CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2025
Cassazione n. 06903/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia resa in data 9 novembre 2023 dal locale Tribunale in ordine ai reati a lui ascritti. Il ricorso consta di due motivi (violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla procedura relativa al procedimento adottato dal Questore di Napoli; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità). Entrambi i motivi sono manifestamente infondati: la sentenza impugnata ricorda (foglio 3) che l'imputato, già sanzionato ai sensi dell'art. 7, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in data 17 agosto 2019, con verbale divenuto definitivo, veniva sorpreso in data 11 novembre 2021 intento ad esercitare l'attività di parcheggiatore in assenza di qualsiasi autorizzazione; inoltre, già colpito da un provvedimento di allontanamento per la durata di mesi dodici del Questore di Napoli dall'area del Comune di Napoli, che comprendeva anche il piazzale [OSCURATO:PERSONA] (ove veniva rinvenuto esercitare l'anzidetta attività abusiva), notificatogli in data 9 novembre 2021 (la Corte territoriale correttamente evidenzia che, nel caso di specie, trattandosi di provvedimento DACUR semplice, della durata inferiore ad anni uno, non necessita di convalida del Gip), veniva nuovamente sorpreso proprio in quel piazzale intento ad esercitare l'attività di parcheggiatore in assenza della relativa licenza. La sentenza impugnata, dopo aver dato atto della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato in questione, ha adeguatamente illustrato come risulti altresì integrato l'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico (coscienza e volontà, da parte dell'imputato, di esercitare l'attività di parcheggiatore pur in assenza di qualsivoglia autorizzazione ed essendo a conoscenza delle precedenti violazioni per la medesima infrazione al codice della strada). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 novembre 2025 Il Consigliere esten