inflitta poiché la stessa è stata determinata per entrambi iricorrenti nel minimo edittale previsto in relazione al reato associativo contestato, cioèvent'anni di reclusione, ed è stata ridotta per le attenuanti generiche, nella sostanzariconosciute come prevalenti sull’aggravante, a prescindere da quanto affermato nellaparte motiva, e poi aumentata per la continuazione esterna e con i fatti già coperti dagiudicato.5. [OSCURATO:PERSONA] GennaroIl ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile poichél'unico articolato motivo con il quale si deduce la violazione dell'articolo 649 cod. proc.pen.

In quanto l'esposito sarebbe già stato condannato per la partecipazione ad un reatoassociativo avente medesimo contenuto è manifestamente infondato Poiché come giàesposto nei confronti di cicatiello [OSCURATO:PERSONA] e le condotte già valutate con le sentenzeindicate dalla difesa riguardano un'associazione volta allo spaccio di sostanzestupefacenti commessa con imputati del tutto diversi da quelli tratti a giudizio e inrelazione a fatti commessi nel l'anno 2006 sicché non vi è alcuna sovrapposizione né dicarattere personale né di carattere temporale.

A fronte di queste specificheconsiderazioni formulate con la sentenza impugnata le censure difensive risultanoaspecifiche e generiche.La Corte ha formulato idonea e adeguata motivazione in ordine agli elementiposti a base dell'affermazione di responsabilità e ha respinto le censure difensive relativeal ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA], che il ricorrente reitera, con argomentazionicongrue e immuni dalle censure, dedotte peraltro in modo generico, a fronte di uncompendio probatorio dal significato univoco fondato non soltanto sulle dichiarazioni deicollaboratori di giustizia, ma anche su quelle della coimputata [OSCURATO:PERSONA] esull'esito delle attività di Pg.6. [OSCURATO:PERSONA] Antonio6.1.

La prima censura è manifestamente infondata e non considera che lasentenza di primo grado non può essere dichiarata nulla per carenza di motivazione,anche se in ipotesi affetta da motivazione apparente, gravando sul giudice di appellol’onere di fornire adeguata e congrua argomentazione in merito alle censure dedotte conl’impugnazione, supplendo alle lacune motivazionali della prima pronunzia eintegrandone il contenuto.6.2.

La seconda censura è reiterativa dei motivi formulati con l’atto di appello einvoca in sostanza una diversa valutazione nel merito del contenuto delle intercettazioni,che sono state interpretate nel rispetto dei criteri indicati dalla giurisprudenza dilegittimità e delle massime di esperienza che desumono dall’utilizzo del linguaggiocriptico e dalle caratteristiche dei contatti telefonici intercorsi la prova dell’oggettoillecito afferente le interlocuzioni registrate.Il riscontro non deve integrare i requisiti della prova e può essere offerto anchedalla detenzione di cocaina da parte del fratello [OSCURATO:PERSONA] che dal tenore dele conversazionirisultava collaborare con l’odierno ricorrente nell’attività di cessione.6.3 La terza censura non è consentita poiché non è stata proposta con i motividi appello, come emerge anche dall’elenco dei motivi di appello riportati a pagina 8 dellasentenza impugnata in cui non viene ricompresa.Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2,cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sullequali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché nondevolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato egrado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza(Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020,Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 3 2, n.29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 269368).6.4.

La quarta censura è generica e manifestamente infondata in quanto la Cortemotiva il rigetto della richiesta di qualificare la condotta ai sensi del quinto commadell’art. 73 dPR.cit. a pagina 19 della sentenza, valorizzando il numero consistente dicessioni in un breve arco temporale, la diversità di acquirenti e il tipo di sostanzacommerciata, che comportano una valutazione complessiva globale di spiccatapericolosità della condotta posta in essere e di elevata offensività del fatto, che nonrientra nell’alveo dei fatti di minima entità previsti dall’art. 73 quinto comma dPR. cit..6.5.

La quinta censura non è consentita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Occorre tenere a mente che il GUP ha negato il beneficio delle attenuantigeneriche a [OSCURATO:PERSONA] “tenuto conto del precedente specifico e del ruolo svolto”e il relativo motivo di appello era aspecifico e non si confrontava con detta motivazione,sicchè non si è verificato l’effetto devolutivo e la Corte non aveva alcun onere di motivarein forma specifica circa il diniego.E’ noto che il ricorrente non può formulare per la prima volta nel giudizio dilegittimità censure che non ha avanzato in modo specifico dinanzi alla corte di merito.Peraltro, va osservato che la Corte ha, comunque, reso motivazione implicitaladdove ha affermato che il trattamento sanzionatorio previsto dalla sentenza di primogrado deve ritenersi congruo in ragione della molteplicità degli episodi di cessione, cosìformulando motivazione idonea a respingere l’istanza immotivata di riduzione dellapena.7.

Ricorso [OSCURATO:PERSONA] Enzo7.1.

La prima censura è manifestamente infondata poichè la Corte ha respinto larichiesta di derubricare la condotta di cessione di sostanza stupefacente ai sensi dell’art.73 quinto comma dPR. cit., rilevando che il numero elevato delle attività e dei contattipreclude la possibilità di qualificare la condotta in termini di minima offensività.D’altronde anche se può convenirsi con il ricorrente che il carattere nonoccasionale non costituiva, prima della più recente novella, elemento ostativo allaqualificazione della condotta nell’alveo del quinto comma citato, la Corte non havalorizzato la mera non occasionalità della condotta, ma ha evidenziato la elevatafrequenza degli scambi e l’assidua reiterazione e la molteplicità di acquirenti, facendonecorrettamente conseguire un maggiore grado di offensività della condotta contestata,che esula dall’alveo del quinto comma citato.7.2.

La seconda censura si fonda su argomentazioni manifestamente infondatepoiché l’affermazione di responsabilità a seguito dell’arresto in flagranza per il singoloepisodio può correttamente comportare una imputazione di cui all’art. 73 quinto commadPR 309/90, ma il compendio probatorio intercettivo ha dimostrato che la condotta delricorrente non era episodica e occasionale, e di conseguenza di infima offensività, masi inseriva in un’attività sistematica, avente maggiore rilevanza e una spiccata capacitàoffensiva, incompatibile con la qualificazione giuridica invocata dalla difesa.7.3.

La terza censura non è consentita poiché la richiesta di escluderel’aggravante di cui all’art.73 sesto comma dPR. 309/90 non è stata dedotta in modospecifico nell’atto di appello; ed in effetti a pag. 31 dell’atto di gravame il difensore siè limitato a invocare una riduzione della pena “previa esclusione dell’aggravante”, senzaargomentare in alcun modo in ordine alle ragioni che avrebbero dovuto giustificarel’invocata esclusione.

Il carattere generico del motivo di gravame , non supportatodall’esposizione di una ragione in fatto e in diritto, comporta la inammissibilità dellacensura che può essere rilevata anche da questa Corte e ha precluso l’effetto devolutivodell’impugnazione, con la conseguenza che la Corte territoriale non aveva alcun oneremotivazionale sul punto.Sul punto, va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, con unorientamento cui il Collegio intende dar seguito, ritiene inammissibile, ai sensi dell'art.606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione che deduca unaquestione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendereanche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solosuccessivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso incassazione (Sezione 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01; Sezione 2,n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01).In altri termini, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine amotivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggettodi ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilitàoriginaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia in concreto pronunciatotale sanzione (Sezione 5, n. 44201 del 29/9/2022, Testa, Rv. 283808 - 01; Sezione 6,n. 20522 del 8/3/2022, Palumbo, Rv. 283268 -01).8.Ricorso Mazzocchi8.1.

La prima censura è generica e manifestamente infondata poiché a pagina 9della sentenza la Corte di appello, nel rispetto dei principi di diritto in tema, ribadiscecome la mancanza di motivazione, finanche se assoluta, non può mai dar luogo ad unadichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, ma comporta l'onere per il giudicedi appello di redigere e integrare la motivazione mancante.8.2.

Il secondo motivo di ricorso non è consentito poiché, pur deducendoformalmente violazioni di legge e vizi della motivazione, formula censure di merito inordine all’interpretazione offerta dai giudici di merito delle plurime e convergentiemergenze probatorie e si appunta sui criteri di valutazione del compendio posto asostegno dell’affermazione di responsabilità per i diversi episodi contestati, che nel casoin esame si presenta immune da travisamenti e manifeste illogicità; così facendo ladifesa, pur formulando asseriti vizi della motivazione e violazioni di legge, invoca insostanza una valutazione alternativa delle emergenze processuali, non consentita insede di legittimità.La natura fattuale e reiterativa della censura è palesata dalla prolungataesposizione nel merito del contenuto delle intercettazioni, a cui il ricorrente vorrebbericostruzione offerta dalla Corte.Va di contro osservato che i giudici di merito hanno interpretato il tenore delleintercettazioni ne rispetto dei criteri al riguardo individuati dalla giurisprudenza dilegittimità e facendo corretto uso di massime di esperienza; dal tenore delleconversazioni emerge con evidenza l'utilizzo di un linguaggio criptico e estremamentesintetico, al fine di occultare l’effettivo scopo dei reiterati contatti con più soggettiprodromici a incontri in cui verrà effettuato lo scambio; si tratta di elementi sintomaticidi una florida attività di smercio di sostanze stupefacenti, ipotesi che ha trovato confortoin diversi sequestri e arresti.

A ciò si aggiunga che il ricorrente, dopo essersi scioltodall’accordo con i [OSCURATO:PERSONA], assumeva il ruolo di stabile fornitore del gruppoScognamiglio, nell’ambito del quale consumava altre numerose cessioni di significativequantità di cocaina, idonee a garantire il rifornimento del gruppo.8.3.

La terza censura, relativa all’aggravante delle più persone, non è consentitapoiché non è stata dedotta con i motivi di appello; va comunque osservato che leaggravante, avendo comportato una riduzione della pena base.8.4.

Il quarto e il quinto motivo sono reiterativi e manifestamente infondatipoiché la Corte di appello ha formulato corretta ed esaustiva motivazione sulla provadella sussistenza del sodalizio facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e sulla partecipazione delMazzocchi nella veste di stabile fornitore del gruppo, a pag. 16 della sentenzaimpugnata; ha rigettato la richiesta di qualificare il gruppo [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art.74 sesto comma DPR.309/90, a pagina 17 della sentenza, sul rilievo che le cessioni nonoperato, garantendo un prolungato e ininterrotto flusso di sostanze stupefacenti di tipopesante provenienti dal narcotraffico campano.

D’altronde la lettura della sentenza diprimo grado che integra la pronunzia impugnata rappresenta il numero allarmante ditransazioni illecite concluse dal [OSCURATO:PERSONA] nel periodo di osservazione e dimostra il suostabile e professionale inserimento nel narcotraffico, in un periodo di transizione dalgruppo [OSCURATO:PERSONA] al gruppo [OSCURATO:PERSONA].8.5.

La sesta censura non è consentita poiché dall'elenco dei motivi di appelloriportati a pagina 8 della sentenza impugnata e dall’esame dell’atto di gravame emergeche non è stata dedotta censura in ordine al mancato riconoscimento della continuazionee la stessa non può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità.8.6.

La settima censura è manifestamente infondata poiché a pagina 17 dellasentenza la Corte condivide il trattamento sanzionatorio previsto dal primo giudice estabilisce la pena base per il reato continuato contestato al capo B in anni 9 di reclusioneed euro 80.000 di multa, valorizzando il rilevante numero di cessioni contestate; la penaè stata ridotta per effetto della concessione delle attenuanti generiche nella loromassima estensione; anche l'aumento sanzionatorio di anni sei di reclusione e 30.000€ di multa trova giustificazione nelle plurime cessioni contestate al capo L.La pena per l’altro gruppo di reati addebitati all'imputato è stata determinata conriferimento al più grave reato associativo in misura prossima al minimo edittale e gliaumenti sanzionatori per i singoli reati fine sono stati applicati in misura moltocontenuta.9.

Per le considerazioni sin qui formulate si impone la dichiarazione diinammissibilità di tutti i ricorsi, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo determinare in euro 3000ciascuno in favore della cassa delle ammende in regione del grado di colpa nellaproposizione della impugnazione.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.Roma 19 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I il 04/03/1974IADONISI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza resa il 25/9/2025 dalla Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];preso atto che è intervenuta richiesta di trattazione orale;Sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che,riportandosi alla memoria depositata, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsidi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e rigettare i ricorsi di AntonioMazzocchi, di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA]; dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Rizzo, in sostituzione di [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] indifesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che insistono per l’accoglimento deimotivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, parzialmenteriformando la sentenza resa il 12 giugno 2018 dal GIP del Tribunale di Napoli,ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e confermato la sentenza impugnata nei loro confronti;ha confermato l’affermazione di responsabilità e rideterminato la pena neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delvincolo della continuazione con i fatti giudicati con sentenze definitive.Si addebita agli imputati di essersi associati tra loro e con altri correi allo scopodi commettere più delitti in tema di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti divario tipo e di avere altresì commesso, con più azioni del medesimo disegno criminoso,diversi reati fine da febbraio ad aprile 2010.2.Avverso detta pronunzia hanno proposto ricorso tutti gli imputati appellantiindicati in rubrica.3. [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato contestato al capo K3 peravere acquistato e detenuto per la successiva cessione a terzi, in data 25 giugno 2010,circa quattro chili di sostanza stupefacente del tipo marijuana e una dose di sostanzastupefacente del tipo MDMA, deduce cinque motivi di ricorso.3.1. Violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., e vizio di motivazione apparente inordine alla violazione del ne bis in idem sostanziale, poiché la sentenza impugnatarigetta con affermazioni apodittiche la richiesta difensiva volta al riconoscimento dellapreclusione prevista dall'art. 649 cod.proc.pen. e, nell'affermare la pretesa autonomiadei fatti oggetto del presente processo rispetto a quelli già accertati con le sentenze delGIP del Tribunale di Napoli del 4 Marzo 2013 e del 21 settembre 2015, si limita a rilevarela diversità dei coimputati e l'eterogeneità della sostanza stupefacente, ma omette diconfrontarsi con l'argomento decisivo introdotto con i motivi di impugnazione: lacontinuità storico- cronologica della condotta attribuita al ricorrente già oggetto divalutazione giurisdizionale.La difesa aveva evidenziato che l'attività del [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del traffico disostanze stupefacenti era stata esaminata sino all'ottobre 2011, ricomprendendo la fasetemporale che l'odierno processo assume, ma la Corte ha valorizzato la diversità deicoimputati e la differenza tra marijuana e altre sostanze stupefacenti.Questo tipo di approccio non è conforme ai principi dettati in tema dallagiurisprudenza, in quanto i precedenti giudiziari avevano qualificato la condotta delricorrente come partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanzestupefacenti nel medesimo lasso temporale e la motivazione addotta non consente dicomprendere se il giudice abbia valutato la possibilità che i fatti per cui [OSCURATO:PERSONA] èimputato costituiscano lo sviluppo di condotte già giudicate.3.2. Vizio di motivazione e motivazione apparente poiché la sentenza impugnataha confermato integralmente la decisione di primo grado, senza confrontarsi con lespecifiche doglianze proposte dalla difesa nel giudizio di appello in base ad unamotivazione priva di autonomia valutativa. La difesa aveva evidenziato che laricostruzione accusatoria era fondata unicamente sulle dichiarazioni dei verbalizzanti, iquali avevano riferito di aver osservato da una certa distanza alcuni movimenti, senzapoter individuare e identificare l'autore delle condotte, limitandosi a descrizioniestremamente sommarie. La Corte ha eluso completamente questo profilo di doglianza,rinviando per relationem alle pagine 114 e 115 della sentenza di primo grado, cosìformulando una motivazione apparente che non risponde alle specifiche contestazioni.3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza di riscontriindividualizzanti poiché la sentenza attribuisce al ricorrente la responsabilità per l'interoquantitativo di sostanza stupefacente sequestrata, pari a quattro chili di marijuana e 41grammi di MDMA, sulla base della complessiva attività investigativa, confondendo ilconcorso di persone nel reato con una responsabilità presunta e indimostrata. A giudiziodella difesa, nulla dimostra che [OSCURATO:PERSONA] avesse la disponibilità materiale dellostupefacente e che vi fosse un nesso diretto tra l'imputato e le sostanze sequestrate3.4. Vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della regola dell'oltreogni ragionevole dubbio poiché il giudice ha ribadito in modo apodittico la responsabilitàdell'imputato senza offrire una dimostrazione rigorosa e individualizzata al riguardo.3.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamentosanzionatorio, poiché la Corte ha ritenuto congrua la pena inflitta in primo grado senzavalutarla e senza spiegare le ragioni per cui le attenuanti generiche non siano statericonosciute nella loro massima estensione, ma limitandosi a esporre formulestereotipate.4. [OSCURATO:PERSONA] condannata per il delitto di cui all'art. 74 dpr.309/90previsto al capo V2, ritenuta la continuazione con il reato di cui all'articolo 73 DPR cit.,già giudicato con sentenza irrevocabile, con atto sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Sebastianelli, ha dedotto un unico motivo.4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova emanifesta illogicità e contraddittorietà in ordine all'affermazione di responsabilità per ilreato associativo e al mancato riconoscimento dell’attenuante speciale prevista dalcomma 7 dell'art. 74 dpr. 309/90.Osserva la ricorrente che in occasione dell'interrogatorio del 10 agosto 2010 hareso dichiarazioni all'ufficio della Procura, ma le stesse non sono sufficienti a dimostrareil suo coinvolgimento come partecipe di un’associazione a delinquere dedita al trafficodi sostanze stupefacenti poiché non è stata fornita la prova dell'esistenza di un sodaliziocriminale organizzato e della sua partecipazione, con il compito di prestare aiuto nellefasi operative della detenzione e del confezionamento del narcotico.La ricorrente si è limitata a riconoscere di aver consentito a [OSCURATO:PERSONA] dicustodire presso la propria abitazione sostanza stupefacente di cui ignorava la qualità ela quantità, in un periodo in cui non era nel pieno delle proprie facoltà mentali, sicchénon era consapevole di fornire un contributo utile ad un’organizzazione strutturata. Edinfatti dalla documentazione acquisita emerge che la stessa era affetta da depressione,aveva pure tentato il suicidio ed era stata ricoverata, in ragione della fragilità delle suecondizioni emotive.Sotto il profilo soggettivo occorre dimostrare la consapevolezza di fornire uncontributo utile al sodalizio e la volontà di far parte di un’organizzazione stabile e diperseguire lo scopo comune, mentre detti presupposti non ricorrono nel caso in esame.Anche le conversazioni intercettate non risultano rilevanti ai fini della prova delreato associativo, poiché dimostrano la estraneità della donna al contesto organizzato;nel suo interrogatorio, la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso di conoscere alcuni dei coimputati e diavere custodito la droga, ma ha spiegato non di avere ricevuto alcun corrispettivo pertale attività.La sentenza é inoltre illegittima per la mancata applicazione dell'attenuantespeciale prevista dal comma 7 del citato art. 74 dpr.309/90 , sebbene il Tribunale abbiariconosciuto che la [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio aveva fornito un eccezionalecontributo all'individuazione degli altri sodali.Nonostante lo specifico motivo di appello, la Corte si è limitata a rendere unamotivazione generica e superficiale e non ha esaminato il contenuto delle dichiarazionirese dalla [OSCURATO:PERSONA].5. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], con atto unico sottoscritto dal comunedifensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducono quanto segue.5.1. Violazione dell'art. 74 DPR. 309/90, in relazione alla partecipazione deiricorrenti al sodalizio e motivazione apparente e travisante il dato probatorio, per nonavere la Corte di appello correttamente motivato in ordine alla sussumibilità dellecondotte nell'alveo del concorso di persone, piuttosto che nel reato associativo, e nonavere valutato la richiesta di applicare i medesimi criteri di valutazione di altra sentenzadel 20 ottobre 2013, che , chiamata a giudicare fatti analoghi, aveva escluso il reatoassociativo.La Corte ha respinto la prospettazione difensiva e, valorizzando massimegiurisprudenziali e facendo generico riferimento alle caratteristiche della strutturaassociativa mediante la lettura delle intercettazioni, non lascia emergere gli elementicostitutivi di una organizzazione stabile composta da almeno tre individui, quantopiuttosto il concorso di più persone in singoli reati di cessione; non considera poi chel'associazione avrebbe operato per un periodo particolarmente breve, e cioè per un lassodi appena due mesi. Osserva la difesa che mentre per la punibilità del concorso dipersone occorre la concreta realizzazione dei reati programmati, quantomeno nellaforma del tentativo, per la sussistenza del delitto associativo è del tutto irrilevantel'effettiva commissione dei reati, non essendo neppure necessario dimostrare chel'imputato abbia preso parte ad una delle imprese criminose realizzate dal sodalizio,purché sussista un accordo prodromico alla realizzazione dei delitti fine.Nel caso di specie, invece, la collaborazione o la semplice compartecipazionecriminosa tra i soggetti coinvolti nei fatti trova la sua origine in un accordo limitato allarealizzazione di uno o più reati e si è esaurita con la sua consumazione.Ne consegue che la condotta va inquadrata nell'ambito del concorso di personanel delitto di cui all'art. 73 d.p.r. cit. , poiché la condotta associativa non può ridursi adun semplice accordo, ma deve consistere in un quid pluris che si sostanzi nellapredisposizione di una struttura organizzata stabile anche se rudimentale, in grado direalizzare lo specifico programma criminoso, che preveda quantomeno la ripartizione diruoli tra gli associati e la disponibilità duratura e indefinita nel tempo dei partecipanti alperseguimento del programma criminoso del sodalizio.La difesa osserva che la Corte di appello, nella sentenza che aveva giudicato ifatti riuniti in continuazione a quelli oggetto dell’odierno giudizio, sulla scorta deimedesimi elementi, aveva escluso l'esistenza di una associazione dedita al traffico disostanze stupefacenti, in ragione del carattere familiare dell'attività e della presenza disoggetti esterni reclutati per ogni cessione.Evidenzia inoltre che la stabilità dei rapporti tra i soggetti coinvolti può trovarespiegazione nei rapporti familiari tra gli imputati, mentre non emerge una ripartizionedei ruoli e manca l'elemento organizzativo che, seppur rudimentale, deve avere unacerta consistenza.Nel caso in esame, i due [OSCURATO:PERSONA] erano i pusher che consegnavanomaterialmente la sostanza stupefacente e i rapporti con gli altri soggetti indagati eranodi così esigua gravità e assiduità che il GUP ha pronunciato per alcuni l’assoluzione.Manca nel caso in esame una struttura organizzativa in cui vi sia una chiara e nettadivisione dei ruoli, una cassa comune e l'esistenza di luoghi dove riunirsi per definire lestrategie associative.Osservano i ricorrenti che al riguardo vi è stato un travisamento degli elementidi prova, poiché è stata evidenziata e accertata la cessione continuata al minuto daparte dei due prevenuti e uno schema operativo reiterativo, secondo cui il clientetelefonava ad uno dei due e chi riceveva l'ordine provvedeva alla materiale consegnadella sostanza stupefacente, se libero, o provvedeva a contattare l'altro per perfezionarela cessione.Un'intercettazione ha consentito di individuare [OSCURATO:PERSONA], dettoMaradona o [OSCURATO:PERSONA], come colui che intratteneva assidui rapporti con [OSCURATO:PERSONA] eCortese Ugo, ma questi il 28 Febbraio 2010 si separava dai due [OSCURATO:PERSONA] proseguendo lapropria attività con altri soggetti, sicché è venuto meno anche il numero essenziale perriconoscere il reato associativo.5.2. Vizio di motivazione e motivazione illogica per non avere la Corte utilizzatogli argomenti e i criteri sottesi alla valutazione delle posizioni dei correi [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti degli odierni ricorrenti.Il GUP infatti ha escluso la responsabilità degli [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla contestataassociazione mandandoli assolti poiché [OSCURATO:PERSONA] poteva essere ritenutoresponsabile di soli tre episodi di fornitura in favore del [OSCURATO:PERSONA] e negli altri casi inveceeffettuava personalmente cessioni nel proprio esclusivo interesse. Questa episodicità haindotto il giudicante ad escludere la sussistenza del reato associativo; analogheconsiderazioni vengono svolte per [OSCURATO:PERSONA] che si era prestato ad un solo trasportodi sostanza stupefacente nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].Ma se questi criteri di valutazione fossero stati applicati al compendio intercettivoanche l'apporto di altri soggetti sarebbe stato ritenuto assolutamente episodico comequello di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e moglie di [OSCURATO:PERSONA], così incidendo sulla obiettivasussistenza del sodalizio.5.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento delruolo di promotore e organizzatore contestato al capo 1 per l'insussistenza deglielementi costitutivi di tale ruolo e motivazione apparente poiché, secondo la Corte,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono da ritenersi capi, promotori, organizzatori e dirigentidell'associazione di cui all’art. 74 dpr 309/90, ma la sentenza omette di confrontarsi coni rilievi difensivi e valorizza intercettazioni che assumono un significato diverso rispettoa quello prospettato, attribuendo ai due ricorrenti un potere di comando che risultaprerogativa di altri soggetti. Emerge in particolare da alcune conversazioni che i dueimputati insieme a [OSCURATO:PERSONA] dovessero pagare una somma di denaro non definita aterze persone e in particolare si è adombrato che si trattasse della organizzazione distampo camorristico che operava in quella determinata zona e che dovesse ricevere unaparte dei guadagni come tributo.Da questa considerazione la difesa desume che i due ricorrenti avesseroaccettato le regole del clan e tratto protezione e vantaggio dall'organizzazione mafiosa,nel contempo contribuendo alla sua forza e alla sua sopravvivenza. Tuttavia lagiurisprudenza di legittimità in più occasioni ha affermato che aderire al sistema impostoda una associazione di stampo mafioso e pagare la tangente può costituire forma dipartecipazione funzionale perché si contribuisce alla capacità operativa dellaassociazione, ma con il ruolo di partecipi e non di promotori.Dando seguito a questaimpostazione gli imputati avrebbero dovuto rispondere di partecipazione all’associazionedi stampo mafioso e non come promotori del sodalizio dedito al narcotraffico.5.4. Violazione dell'art. 74 comma 6 dpr.309/90 e vizio di motivazione poiché laCorte propone una motivazione carente e apparente nel respingere la richiesta diqualificare la condotta nel delitto autonomo di cui all'art. 74 comma 6 dpr.cit., nonrispettando i principi affermati dalla giurisprudenza in tema. Osserva la difesa che talefattispecie può essere riconosciuta nei casi di minima offensività penale, deducibile daldato quantitativo e qualitativo dello stupefacente e dai mezzi e dalle modalitàdell'azione, e va decisa nel caso concreto non potendo essere risolta in astratto.Occorreva considerare le caratteristiche dei reati fine, l'ampiezza dell'arcotemporale di operatività del sodalizio, il carattere più o meno organizzato della struttura,la quantità di stupefacente sequestrata all'ambito territoriale, il numero dei soggetticoinvolti, l’identità dei capitali investiti, mentre la sentenza non fa riferimento a questielementi. Di contro va rilevato che i due [OSCURATO:PERSONA] erano al tempo stesso pusher, capi epromotori della predetta associazione, a riprova del carattere di minima offensività dellastessa.5.5. Illogicità della motivazione in ordine al diniego del giudizio di prevalenzadelle attenuanti generiche sulle ritenute aggravanti e in relazione alla determinazionedella pena base in misura superiore al minimo edittale.Secondo la Corte l'allarmante gravità dei fatti di causa giustifica per i vertici delsodalizio il diniego del beneficio delle circostanze invocate, così richiamando lemotivazioni del Gup, senza valutare i motivi di gravame che avevano valorizzato ilcomportamento processuale e le condizioni di vita socio-familiari dei ricorrenti.Censurabile risulta poi la telegrafica motivazione con cui è stata confermata ladecisione di primo grado di individuare la pena base per i reati di cui all'art. 74 DPR.309/90 in 24 anni di reclusione mentre è principio consolidato che se il giudice si discostadal minimo edittale lo sforzo motivazionale deve essere maggiore, per spiegare lemotivazioni di questa maggiore afflittività della pena.La Corte ha riconosciuto in favore degli odierni imputati le attenuanti generiche,ma non in regime di prevalenza, mentre avrebbe potuto individuare nelle vicendeoggetto del giudizio elementi che impongano una valutazione dei fatti tali da richiedereun adeguamento della pena: in particolare il ruolo dei due imputati, la scarsità delleconversazioni, la mancanza dell'autorità che si addice a un vero e proprio capo.6. [OSCURATO:PERSONA] deduce un unico motivo di ricorso: violazione dell’art.649 cod.proc.pen e vizio di motivazione rispetto ai criteri di valutazione della prova asostegno della affermazione di responsabilità per il reato associativo, che con i motivi diappello si assumeva assorbito nel precedente giudicato.Dopo avere premesso il tenore dell'atto di appello con cui la difesa invocava l'art.649 cod. proc. pen. e comunque l'assoluzione dal capo V2 per assenza di prova, sulrilievo che non vi erano elementi per ritenere che [OSCURATO:PERSONA] fosse uno stabile fornitore distupefacenti del gruppo [OSCURATO:PERSONA], osserva che il narrato di [OSCURATO:PERSONA] quale titolare di un autonomo gruppo criminale operativo nel trafficodi stupefacenti, condotta per la quale [OSCURATO:PERSONA] è già stato condannato, mentre leintercettazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] palesano solo occasionali contatti e sporadici conferimentidi droga destinati al gruppo [OSCURATO:PERSONA].Questa ricostruzione difensiva non è stata adeguatamente vagliata dalla Corte diappello, che ha invece formulato una motivazione apparente, sia in ordine allapreclusione prevista dall'art. 649 cod. proc. pen., sostenendo che la prima sentenzariguarda un'associazione contestata nel 2006 con soggetti differenti, sia in ordine allasussistenza dell’apporto associativo dell’[OSCURATO:PERSONA].7. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto quanto segue.7.1. Violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. in relazione all'art. 546 cod. proc.pen. e vizio di motivazione poiché con l'appello si evidenziava che la sentenza di primogrado rappresentava la pedissequa riproposizione in termini di copia integrale dellarichiesta cautelare avanzata dal pubblico ministero, a sua volta frutto della copia dellainformativa conclusiva della [OSCURATO:PERSONA] del 6 novembre 2010.Per la totalità delle imputazioni veniva ricopiata la rispettiva parte dellainformativa, così venendo meno all'obbligo del giudicante di estrinsecare l'iter logicomotivazionale seguito, sia nella valutazione degli elementi probatori, sia nellavalutazione negativa delle censure difensive. Ciò comporta la nullità della sentenza diprimo grado e della pronunzia impugnata, che l’ha confermata.7.2. Violazione dell'art. 73 dpr.309/90 e dell'art. 530 cod. proc. pen. e vizio dimotivazione poiché l'assoluta esiguità del presunto coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] contesto oggetto di investigazione avrebbe dovuto indurre ad una più attentavalutazione del compendio indiziario e cioè delle intercettazioni telefoniche che, senzaalcuna valutazione critica dei contenuti dei dialoghi, vengono ritenute apoditticamenteprova della responsabilità penale per ciascuna ipotesi di cessione.Il giudice ha ritenuto che il contenuto delle intercettazioni possa considerarsiriscontrato dall'arresto di [OSCURATO:PERSONA] per la cessione di sostanza stupefacente infavore di [OSCURATO:PERSONA], ma da questo episodio non può desumersi la prova dellaresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. La quasi totalità delle intercettazioni attiene adaccordi per incontri o appuntamenti e rimane indimostrato sia l'effettivo svolgersi diquesti incontri, sia l'oggetto dell'incontro e la quantità della sostanza stupefacenteceduta, trovandosi in presenza di droga parlata. In assenza di riscontri oggettivi per lesingole e molteplici cessioni viene richiesto al giudice uno sforzo ulteriore in terminimotivazionali per la necessità di operare uno screening delle intercettazioni ritenutesintomatiche rispetto a quelle idonee.Dopo avere riportato nel dettaglio il contenuto delle intercettazioni poste asostegno della affermazione di responsabilità per i capi O ed E della rubrica, relativi adaltrettanti episodi di cessione di sostanza stupefacente da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore deiCortese, il ricorrente afferma che non vuole invocare una diversa interpretazione delcontenuto delle intercettazioni ma soltanto segnalare l'errore commesso dai giudici chenon hanno verificato il significato complessivo di conversazioni dal contenuto non chiaro.Allo stesso modo nei confronti dell'affermazione di responsabilità per il capo R ilricorrente censura il carattere ambiguo della conversazione dal tenore criptico che nonrisulta dimostrativa di cessione di sostanza stupefacente, ma può anche preludere aincontri tra amici che si ripetono nel tempo; in ordine al capo S afferma che lamotivazione si fonda sulla conversazione n. 460 del 27 marzo 2010 nella quale una taleAntonella avanza una richiesta di sostanza stupefacente che [OSCURATO:PERSONA] non riesce asoddisfare, ma l’affermazione di responsabilità si riferisce a condotte pregresse cui fariferimento la presunta acquirente. Anche il capo U si fonda su intercettazioni da cuiemergono incontri e appuntamenti che, in assenza di riscontri obiettivi, non possonocostituire prove di altrettante cessioni.Osserva il ricorrente che in caso di droga parlata l’affermazione di responsabilitàpuò fondarsi su intercettazioni ma le stesse non devono avere un tenore ambiguo.7.3. Violazione dell'art. 73 comma 6 DPR 309/90 e vizio di motivazione poichéanche il riconoscimento dell'aggravante prevista dal comma 6 della norma citata risultaimmotivata, poiché per la sua applicazione è richiesto che almeno tre persone abbianoconcorso nella medesima condotta, mentre l'aggravante non può essere applicata sel'acquisto avviene da parte di una o due persone, neppure se i venditori sono più di uno.Per l'applicazione non si può tener conto della condotta di un eventualeintermediario che è differente da quella dell'acquirente e del venditore.Nel caso in esame l'interpretazione del linguaggio criptico non consente diritenere sussistente la detta aggravante.7.4. Violazione dell'art. 73 comma 5 DPR. citato e vizio di motivazione poiché lecondotte ascritte all'odierno imputato avrebbero dovuto essere inquadrate nell'ambitodel quinto comma della norma citata, ma la Corte ha respinto tale prospettazionevalorizzando il numero di cessioni effettuate entro un breve arco temporale in favore didiversi acquirenti e aventi ad oggetto la sostanza stupefacente del tipo cocaina.Osserva il ricorrente che la natura della sostanza stupefacente non è idonea aincidere sulla qualificazione della condotta ai sensi del quinto comma dell'art. 73 cit. e ilnumero di otto cessioni in totale, nell'arco temporale ricompreso tra l'1 marzo e il 26Aprile 2010 non integra certamente un numero elevato.Di contro, nel caso in esame dovrebbe applicarsi il principio del favor rei eritenere l'oggetto della cessione di modica quantità nel rispetto dei principi costituzionaliche valorizzano la responsabilità personale.7.5. Violazione degli artt. 62 bis, 81 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione poichéla Corte ha negato le attenuanti generiche, quantomeno con giudizio di equivalenza, inforza di argomentazioni incomprensibili, valorizzando il precedente specifico marisalente e senza considerare che la pena viene applicata a fatti molto risalenti neltempo, accaduti oltre 15 anni addietro.Inoltre non è dato comprendere quale sia la pena base concretamente applicatae soprattutto l'aumento effettuato in ragione dell'aggravante contestata. Infine alla penabase stabilita in anni 9 e mesi 9 di reclusione viene operato un aumento in continuazionedi tre anni, senza alcuna specifica motivazione.8. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso sottoscritto dal difensore di fiducia avv.[OSCURATO:PERSONA], deduce quanto segue.8.1.Violazione dell'art. 73 quinto comma dpr.309/90 e vizio di motivazione inordine al rigetto della richiesta di riqualificazione giuridica delle condotte contestate aicapi Q, T, W e X nella fattispecie autonoma di lieve entità, considerato che le dettecondotte risultano avulse da un sistema organizzato e che il Gup ha escluso l’originariacontestazione associativa nei confronti dell'imputato, ritenendo infondata laprospettazione accusatoria di un suo stabile inserimento nella compagine facente capoai [OSCURATO:PERSONA].Il collegio di merito, dopo aver escluso l'inserimento del ricorrente in unacompagine associativa, non ha ritenuto di riconoscere la fattispecie di lieve entità,nonostante il riscontro al tenore ambiguo delle intercettazioni fosse costituito dal suoarresto in flagranza di detenzione di sostanza stupefacente, che ha determinato la suacondanna ex art. 73 quinto comma DPR 309/90.L'unico elemento fattuale considerato dai giudici di merito ai fini del giudizio dinon configurabilità della ipotesi di lieve entità, considerato che il dato quantitativo nonera accertabile, è costituito dal numero di cessioni e dal tipo di sostanza, ma la tipologiadella sostanza non ha alcuna rilevanza ostativa e, quanto alla pluralità delle cessioni,l'assunto si pone in contrasto con l'orientamento consolidato, secondo cui anche ilpiccolo spaccio può essere riconosciuto di lieve entità, quando il volume complessivo deltraffico risulti comunque modesto.Inoltre la non occasionalità non costituisce elemento escludente, ma favorevolealla qualificazione richiesta poiché la riforma introdotta dall'art. 4 comma 3 d.l. n.123/2023, convertito nella legge 159/2023, ha previsto la non occasionalità qualecircostanza aggravante speciale del fatto di lieve entità, con ciò confermando che lamera ripetizione delle cessioni non è idonea a precludere l'applicabilità della fattispeciedi cui al quinto comma dell’art. 73 cit.8.2. Vizio di motivazione e violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. in relazioneall'articolo 73 quinto comma Dpr. cit., poiché la Corte ha negato la fattispecie autonomadi lieve entità senza considerare la presenza di precedenti accertamenti irrevocabili cheavevano qualificato in tal modo le medesime condotte.Rileva il ricorrente che [OSCURATO:PERSONA] veniva tratto in arresto il 29 Aprile 2010perché sorpreso nell'atto di cedere sostanza stupefacente ad un acquirente e trovato inpossesso di altre dosi; tale fatto veniva qualificato come di lieve entità con sentenzadefinitiva.La sentenza impugnata, pur riconoscendo la continuazione tra l'episodio per cuil'imputato ha riportato condanna e l’episodio sub iudice, non considera che in quel casola condotta è stata qualificata come integrante un fatto di lieve entità e non estende talequalificazione agli altri episodi oggetto di giudizio, in assenza di una spiegazione logicogiuridica. In questo modo incorre in una evidente illogicità poiché nega la sussistenzadella lieve entità, argomentando sulla base dell'esistenza di un dato che nell'altrogiudizio è stato qualificato in questo modo.8.3. Vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante di cuiall'articolo 73 comma 6 DPR. cit. con riferimento al delitto contestato al capo Q dellarubrica, poiché l'episodio consiste nella cessione in concorso con [OSCURATO:PERSONA] di unamodica quantità di sostanza stupefacente in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ela detta aggravante secondo la giurisprudenza di legittimità postula un concorso realetra più agenti nella medesima azione tipica di vendita o di acquisto non potendo essereestesa a condotte successive ed autonome. È necessario che la pluralità dei soggetti siariferibile ad una delle condotte previste per l'integrazione del reato, offerta,intermediazione, acquisto e detenzione e non è sufficiente la indistinta attribuzione dellapluralità delle condotte ai concorrenti. Nonostante tale orientamento giurisprudenzialee lo specifico motivo sollevato, il giudice si è limitato ad elencare gli episodi da cuil'aggravante doveva essere esclusa, senza specificare le ragioni per cui in relazioneall'episodio di cui al capo Q è stata ritenuta sussistente.Il provvedimento dunque è viziato da assoluta mancanza di motivazione e taleomissione risulta di particolare rilevanza poiché l'aggravante ha neutralizzato l'effettomitigatore delle attenuanti ritenute alla stessa equivalenti, determinando un concretopregiudizio per l'imputato.9. [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati contestati ai capi B ed L dellarubrica, alla pena di 8 anni di reclusione e 60.000 € di multa e per i capi Y, Z, A1 e B1alla ulteriore pena di anni 8 e mesi quattro di reclusione, ha dedotto i seguenti motivi.9.1. Violazione dell'articolo 125 cod.proc.pen., in relazione all'articolo 546comma 1 lett. e e comma 3 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione poiché,nonostante le puntuali censure difensive proposte con i motivi di appello, la Corte haribadito il giudizio di responsabilità dell'imputato senza esporre gli elementi in ragionedei quali aveva ritenuto di respingere dette allegazioni.In particolare veniva dedotto con l'atto di appello che la sentenza costituivapedissequa riproposizione della richiesta cautelare del pubblico ministero che, a suavolta, riproduceva l'informativa conclusiva dei carabinieri, nella quale venivanocompendiate le intercettazioni telefoniche. Osserva il ricorrente che sebbene in caso digiudizio abbreviato gli elementi probatori risultino corrispondere agli originari elementiindiziari resta fermo in capo al giudicante l'obbligo di spiegare l'iter motivazionaleseguito nella loro valutazione e tale analisi nel caso in esame è stata del tutto omessa,cagionando la nullità delle sentenze.9.2. Violazione dell'art. 73 dpr 309/90 e dell'art. 530 cod. proc. pen. e vizio dimotivazione poiché gli episodi di cui ai capi B ed L integrano due distinte condottecommesse in data antecedente prossima all'1 Febbraio 2010 e sino al 28 Febbraio 2010.Il ricorrente osserva che il presente procedimento rappresenta un filone di unapiù ampia indagine iniziata nel novembre 2009 dai [OSCURATO:PERSONA] di Castello di Cisternaavente ad oggetto organizzazioni criminali dedite alla importazione in Italia di sostanzestupefacenti dall'estero e di attività di spaccio sul territorio campano; in particolare ilpresente procedimento riguarda l'attività di spaccio al dettaglio di sostanzastupefacente tra febbraio e luglio 2010, nella zona di Napoli, in cui operava il gruppoCortese-[OSCURATO:PERSONA].il 2 Febbraio 2010 veniva intrapresa un'attività di intercettazione sull'utenza inuso al [OSCURATO:PERSONA] da cui emergeva che costui, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e a suo padreAlberto, gestiva una attività di spaccio di cocaina nel quartiere [OSCURATO:PERSONA] di Napolieffettuando consegne anche in altra zona della città. [OSCURATO:PERSONA] tuttavia non vieneritenuto partecipe dell'associazione facente capo ai [OSCURATO:PERSONA] poiché già il 28 Febbraio2010, a seguito di un litigio registrato, si distacca dal gruppo e la sua utenza dal 2La prassi adottata dagli indagati di scambiarsi i telefonini rende incerta laconversazioni non fornisce prova certa neppure in ordine all'oggetto della conversazionee cioè lo scambio di sostanza stupefacente.Alla stregua di questi elementi la difesa aveva ritenuto improbabile chel'imputato, di ritorno da una vacanza, il 6 febbraio 2010 si fosse immediatamenteriappropriato dell'utenza telefonica, lasciata nella disponibilità del socio, considerato chein molte conversazioni l'interlocutore veniva chiamato [OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre iltenore criptico delle conversazioni risulta sempre prodromico ad un incontro tra gliinterlocutori, che viene ritenuto in modo apodittico occasione di una cessione o di unoscambio di sostanza stupefacenti, pur in assenza di specifici riscontri.Osserva il ricorrente che l'imputazione contestata al capo L risulta del tuttogenerica e compendia una pluralità di condotte di cessione che venivano consumate neipressi del ristorante “[OSCURATO:PERSONA]” attraverso la mediazione di [OSCURATO:PERSONA] chelavorava presso questo locale. Anche in questo caso non si parla mai chiaramente disostanze stupefacenti ma si tratta di incontri che dovrebbero costituire l'occasione incui avviene lo scambio, ma non vi è prova al riguardo.Anche in merito alle contestazioni relative ai capi Z e A1 della rubrica leintercettazioni telefoniche sono state apoditticamente ritenute prove della responsabilitàpenale dell'imputato per altrettante ipotesi di cessione, sebbene dalle conversazioniemerga semplicemente un appuntamento e non ricorrono riscontri della tesi coltivatadall'accusa. Non viene neppure spiegato perché è risultato possibile escludere che quegliincontri fossero relativi a richieste poi non esitate e a quali quantitativi di droga siriferissero; il ricorrente ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che afronte di una vasta mole di intercettazioni prive di riscontri oggettivi è richiesto al giudiceun rigoroso onere motivazionale, che consenta di individuare, tra le telefonate chepossono risultare sintomatiche di una cessione, quelle che in effetti risultano idonee aprovare la responsabilità dell'interlocutore.Secondo i giudici di merito, le intercettazioni telefoniche risultano dimostrativedi cessioni in ragione del linguaggio utilizzato e quindi del riferimento da parte degliinterlocutori ad entità numeriche di grandezza come le grandi o le piccole o a categoriemerceologiche quali bottiglie magliette e macchine che risultano prive di senso inrelazione al contesto della conversazione. Si tratta di conclusioni non condivisibili poichéla non immediata percezione dell'oggetto delle conversazioni non può essereautomaticamente ritenuta prova del fatto che abbiano per oggetto cessioni di sostanzestupefacente.Anche l'imputazione di cui al capo B1 costituisce un contenitore di episodi dicessioni effettuate al di fuori del contesto associativo tra l'1 e il 31 Marzo 2010unitamente a [OSCURATO:PERSONA], che poi è stato arrestato nella fragranza di unacessione di una dose di cocaina.La sentenza desume da questo arresto il riscontro necessario per confermarel'oggetto di tutte le conversazioni intercettate nel periodo precedente e il capo B1riguarda ben 37 ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, ma si tratta di conclusionenon condivisibile e di tecnica motivazionale che non risulta conforme ai principi dettatidalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il valore di queste conversazioni dipendedalla presenza di riscontri che ne confermino il significato.9.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per erronea applicazionedell'articolo 73 comma 6 DPR 309/90 in quanto risulta immotivato il riconoscimentodell'aggravante in parola, in quanto il reato di cessione si configura come reato aconcorso necessario, poiché presuppone la condotta di due soggetti, e l'aggravante nonpuò essere applicata se l'acquisto avviene ad opera di una o due persone, neppure se ivenditori sono più di uno.9.4. Violazione dell'art. 74 DPR. 309/90 e dell'art. 530 cod.proc.pen. e vizio dimotivazione poiché [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del delitto associativo peravere partecipato al gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA], contestato al capo Y dellarubrica, sebbene i contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] attengano ad un periodo cheva dall'1 marzo al 30 marzo 2010, data dell'ultimo contatto.La contestazione di questo reato coincide con la fuoriuscita del [OSCURATO:PERSONA] dalgruppo [OSCURATO:PERSONA] e la prospettazione accusatoria risulta inverosimile poiché leintercettazioni, pur mostrando il persistere della attività di cessione, palesano chel'imputato avesse continuato in modo autonomo e che, solo in un secondo momento,avesse deciso di farsi coadiuvare da [OSCURATO:PERSONA], ponendo tuttavia in esserecessioni in modo autonomo rispetto al capo Y della rubrica.L'addebito associativo di cui al capo Y si fonda sulla circostanza che l'imputatoavrebbe operato come fornitore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], esponenteapicale di un gruppo dedito al narcotraffico. Le suindicate cessioni sono compendiate alcapo Z e [OSCURATO:PERSONA] si è interfacciato soltanto con [OSCURATO:PERSONA] in quattrooccasioni, sicché da questi elementi non è possibile desumere la prova di un addebitoassociativo in ragione della non stabilità del vincolo.L'odierno ricorrente è stato condannato anche per il capo A1 della rubrica,sempre in concorso con [OSCURATO:PERSONA], per la cessione di cocaina in favore diterzi dal 18 Febbraio 2010 al 30 Marzo e dalle intercettazioni emerge che non sussisteun'organizzazione stabile nel tempo, ma soltanto una pluralità di soggetti cheindividualmente spacciano e collaborano tra loro in assenza di più complessi requisitistrutturali.Mancano nel caso in esame i requisiti minimi che l'organizzazione deve possederee cioè l'accordo destinato a costruire una struttura permanente che permanga al di làdelle singole cessioni e la coscienza di partecipare alla realizzazione del programmadelinquenziale in modo stabile. Nel caso che ci occupa invece non risulta dimostrata lafonte di approvvigionamento, la gestione dei depositi e l'esistenza di una cassa comune.Ricorda, infine, il ricorrente che perché possa individuarsi un rapporto associativonei confronti del fornitore è necessario che questi abbia aderito al programma criminaledel gruppo, sia ponendosi come fornitore stabile, sia in relazione al contenutoeconomico e alla rilevanza strategica del suo ruolo rispetto al gruppo.9.5. Violazione dell'art. 74 comma 6 dpr. 309/90 e vizio di motivazione poiché laCorte ha respinto la richiesta di riqualificazione della condotta contestata al capo Y conargomenti illogici valorizzando il carattere non occasionale dell'attività di spaccio, chetuttavia non integra una condizione ostativa a tale riconoscimento.9.6. Violazione dell'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione poiché non ècomprensibile il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati di cui ai capi Bed L e i reati di cui ai capi Y,Z,A1 e B1, in quanto tutti commessi in un medesimo arcotemporale e aventi la medesima natura. Il giudice afferma che un soggetto puòpartecipare contestualmente a più gruppi criminali, sicché le cessioni poste in essere daMazzocchi nell'ambito del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e nell'ambito del gruppo Scognamigliopossono ben rientrare nel medesimo disegno criminoso.9.7. Violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine altrattamento sanzionatorio poiché per i reati di cui ai capi B ed L ,unificati tra loro, nonè dato sapere quale sia la pena base concretamente applicata e quale l'aumento perl'aggravante di cui al comma sei; per il reato satellite la pena viene aumentata di seianni in spregio della ratio della continuazione. Medesime censure possono formularsi inrelazione ai reati contestati ai capi Y, Z, A1 e B1 poiché non si comprende secondo qualicriteri il giudice abbia applicato la pena inflitta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono tutti inammissibili.Appare necessario premettere alla disamina dei singoli motivi, senza sacrificio diun esame specifico delle peculiarità di ciascuno, alcune questioni di diritto inerenti amotivi di ricorso proposti con argomentazioni sovrapponibili.Si deve precisare che ci si trova di fronte ad una affermazione conforme di responsabilitàda parte dei due giudici di merito. La Corte di appello ha, dunque pienamente confermatola ricostruzione in fatto e le considerazioni in diritto operate dal Gip del Tribunale, cosìgiungendo a conclusioni analoghe, sulla scorta di una conforme ponderazione delcompendio istruttorio.I giudici di appello hanno infatti pienamente condiviso, con motivazione logica epersuasiva, la decisione di primo grado, ricostruendo analiticamente la posizione e lecondotte direttamente imputabili ai ricorrenti. È quindi opportuno ricordare che questaCorte ha ripetutamente chiarito che la sentenza di appello si salda con quella precedenteper formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi digravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettarecircostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. U,n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019,E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3,n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 6, n. 8309 del14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA]).Pertanto, in presenza di una "doppia conforme" anche nell'iter motivazionale il giudice diappello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ea prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invecesufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico eadeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fattidecisivi. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese leargomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamenteincompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, 19 n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv.277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01; Sez. 3, n.13266 del 19/02/2021, Quatrini).Ne discende che in sede di legittimità non è censurabile la sentenza per il silenziosu una specifica doglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesadalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente per escludere laricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., che essaevidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione dellaprospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019,Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, Maravalli, Rv. 256879-01).Può osservarsi, ancora in via preliminare, come i motivi proposti dai ricorrenti sicaratterizzino per l'avere, per lo più, reiterato argomenti già introdotti con l'atto di appelloe riproposto le proprie argomentazioni difensive al fine di giungere ad una letturaalternativa del merito, senza realmente confrontarsi con la logica e persuasivamotivazione della Corte di appello, che ha analiticamente ricostruito le condotte poste abase della condanna degli stessi. Così facendo, le difese hanno in sostanza sollecitatouna rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente.Deve essere, in tal senso, sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione lapossibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quellaeffettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pureanch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o undiverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018,Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01,Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016,dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività,l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando nonmanifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significatiprobatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere aconclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore dellavalenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibileinterferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv.262965-01).Parimenti, l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge sono ritualmentededotte allorché si contesti la riconducibilità del fatto, come ricostruito dai giudici dimerito, alla fattispecie astratta delineata dalla norma incriminatrice, ma non possonoessere dirette a revocare in dubbio l'idoneità delle emergenze processuali a fondare lacondanna che poggia su tale ricostruzione, neppure lamentando la violazione dell'art.192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), dellostesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di provaacquisiti o acquisibili, in quanto i suindicati limiti all'ammissibilità delle doglianzeconnesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) dellamedesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza dellenorme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo,Rv. 280027-04).Tanto premesso, passando all’esame dei singoli motivi, va osservato quantosegue.2.Ricorso [OSCURATO:PERSONA].2.1. La prima censura articolata con l’impugnazione è manifestamente infondata.Va premesso che [OSCURATO:PERSONA] in questo processo risponde di un singolo episodio didetenzione illecita ai fini di cessione di circa quattro chili di sostanza stupefacente, esecondo l’assunto difensivo la preclusione di cui all’art. 649 cod. proc. pen. dovrebbeoperare in relazione all’addebito associativo contestatogli in altro giudizio.E’ noto che ai fini delle valutazioni da effettuare deve farsi riferimento al criterio generaledell’identità storico-naturalistica del fatto: il “medesimo fatto” sussiste quando vi ècorrispondenza nella condotta, nell’evento, nel nesso causale e nelle coordinate di tempo,luogo e persona, come fissato da Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799– 01 e ribadito, nella prospettiva dell’“idem factum”, dalla Corte costituzionale n.200/2016 (vedasi, anche, ex multis, Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv.275518 – 02; Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Laudani, Rv. 283371 - 01 Sez. 1, n.41867 del 26/06/2024, D’Alise, Rv. 287251 – 01).Nel caso dei reati associativi, la verifica deve essere ancora più concreta: nonbasta osservare che si tratti sempre di ipotesi riconducibili all’art. 74 d.P.R. 309/1990 oche si evochi lo stesso gruppo criminale; bisogna accertare quali segmenti dipartecipazione siano stati effettivamente contestati o giudicati nei due procedimenti e setra essi vi sia totale sovrapposizione, oppure se il secondo procedimento riguardi unaprosecuzione successiva o addirittura una diversa organizzazione criminale.( cfr.Sez. 1,n. 36918 del 27/04/2023, Stelitano, non mass. e Sez. 1, n. 37181 del 19/06/2024, ElAlla stregua di questi criteri, la censura si palesa anche generica, poiché non siconfronta con la motivazione resa dalla Corte che, a pagina 20 della sentenza impugnata,afferma che la condanna pronunziata dal GIP del Tribunale di Napoli del 4 Marzo 2013riguarda un'associazione a delinquere commessa con imputati del tutto diversi e operantein un periodo cronologicamente distinto da quello in cui si è consumato il reato oggettodell'odierno giudizio, poiché si riferiva a condotte realizzate da gennaio a dicembre del2006 e non è possibile alcuna sovrapposizione rispetto ai fatti della contestazione odiernache si consumano nel 2010.2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché le sentenze di meritorendono idonea motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, integrandosireciprocamente, e la sentenza di appello dopo avere richiamato per relationem lapronunzia di primo grado, ha evidenziato in modo sintetico ma esaustivo il robustocompendio probatorio su cui si fonda l’affermazione di responsabilità del ricorrente, chenon si limita alle osservazioni dei verbalizzanti, e ha valorizzato le diverse e convergentiemergenze processuali che palesano la condotta contestata, secondo una formulazionerispettosa dei principi di diritto affermati in tema dalla giurisprudenza di legittimità,peraltro in assenza di specifiche censure difensive formulate con l’atto di gravame.2.3. Il terzo e il quarto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamentepoiché hanno contenuto aspecifico che non supera il vaglio di ammissibilità, in quantonon espone in maniera conforme ai criteri di legge le ragioni poste a sostegno dellecensure stesse ma si limita ad invocare principi generali in tema di valutazione dellaprova e di affermazione di responsabilità così incorrendo nel vizio di genericità.2.4. La quinta censura è in parte manifestamente infondata e in parte nonconsentita poiché impinge nella sfera di valutazione discrezionale propria del giudice dimerito e formula doglianze che esulano dal sindacato di questa Corte.Il Tribunale ha ritenuto di concedere le circostanze attenuanti genericheall'imputato, in ragione della sua formale condizione di incensurato all’epoca dei fatti edel comportamento processuale, nonostante emerga dal certificato penale che questi inepoca successiva ai fatti oggetto dell'odierno giudizio ha continuato a commettere reatidi natura analoga e risulti gravato da condanne per fatti specifici.Va peraltro rilevato che le attenuanti generiche sono state concesse e riconosciutein misura molto prossima alla massima estensione e la Corte ha correttamente ritenutoche la pena irrogata fosse congrua al considerevole quantitativo di sostanza stupefacentedetenuta al fine di essere commercializzata.Si tratta di valutazioni discrezionali, immuni dai vizi dedotti con il ricorso, cheinvoca in sostanza una pena più mite, così formulando una censura che esula dalsindacato di legittimità.3.[OSCURATO:PERSONA]’unica censura formulata con il ricorso e relativa alla partecipazione consapevoledella [OSCURATO:PERSONA] al gruppo criminale, che si riuniva nella sua abitazione per dividere in dosiil narcotico che la stessa custodiva, è generica e reiterativa.Il motivo si appunta in parte sulla prova dell'esistenza del sodalizio facente capoa [OSCURATO:PERSONA] e sulla ricorrenza dei presupposti dell’associazione di cui all’art. 74 dpr.309/90.Al riguardo va ricordato che ai fini della configurabilità di un sodalizio finalizzatoal narcotraffico, è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali:a) l'esistenza di un gruppo composto da almeno tre persone tra loro vincolate daun patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale), avente adoggetto un programma criminoso di compimento di una serie indeterminata di reati inmateria di stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali;b) la disponibilità da parte del sodalizio, con sufficiente stabilità, di risorse umanee materiali per una credibile attuazione del programma associativo;c) un apporto individuale apprezzabile e non episodico degli associati, aconoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, che integri un contributo allastabilità dell’unione illecita (Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv.258796; Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582).In sintesi l'elemento organizzativo assume un rilievo secondario, essendosufficiente anche una struttura minima perché il reato si perfezioni (Sez. 2, n. 16540 del27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491), sicchè anche l'assenza di una c.d. «cassa comune»non è ostativa al riconoscimento dell'associazione.La prova del vincolo può essere desunta dalle modalità esecutive dei reati fine edalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compitie ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuareRv. 255312).oltre alle ampie ammissioni della donna, l'esito delle intercettazioni e delle osservazionieffettuate, che dimostrano l'esistenza di un patto stabile tra un gruppo organizzato disoggetti, dediti al traffico di marijuana, che si riuniva regolarmente nell’abitazione dellaricorrente per confezionare la sostanza stupefacente ivi detenuta e destinarla alla venditaal minuto.La Corte ha inoltre precisato che le argomentazioni in ordine allo stato depressivodella [OSCURATO:PERSONA] non sono state in alcun modo documentate e che comunque non appaionoidonee a configurare uno stato mentale tale da escludere la sua imputabilità, inficiandola sua capacità di intendere e di volere.Infine, il Collegio ha respinto l’istanza difensiva di riconoscimento dell’attenuantedi cui all'art. 74, comma 7 d.P.R. 309/1990 con motivazione conforme all’orientamentoconsolidato della giurisprudenza, secondo cui in tema di reati concernenti gli stupefacenti,per la concessione dell'attenuante della collaborazione, è necessario che il contributoconoscitivo offerto dall'imputato sia utilmente diretto ad interrompere non tanto il trafficodella singola partita di droga, bensì l'attività complessiva del sodalizio criminoso. (Sez.2, n. 32907 del 03/05/2017, P.g. e altri in proc. Cursale e altri, Rv. 270656 – 01;Sez. 3,n. 23528 del 19/01/2018, Nicotra, Rv. 273563 – 01;Sez. 6, n. 7995 del 17/06/2014,dep. 2015, Demiri, Rv. 262624 – 01). In applicazione di questo principio, la Corte hasottolineato che la [OSCURATO:PERSONA] ha reso dichiarazioni in merito a circostanze già acquisiteagli atti attraverso l'attività di intercettazione e di monitoraggio dei diversi soggetticoinvolti.Al riguardo la censura difensiva risulta anche generica, poiché non esponeelementi di fatto che siano stati trascurati e che potrebbero giustificare una diversavalutazione dell’apporto dichiarativo della [OSCURATO:PERSONA] e, nella sostanza, reitera il motivodi appello, così destinando la impugnazione all’inammissibilità.4. Il ricorso congiunto proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] inammissibile.4.1. La prima censura è manifestamente infondata.Dalla lettura della sentenza (pag. 7) emerge che il GIP ha individuato il primo gruppocriminale oggetto della inchiesta in quello promosso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rispettivamente padre e figlio, e dedito esclusivamente alla vendita al dettaglio di cocaina,che veniva acquistata da fornitori non individuati; il compendio probatorio si fonda suintercettazioni a carico del [OSCURATO:PERSONA], il quale inizialmente collaboravanell’attività di spaccio di cocaina con [OSCURATO:PERSONA] e il padre [OSCURATO:PERSONA], operando nelquartiere di [OSCURATO:PERSONA]; venivano identificati anche [OSCURATO:PERSONA], compagnadi [OSCURATO:PERSONA], dedita al confezionamento e allo spaccio delle dosi di cocaina,[OSCURATO:PERSONA] e la convivente [OSCURATO:PERSONA], che si occupavano di custodire lostupefacente e di spacciarlo e di avvisare gli altri sodali della presenza delle Forzedell'Ordine. Sebbene il sodalizio sia stato contestato soltanto per un arco temporale dicirca due mesi, da febbraio ad aprile, è processuale che il 28 Febbraio 2010 a seguito diuna discussione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attinente la gestione del traffico di droga, i duesoci separano la loro attività e Ugo continua a lavorare con il padre [OSCURATO:PERSONA] e gli altriaffiliati, tra cui le congiunte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; oltre che a [OSCURATO:PERSONA] e alla moglie, eai pusher [OSCURATO:PERSONA], che riceveva una paga settimanale, e Fardella.La Corte di appello ha formulato una motivazione congrua e conforme ai criteridi legge in ordine al reato associativo, già evidenziati al paragrafo precedente,valorizzando la frequenza e l'intensità dei rapporti tra gli imputati, la ripartizione deicompiti, la predisposizione di mezzi finanziari e l'uso comune di abitazioni e di mezzi,l'effettuazione di numerose operazioni, la disponibilità di capitali, il pagamento dimensilità agli accoliti, tra cui [OSCURATO:PERSONA], e l'utilizzo di un linguaggio criptico; si tratta diun gruppo operante nei quartieri di Napoli esclusivamente dedito alla vendita di cocainafacente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] e ad altri soggetti ( vedi pagina 12 della sentenzaimpugnata).Nessun rilievo assume il contenuto periodo in cui tale attività illecita è stataosservata e monitorata, poiché pur nel breve arco temporale in cui si è sviluppatal’attività di indagine, è emerso un accordo stabile e la consapevolezza dei sodali dioperare per il perseguimento di un comune interesse che trascende il concorso nel singoloepisodio. La circostanza che tra alcuni componenti intercorressero rapporti di strettaparentele o coniugio non esclude il vincolo funzionale all’attività illecita.Infine è stato evidenziato che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] pagava mensilmente una sorta ditangente al clan camorristico egemone in quella zona, al fine di poter svolgere la propriaun riconoscimento esterno della operatività di questo gruppo organizzato da parte dellaassociazione camorristica che controlla il territorio.4.2. La seconda censura è reiterativa e manifestamente infondata.Va premesso che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni,l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando siacriptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice dimerito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, sisottrae al sindacato di legittimità. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv.263715 - 01)Il GIP, a pagina 82 della sentenza di primo grado, ha effettivamente escluso lasussistenza di un rapporto associativo tra i due [OSCURATO:PERSONA] e il gruppo [OSCURATO:PERSONA], valorizzandoil tenore delle intercettazioni, da cui emerge che nel periodo di interesse soltanto in treoccasioni il gruppo [OSCURATO:PERSONA] si era rifornito da [OSCURATO:PERSONA], che aveva invece un suo giro diclienti. Si tratta di posizioni del tutto diverse rispetto a quelle di [OSCURATO:PERSONA] e CorteseAlberto, che si pongono invece a capo di un gruppo organizzato e stabile e nel corso delperiodo di osservazione gestiscono un numero rilevante di cessioni di sostanzestupefacenti, con il coinvolgimento duraturo e consapevole delle due congiunte e di altrisoggetti preposti alla custodia e allo spaccio.4.3. La terza censura, in ordine alla qualificazione giuridica della condotta e delruolo dei due ricorrenti, è generica e manifestamente infondata, poiché al riguardo laCorte di merito offre idonea motivazione, valorizzando l’indiscusso ruolo di promotori ecapi del sodalizio da loro attivato e diretto, in quanto l’attività degli altri associati eassumevano con autonomia decisionale le decisioni afferenti l’operatività del gruppo.Non risulta consentito in questa sede il profilo con cui si invoca la qualificazionedella condotta dei due imputati come concorso esterno o partecipazione all’associazionedi stampo mafioso, in ragione della tangente dagli stessi versata al clan di camorradominante sulla zona. Va rilevato che in astratto il ruolo di promotori del gruppo deditoal narcotraffico contestato ai [OSCURATO:PERSONA] non risulta incompatibile con l’eventualecontestazione di partecipi al sodalizio mafioso che non assorbirebbe in sé la condotta lorosicchè la censura risulta priva di concreto interesse ma, soprattutto, non risulta esserestata proposta con l’atto di impugnazione.4.4. Il quarto motivo, relativo alla qualificazione della condotta ai sensi del sestocomma dell’art. 74 dpr 309/90 è generico, poiché la sentenza impugnata ha evidenziatoche la condotta associativa intrapresa dai [OSCURATO:PERSONA] non ha caratteristiche di minimaoffensività, in ragione dell’intensità dei rapporti tra i sodali e tra i soggetti esterni alsodalizio e il ricorso nella sostanza invoca una diversa interpretazione delle emergenzeprocessuali che, in assenza di manifeste illogicità e violazioni del dettato normativo, esuladal sindacato di legittimità.4.5. Il quinto motivo è manifestamente infondato nella parte in cui censural'entità della pena base inflitta poiché la stessa è stata determinata per entrambi iricorrenti nel minimo edittale previsto in relazione al reato associativo contestato, cioèvent'anni di reclusione, ed è stata ridotta per le attenuanti generiche, nella sostanzariconosciute come prevalenti sull’aggravante, a prescindere da quanto affermato nellaparte motiva, e poi aumentata per la continuazione esterna e con i fatti già coperti dagiudicato.5. [OSCURATO:PERSONA] GennaroIl ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile poichél'unico articolato motivo con il quale si deduce la violazione dell'articolo 649 cod. proc.pen. In quanto l'esposito sarebbe già stato condannato per la partecipazione ad un reatoassociativo avente medesimo contenuto è manifestamente infondato Poiché come giàesposto nei confronti di cicatiello [OSCURATO:PERSONA] e le condotte già valutate con le sentenzeindicate dalla difesa riguardano un'associazione volta allo spaccio di sostanzestupefacenti commessa con imputati del tutto diversi da quelli tratti a giudizio e inrelazione a fatti commessi nel l'anno 2006 sicché non vi è alcuna sovrapposizione né dicarattere personale né di carattere temporale. A fronte di queste specificheconsiderazioni formulate con la sentenza impugnata le censure difensive risultanoaspecifiche e generiche.La Corte ha formulato idonea e adeguata motivazione in ordine agli elementiposti a base dell'affermazione di responsabilità e ha respinto le censure difensive relativeal ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA], che il ricorrente reitera, con argomentazionicongrue e immuni dalle censure, dedotte peraltro in modo generico, a fronte di uncompendio probatorio dal significato univoco fondato non soltanto sulle dichiarazioni deicollaboratori di giustizia, ma anche su quelle della coimputata [OSCURATO:PERSONA] esull'esito delle attività di Pg.6. [OSCURATO:PERSONA] Antonio6.1. La prima censura è manifestamente infondata e non considera che lasentenza di primo grado non può essere dichiarata nulla per carenza di motivazione,anche se in ipotesi affetta da motivazione apparente, gravando sul giudice di appellol’onere di fornire adeguata e congrua argomentazione in merito alle censure dedotte conl’impugnazione, supplendo alle lacune motivazionali della prima pronunzia eintegrandone il contenuto.6.2. La seconda censura è reiterativa dei motivi formulati con l’atto di appello einvoca in sostanza una diversa valutazione nel merito del contenuto delle intercettazioni,che sono state interpretate nel rispetto dei criteri indicati dalla giurisprudenza dilegittimità e delle massime di esperienza che desumono dall’utilizzo del linguaggiocriptico e dalle caratteristiche dei contatti telefonici intercorsi la prova dell’oggettoillecito afferente le interlocuzioni registrate.Il riscontro non deve integrare i requisiti della prova e può essere offerto anchedalla detenzione di cocaina da parte del fratello [OSCURATO:PERSONA] che dal tenore dele conversazionirisultava collaborare con l’odierno ricorrente nell’attività di cessione.6.3 La terza censura non è consentita poiché non è stata proposta con i motividi appello, come emerge anche dall’elenco dei motivi di appello riportati a pagina 8 dellasentenza impugnata in cui non viene ricompresa.Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2,cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sullequali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché nondevolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato egrado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza(Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020,Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 3 2, n.29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 269368).6.4. La quarta censura è generica e manifestamente infondata in quanto la Cortemotiva il rigetto della richiesta di qualificare la condotta ai sensi del quinto commadell’art. 73 dPR.cit. a pagina 19 della sentenza, valorizzando il numero consistente dicessioni in un breve arco temporale, la diversità di acquirenti e il tipo di sostanzacommerciata, che comportano una valutazione complessiva globale di spiccatapericolosità della condotta posta in essere e di elevata offensività del fatto, che nonrientra nell’alveo dei fatti di minima entità previsti dall’art. 73 quinto comma dPR. cit..6.5. La quinta censura non è consentita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Occorre tenere a mente che il GUP ha negato il beneficio delle attenuantigeneriche a [OSCURATO:PERSONA] “tenuto conto del precedente specifico e del ruolo svolto”e il relativo motivo di appello era aspecifico e non si confrontava con detta motivazione,sicchè non si è verificato l’effetto devolutivo e la Corte non aveva alcun onere di motivarein forma specifica circa il diniego.E’ noto che il ricorrente non può formulare per la prima volta nel giudizio dilegittimità censure che non ha avanzato in modo specifico dinanzi alla corte di merito.Peraltro, va osservato che la Corte ha, comunque, reso motivazione implicitaladdove ha affermato che il trattamento sanzionatorio previsto dalla sentenza di primogrado deve ritenersi congruo in ragione della molteplicità degli episodi di cessione, cosìformulando motivazione idonea a respingere l’istanza immotivata di riduzione dellapena.7. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] Enzo7.1. La prima censura è manifestamente infondata poichè la Corte ha respinto larichiesta di derubricare la condotta di cessione di sostanza stupefacente ai sensi dell’art.73 quinto comma dPR. cit., rilevando che il numero elevato delle attività e dei contattipreclude la possibilità di qualificare la condotta in termini di minima offensività.D’altronde anche se può convenirsi con il ricorrente che il carattere nonoccasionale non costituiva, prima della più recente novella, elemento ostativo allaqualificazione della condotta nell’alveo del quinto comma citato, la Corte non havalorizzato la mera non occasionalità della condotta, ma ha evidenziato la elevatafrequenza degli scambi e l’assidua reiterazione e la molteplicità di acquirenti, facendonecorrettamente conseguire un maggiore grado di offensività della condotta contestata,che esula dall’alveo del quinto comma citato.7.2. La seconda censura si fonda su argomentazioni manifestamente infondatepoiché l’affermazione di responsabilità a seguito dell’arresto in flagranza per il singoloepisodio può correttamente comportare una imputazione di cui all’art. 73 quinto commadPR 309/90, ma il compendio probatorio intercettivo ha dimostrato che la condotta delricorrente non era episodica e occasionale, e di conseguenza di infima offensività, masi inseriva in un’attività sistematica, avente maggiore rilevanza e una spiccata capacitàoffensiva, incompatibile con la qualificazione giuridica invocata dalla difesa.7.3. La terza censura non è consentita poiché la richiesta di escluderel’aggravante di cui all’art.73 sesto comma dPR. 309/90 non è stata dedotta in modospecifico nell’atto di appello; ed in effetti a pag. 31 dell’atto di gravame il difensore siè limitato a invocare una riduzione della pena “previa esclusione dell’aggravante”, senzaargomentare in alcun modo in ordine alle ragioni che avrebbero dovuto giustificarel’invocata esclusione. Il carattere generico del motivo di gravame , non supportatodall’esposizione di una ragione in fatto e in diritto, comporta la inammissibilità dellacensura che può essere rilevata anche da questa Corte e ha precluso l’effetto devolutivodell’impugnazione, con la conseguenza che la Corte territoriale non aveva alcun oneremotivazionale sul punto.Sul punto, va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, con unorientamento cui il Collegio intende dar seguito, ritiene inammissibile, ai sensi dell'art.606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione che deduca unaquestione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendereanche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solosuccessivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso incassazione (Sezione 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01; Sezione 2,n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01).In altri termini, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine amotivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggettodi ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilitàoriginaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia in concreto pronunciatotale sanzione (Sezione 5, n. 44201 del 29/9/2022, Testa, Rv. 283808 - 01; Sezione 6,n. 20522 del 8/3/2022, Palumbo, Rv. 283268 -01).8.Ricorso Mazzocchi8.1. La prima censura è generica e manifestamente infondata poiché a pagina 9della sentenza la Corte di appello, nel rispetto dei principi di diritto in tema, ribadiscecome la mancanza di motivazione, finanche se assoluta, non può mai dar luogo ad unadichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, ma comporta l'onere per il giudicedi appello di redigere e integrare la motivazione mancante.8.2. Il secondo motivo di ricorso non è consentito poiché, pur deducendoformalmente violazioni di legge e vizi della motivazione, formula censure di merito inordine all’interpretazione offerta dai giudici di merito delle plurime e convergentiemergenze probatorie e si appunta sui criteri di valutazione del compendio posto asostegno dell’affermazione di responsabilità per i diversi episodi contestati, che nel casoin esame si presenta immune da travisamenti e manifeste illogicità; così facendo ladifesa, pur formulando asseriti vizi della motivazione e violazioni di legge, invoca insostanza una valutazione alternativa delle emergenze processuali, non consentita insede di legittimità.La natura fattuale e reiterativa della censura è palesata dalla prolungataesposizione nel merito del contenuto delle intercettazioni, a cui il ricorrente vorrebbericostruzione offerta dalla Corte.Va di contro osservato che i giudici di merito hanno interpretato il tenore delleintercettazioni ne rispetto dei criteri al riguardo individuati dalla giurisprudenza dilegittimità e facendo corretto uso di massime di esperienza; dal tenore delleconversazioni emerge con evidenza l'utilizzo di un linguaggio criptico e estremamentesintetico, al fine di occultare l’effettivo scopo dei reiterati contatti con più soggettiprodromici a incontri in cui verrà effettuato lo scambio; si tratta di elementi sintomaticidi una florida attività di smercio di sostanze stupefacenti, ipotesi che ha trovato confortoin diversi sequestri e arresti. A ciò si aggiunga che il ricorrente, dopo essersi scioltodall’accordo con i [OSCURATO:PERSONA], assumeva il ruolo di stabile fornitore del gruppoScognamiglio, nell’ambito del quale consumava altre numerose cessioni di significativequantità di cocaina, idonee a garantire il rifornimento del gruppo.8.3. La terza censura, relativa all’aggravante delle più persone, non è consentitapoiché non è stata dedotta con i motivi di appello; va comunque osservato che leaggravante, avendo comportato una riduzione della pena base.8.4. Il quarto e il quinto motivo sono reiterativi e manifestamente infondatipoiché la Corte di appello ha formulato corretta ed esaustiva motivazione sulla provadella sussistenza del sodalizio facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e sulla partecipazione delMazzocchi nella veste di stabile fornitore del gruppo, a pag. 16 della sentenzaimpugnata; ha rigettato la richiesta di qualificare il gruppo [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art.74 sesto comma DPR.309/90, a pagina 17 della sentenza, sul rilievo che le cessioni nonoperato, garantendo un prolungato e ininterrotto flusso di sostanze stupefacenti di tipopesante provenienti dal narcotraffico campano. D’altronde la lettura della sentenza diprimo grado che integra la pronunzia impugnata rappresenta il numero allarmante ditransazioni illecite concluse dal [OSCURATO:PERSONA] nel periodo di osservazione e dimostra il suostabile e professionale inserimento nel narcotraffico, in un periodo di transizione dalgruppo [OSCURATO:PERSONA] al gruppo [OSCURATO:PERSONA].8.5. La sesta censura non è consentita poiché dall'elenco dei motivi di appelloriportati a pagina 8 della sentenza impugnata e dall’esame dell’atto di gravame emergeche non è stata dedotta censura in ordine al mancato riconoscimento della continuazionee la stessa non può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità.8.6. La settima censura è manifestamente infondata poiché a pagina 17 dellasentenza la Corte condivide il trattamento sanzionatorio previsto dal primo giudice estabilisce la pena base per il reato continuato contestato al capo B in anni 9 di reclusioneed euro 80.000 di multa, valorizzando il rilevante numero di cessioni contestate; la penaè stata ridotta per effetto della concessione delle attenuanti generiche nella loromassima estensione; anche l'aumento sanzionatorio di anni sei di reclusione e 30.000€ di multa trova giustificazione nelle plurime cessioni contestate al capo L.La pena per l’altro gruppo di reati addebitati all'imputato è stata determinata conriferimento al più grave reato associativo in misura prossima al minimo edittale e gliaumenti sanzionatori per i singoli reati fine sono stati applicati in misura moltocontenuta.9. Per le considerazioni sin qui formulate si impone la dichiarazione diinammissibilità di tutti i ricorsi, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo determinare in euro 3000ciascuno in favore della cassa delle ammende in regione del grado di colpa nellaproposizione della impugnazione. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.Roma 19 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27416/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris