CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06794/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIr- dato avviso alle parti; r udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, si duole dell'erronea declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello per genericità e del vizio di motivazione sul punto; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, non si confronta specificamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha congruamente rilevato come il motivo di appello volto a censurare l'eccessività della pena irrogata fosse generico e, comunque, nella specie la pena fosse stata determinata in misura equivalente al minimo edittale e la ritenuta sussistenza della recidiva reiterata e infraquinquennale non consentiva di attribuire prevalenza alle attenuanti ai sensi dell'art. 69, ultimo comma, cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre