CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 10075/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 33049-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ESCOBAR, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 3071 /2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 2/4/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità da remoto previo decr eto di autorizzazione del Presidente del Collegio - del 4/4/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 2851/2018 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. avverso avviso di accertamento catastale avente ad oggetto rettifica di classamento di immobile di proprietà della contribuente, sito in Napoli, mediante variazione della classe, da D1 a C1, e della relativa rendita; [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo l’Agenzia deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione «degli artt. 24 e 111 Cost.; art. 37, comma 1, del D.P.R. n. d.P.R. 21 giugno 1986, n. 917/1986; R.D.L. n. 652/1939, conv. nella legge 1249/1939; l. n. 154 del 1998» e lamenta che la Commissione tributaria regionale, con mero richiamo per relationem alla pronuncia di primo grado, abbia disatteso «le argomentazioni defensionali» dell’Ufficio circa lalegittimità dell’atto impugnato; 1.2. le doglianze sono inammissibili; 1.3. in primo luogo, va ribadito che la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (cfr. Cass. 15/6/2018, n. 15879); 1.4. va inoltre evidenziato che il denunciato vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; 1.5. nel caso in esame, è stato invece sostanzialmente prospettato un error in procedendo per essersi limitata la Commissione tributaria regionale a condividere il merito della decisione di primo grado, senza tener conto delle censure dell’appellante circa il rigetto delle proprie «argomentazioni defensionali» da parte del Giudice di prime cure; 1.6. non è tuttavia possibile una diversa qualificazione della censura in coerenza con il principio di diritto secondo il quale «l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato» (cfr. Cass. Sez. U, n. 17931 del 24/07/2013; Cass. n. 4036 del 20/02/2014; Cass. n. 26310 del 07/11/2017), poiché la doglianza è articolata esclusivamente sulla censura di violazione di legge, mentre è assente ogni univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla violazione del citato art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992; 2.1. con il secondo motivo l’Agenzia denuncia nullità della sentenza impugnata ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. in violazione degli artt. 112 e 156 cod. proc. civ. e lamenta la mancanza, nella sentenza impugnata, di una «ricostruzione dell’iter logico giuridico» della decisione stante il mero rinvio per relationemalla pronuncia di primo grado; 2.2. la doglianza va parimenti disattesa; 2.3.in tema di ricorso per cassazione, la motivazione per relationem del giudice dell'appello non può ritenersi carente o apparente solo perché il giudice dichiara di condividere il merito della decisione di primo grado, ancorché si limiti a riconoscere le conclusioni e argomentazioni in fatto e in diritto della decisione impugnata (cfr. Cass. n. 21978 del 11/09/2018); 2.4. conseguentemente, nel rilevare l'insufficienza di una motivazione resa perrelationem alla pronuncia di primo grado, occorre assolvere l'onere di rendere il ricorso «specifico» ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., poiché la censura deve permettere al giudice di legittimità di identificare il tenore della motivazione, ritenuta carente, del primo giudice, e condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali (cfr. Cass. Sez. U. n. 7074 del 20/03/2017); 2.5. nel caso in esame, tuttavia, nell’illustrazione del motivo di ricorso si è certamente individuato il tenore della sentenza impugnata e di quella di primo grado, ma manca la specifica individuazione dell'atto di appello e dunque, la critica alla sentenza del primo giudice, non essendo stati in alcun modo trascritti, o riassunti, gli specifici motivi di gravame alla sentenza appellata, come puntualmente eccepito anche dalla controricorrente; 2.6. peraltro, è opportuno evidenziare che la Commissione tributaria regionale, nella sentenza impugnata, ha rilevato come l’Ufficio, nel proporre l’appello, aveva riproposto «le stesse argomentazioni rappresentate nel corso del giudizio di primo grado»; 2.7. il motivo, quindi, difetta di specificità ex art. 366, n. 4 e 6, cod. proc. civ. con conseguente inammissibilità della censura; 3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va respinto; 4. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 4.100,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti. Così deciso in Roma, nella camera di co