CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 12298/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, viaChiana n. 48 -ricorrenti - contro Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difes o ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliato - controricorrent e - avverso la sentenza n.1081/2018 della Corte d ’ appello di Catanzaro , depositata in data 8 agosto 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 marzo2023 da l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte d ’ a ppello di Catanzaro , in parziale accoglimento del gravame proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e in rigetto dell’appello incidentale proposto da diversi lavoratori, fra cui quelli indicati in epigrafe, ha rigettato la domanda intesa a rivendicare il diritto al risarcimento del danno da illegittima apposizione del termine ai contratti di lavoro stipulati con l’amministrazione, per taluni dipendenti perché ormai stabilizzati e per altri perché le supplenze erano state rese per carenze su cd. organico di fatto o comunque per un periodo inferiore a trentasei mesi; 2. avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori sopra indicati con unico motivo, cui resiste il Ministero con controricorso; 3. iricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che: 1. c on l’unico motivo i ricorrent i denuncia no la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost., degli artt. 1, 5 e 6 del d.lgs. n. 368 del 2001, dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 489 del d.lgs. n. 297 del 1994, dell’art. 11 della l. n. 124 del 1999 e delle clausole 4 e 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella della Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea n. 70 del 28 giugno 1999, nella parte in cui la Corte d’appello ha disatteso la richiesta di risarcimento del danno per i lavoratori stabilizzati e per le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l’assegnazione su organico di fatto ovveroper un periodo inferiore a trentasei mesi; 2. il motivo è infondato, sotto entrambi i profili, come da consolidato indirizzo di questa Corte; 2.1. infatti, quanto alla valenza satisfattiva dell’intervenuta stabilizzazione occorre richiamare il principio per cui « Nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell’entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione”, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell'8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l’immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto» (in particolare: Cass. Sez. L, 12/02/2020 , n. 3472); da tale indirizzo non si ravvisano motivi per discostarsi , considerato che in tale decision e si afferma espressamente che «l’immissione in ruolo avvenuta in virtù del sistema di avanzamento reso possibile dalle previdenti regole sul reclutamento e anche dai piani straordinari ordinari diassunzione previsti dalle leggi dall’art. 1 c. 605 lett. c della legge 27 dicembre 2006 n. 296, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 di conversione in legge, con modificazioni,del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 13 maggio 2011, n. 70, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 12 settembre 2013, n. 104, rispetta i principi di equivalenza e di effettività perché il soggetto leso dall’abusivo ricorso ai contratti a termine ha, comunque ottenuto per il (tardivo) funzionamento del sistema di reiterazioneassunzioni il medesimo “bene della vita” per il riconoscimento del quale ha agito in giudizio (sentenza di questa Corte n. 22552 del 2016, p. n. 85) e perché ha la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni ulteriori rispetto a quest’ultima» (Cass. Sez. L, n. 3472 del 202 0 , cit. par. 55 ) , danni ulteriori non prospettati nella specie; 2.2. quanto, poi, alla legittimità delle supplenze su cd. organico di fatto ovvero per periodi non superiori a trentasei mesi – riferit a specificamente alle posizioni delle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Procopio – non può che richiamarsi l’interpretazione resa da questa Corte a partire dalle pronunce rese a seguito dell’udienza del 18 ottobre 2016, in virtù della quale: a) «Nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su cd. organico di fatto e per le supplenze temporanee, non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.» (Cass. Sez. L, 07/11/2016, n. 22552 e successive conformi, fra molte Cass. Sez. 6- L, 20/04/2018 , n. 9861 ); b) « In tema di reclutamento del personale a termine nel settore scolastico, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 11, della l. n. 124 del 1999 (Corte cost. sentenza n. 187 del 2016), e in applicazione della direttiva n. 1999/70/CE, è illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, la reiterazione dei contratti a termine, stipulati ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 11, della detta legge prima dell’entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, rispettivamente con il personale docente e con quello ATA, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi, parametro idoneo in quanto riferibile al termine triennale previsto per l’indizione delle procedure concorsuali per i docenti dall’art. 400 del d.lgs. n. 297 del 1994 e successive modificazioni.» (Cass. Sez. L, 07/11/2016, n. 22552 e successive conformi, fra molte Cass. Sez. 6 - L, 20/04/2018 , n. 9861); 3. la motivazione riportata ne i precedenti citat i , cui si rinvia ex art.118 disp. att. cod. proc. civ., consente di disattendere ogni sollecitazione a disporre il rinvio della questione alla Corte di giustizia UE, considerato che questa Corte si è già espressa nel senso della conformità dell’opzione ermeneutica qui condivisa alla direttiva europea sul lavoro a tempo determinato nonché sull’esclusione di profili di incostituzionalità, senza che siano state prospettate argomentazioni che inducano a rivedere il predetto convincimento; 4. il ricorso va pertanto respinto; 5. alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti – in solido, ai sensi dell’art. 97 cod. proc. civ., attesa la comunanza di interessi e la convergenza degli atteggiamenti difensivi- al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero, spese liquidate come da dispositivo;6. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. rigetta il ricors o e condanna i ricorrent i in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 3.500,00 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del