CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22881/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 13/02/2021 del G.i.p. del Tribunale di Milano, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata rapina aggravata (dalla commissione della violenza o minaccia da più persone riunite) in concorso con [OSCURATO:PERSONA] ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della menzionata aggravante di cui al n. 1) del terzo comma dell'art. 628 cod. pen. (primo motivo), nonché la violazione degli artt. 40 e 114 cod. pen. e il vizio motivazionale in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante prevista da quest'ultima disposizione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché non sono scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata; ritenuto che i motivi sono altresì riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con il supporto di adeguati argomenti giuridici, in ossequio alla giurisprudenza della Corte dio cassazione secondo la quale ricorrono gli estremi dell'aggravante contestata nell'ipotesi di simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, in modo da potersi affermare che queste siano state poste in essere da parte di ciascuno degli agenti, ovvero che la mera presenza di uno dei complici all'esercizio della violenza o della minaccia possa essere interpretata alla stregua di un rafforzamento delle medesime (Sez. 2, Sent. n. 40860 del 20/09/2022, Conton, Rv. 284041-01), come non ha mancato di rilevare la Corte d'appello di Milano alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, atteso che dalle dichiarazioni della persona offesa era emerso chiaramente come il ricorrente avesse dato ausilio, quanto meno a titolo di concorso morale, al proprio concorrente nel reato, con l'ulteriore conseguenza che la presenza delle due persone riunite, utile a intimorire maggiormente la persona offesa e ad agevolare il reato, aveva fatto sì che il contributo dell'imputato non potesse essere ritenuto di minima importanza, ai sensi dell'art. 114 cod. pen. (Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Terreno, Rv. 229201-01; successivamente: Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857- 01; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, Modafferi, Rv. 254051-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso