Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2024

Cassazione n. 00718/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFTestoVuoto. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 19771/2024 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 26480/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato l’atto di impugnazione, correttamente qualificato come ricorso; Ritenuto che il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza provvede sulle modifiche relative alle prescrizioni della detenzione domiciliare, o degli arresti domiciliari esecutivi, non è in alcun caso reclamabile dinanzi al Tribunale di sorveglianza, mentre il sindacato di questa Corte è consentito, in relazione all’incidenza della decisione sulla libertà personale, solo ove si tratti di modifiche non occasionali e contingenti (Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884-01; Sez. 1, n. 108 del 30/11/2012, dep. 2013, Fazzari, Rv. 254166-01); che, nella specie, l’autorizzazione negata si riferiva ad un singolo evento di natura familiare, ormai svoltosi; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 718/2025 Roma, lì, 08/01/2025 Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 14/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFTestoVuoto. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 19771/2024 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 26480/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato l’atto di impugnazione, correttamente qualificato come ricorso; Ritenuto che il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza provvede sulle modifiche relative alle prescrizioni della detenzione domiciliare, o degli arresti domiciliari esecutivi, non è in alcun caso reclamabile dinanzi al Tribunale di sorveglianza, mentre il sindacato di questa Corte è consentito, in relazione all’incidenza della decisione sulla libertà personale, solo ove si tratti di modifiche non occasionali e contingenti (Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884-01; Sez. 1, n. 108 del 30/11/2012, dep. 2013, Fazzari, Rv. 254166-01); che, nella specie, l’autorizzazione negata si riferiva ad un singolo evento di natura familiare, ormai svoltosi; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 718/2025 Roma, lì, 08/01/2025 Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 14/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00718/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris