CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 40412/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] FATTOIt 1. Con l'ordinanza impugnata il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari ha disposto l'imputazione coatta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice documentale commesso nella sua qualità di liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., così riqualificato il fatto in riferimento al quale il pubblico ministero aveva ipotizzato il reato di bancarotta fraudolenta documentale e richiesto l'archiviazione del procedimento. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato eccependo l'abnormità del provvedimento in quanto assunto in violazione del diritto di difesa, avendo il giudice, investito della richiesta di archiviazione, disposto l'imputazione coatta per un reato diverso da quello ipotizzato dal pubblico ministero in relazione al quale il ricorrente non ha potuto interloquire nel contraddittorio camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I risultati dell'elaborazione giurisprudenziale in merito alla nozione giuridica di abnormità e all'atteggiarsi di quest'ultima con riferimento agli atti resi dal giudice per le indagini preliminari nel procedimento di archiviazione, hanno condotto le Sezioni Unite a formulare il principio secondo cui e inibito al giudice per le indagini preliminari l'ordine, rivolto al Pubblico ministero, di formulare imputazioni per reati diversi da quelli per cui sia stata domandata l'archiviazione, ovvero nei confronti di soggetti non iscritti nel registro delle notizie di reato, potendo semplicemente disporre, in tali casi, l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, qualora rilevi fattispecie diverse da quelle per le quali si procede, ovvero fatti ascrivibili a soggetti diversi da quelli per cui vi è stata richiesta di archiviazione, e di cui ritenga emergenti i requisiti dagli atti di indagine (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, P.M. in proc. L. e altro, Rv. 257786; Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv. 231162). Anche successivamente ai citati approdi del [OSCURATO:PERSONA], mai si è dubitato invece del potere del giudice investito della richiesta di archiviazione di ordinare al pubblico ministero di formulare l'imputazione nei confronti del medesimo indagato e dello stesso fatto oggetto della suddetta richiesta, previa riqualificazione giuridica di quest'ultimo. Ed infatti, anche di recente, questa Corte ha escluso che sia abnorme e impugnabile il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, nel rigettare la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ordini l'imputazione coatta nei confronti dell'indagato per il medesimo fatto, diversamente qualificando il titolo di reato rispetto a quello individuato dal pubblico ministero nella richiesta di archiviazione (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 24616 del 16/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281441; Sez. 1, Sentenza n. 47919 del 29/09/2016, Guarnieri, Rv. 268138). Principio quest'ultimo che, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, non è stato smentito da Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581. Nell'occasione il [OSCURATO:PERSONA] si è infatti limitato ad affermare che spetta anche all'indagato il diritto di impugnare per abnormità il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini al pubblico ministero di formulare l'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta e non già che tale provvedimento sarebbe abnorme per la ipotizzata lesione del diritto di difesa dell'indagato, che costituisce, al contrario, il presupposto per la configurabilità del suo interesse a far valere l'abnormità altrimenti integrata. Dalla motivazione della sentenza, invece, si evince chiaramente - ed in linea con quanto sostenuto nei precedenti pronunziamenti delle Sezioni Unite citati in precedenza - non solo che l'ordine di formulare l'imputazione deve ritenersi abnorme quando abbia ad oggetto «fatti non contemplati dal pubblico ministero nella richiesta di archiviazione», ma altresì che espressamente si è inteso distinguere tale ipotesi da quella della mera riqualificazione giuridica del medesimo fatto descritto dal titolare dell'azione penale nella suddetta richiesta. Ed anzi, in proposito, la sentenza Gianforte ha espressamente rivelato di voler aderire all'orientamento richiamato in precedenza, escludendo l'abnormità dell'imputazione coatta disposta a seguito dei legittimo esercizio da parte del giudice del potere di attribuire al fatto la corretta qualificazione giuridica. E sulla stessa linea si è posta anche Sez. 5, Sentenza n. 44926 del 28/09/2021, Piantedosi, Rv. 282251, erroneamente citata nel ricorso a sostegno dell'eccezione di abnormità. 3. E' dunque escluso che il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Castrovillari sia abnorme in quanto adottato nel legittimo esercizio del potere attribuito al giudice delle indagini preliminari. Né ha qualche fondamento l'obiezione formulata dal ricorrente - pervero in maniera assai generica - per cui l'imputazione coatta avrebbe ad oggetto condotte estranee a quelle rappresentate nella richiesta di archiviazione, atteso che dalla semplice lettura di quest'ultima e dell'ordinanza si evince come il fatto contestato sia il medesimo, ossia l'omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie nel corso della procedura di liquidazione della fallita.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre