CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 20407/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 0538KG0 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza del 20 settembre 2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova, pronunciata il 9 febbraio 2021, esclusa l'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma n. 3-bis, cod. pen., ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di rapina ad anni tre di reclusione ed euro 516 di multa. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura vizio della motivazione in ordine all'individuazione fotografica dell'imputato da parte della persona offesa posta alla base dell'affermazione di penale responsabilità per il delitto contestato, è finalizzato a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e, comunque, è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello, rispondendo alle medesime doglianze, ha già evidenziato come il riconoscimento fotografico costituisca elemento fondante l'affermazione di responsabilità anche perché ripetuto in dibattimento dopo che, con esito positivo, era già stato effettuato in sede di indagini preliminari e che l'imputato possedeva il telefono provento di rapina quando fu convocato dai carabinieri; osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta, peraltro genericamente, la violazione di legge in relazione alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5 cod. pen., prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale, la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto (Sez. U, Sentenza n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 01); difatti, con gli argomenti espressi a pagina 3 della motivazione, la Corte d'appello ha sottolineato come il fatto fosse avvenuto alle ore 4 del mattino e,quindiiin circostanze di tempo del tutto consone a rendere più difficoltosa la difesa privata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore