CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 26823/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che, dichiarando inammissibile l'atto di appello, ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di furto aggravato di cui agli artt. 99, 624, 625 n. 4 e 8 bis cod. pen.; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta la declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello da parte della Corte territoriale, è in parte generico e in parte manifestamente infondato, nella misura in cui non si confronta con le statuizioni del provvedimento impugnato, che al contrario esprime un iter logico-giuridico lineare, coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore „Ii-Presidente