CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21436/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 115 R.G. n. 43985/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e comunque riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 7, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato di cui all'art. 337 cod. pen., quanto alla evidente pericolosità della fuga; pag. 8 quanto al concorso nei reati ascritti al guidatore anche del Ferrari, passeggero dell'auto, stante le modalità con cui è stata attuata la fuga e la condotta tenuta da quest'ultimo nel corso di tali manovre, cfr. Rv. 158908 e molteplici sentenze conformi, da ultimo, n. 1380 del 2022), nonché manifestamente infondate (quanto alla qualificazione delle lesioni come dolose, avendo la Corte di appello adeguatamente descritto le modalità pericolose e spregiudicate attuate dagli imputati nella fuga per sottrarsi al controllo, che venivano ad attingere direttamente le autovetture di servizio con a bordo gli agenti di polizia; in relazione alle lesioni da questi riportate dunque logicamente è stata ravvisata l'accettazione del rischio); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così