CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06719/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sanzioni amministrative sul ricorso (iscritto al N.R.G. 27863/2018) proposto, ai sensi dell'art. 348- ter c.p.c., da: [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. (P.I.: 12374510159), in persona del legale rappresentante-pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata "ex lege" presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, piazza Cavour; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (A.T.S.) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore generale pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, viale Tiziano, n. 108; - controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Pavia 1223/2015 (depositata il 13 ottobre 2015); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: s - che con ricorso ritualmente depositato nel 2015 la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Pavia, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 76/2015 con cui l'ASL di Pavia le aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 2.016,93, a titolo di sanzione e spese per la violazione prevista dall'art. 7, comma 1, del d. Igs. n. 151/2007, consistita nell'aver trasportato un bovino inidoneo al trasporto ai sensi dell'allegato 1 del citato d. Igs.; - che l'adìto Tribunale, con sentenza n. 1123/2015, rigettava l'opposizione, confermando l'impugnata ordinanza-ingiunzione; - che l'opponente [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & c. ha proposto - avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Pavia - ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., affidato a tre motivi, a cui ha resistito con controricorso l'Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) [OSCURATO:PERSONA], nella quale era confluita l'ASL della Provincia di Verona. Considerato che: - con il primo motivo la ricorrente ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione dell'art. 12 del d. Igs. n. 151/2007, dell'art. 1, comma 1 e 2, della L.R. Lombardia n. 98/1993 nonché degli artt. 17, comma 5, e 18 della legge n. 689/1981, avuto riguardo alla ritenuta inclusione, con la sentenza impugnata, del benessere animale nella materia igienico-sanitaria e, di conseguenza, alla individuazione dell'autorità titolare del potere sanzionatorio competente a ricevere il rapporto e ad emettere la relativa ordinanza-ingiunzione; - con la seconda censura la stessa ricorrente ha dedotto - sempre con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione dell'allegato 1 n. 1 e n. 3 lettera a), con riferimento all'art. 7, comma 1, del d. Igs. n. 151/2007, nella parte in cui prevede che si debbano tenere in considerazione il "viaggio previsto" e le "sofferenze addizionali"; Constatato che:il difensore costituito per la parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. ha depositato, in data 13 luglio 2022, dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio di cassazione ai sensi dell'art 390 c.p.c. sottoscritta dallo stesso difensore e dal legale rappresentante della medesima ricorrente, chiedendo la declaratoria di estinzione del presente giudizio, la quale risulta sottoscritta per accettazione anche dal rappresentante della controricorrente oltre che dal suo, che, pertanto, hanno dichiarato - ai sensi e per gli effetti dell'art. 390, comma 3, c.p.c. - di aderire alla rinuncia stessa; Ritenuto che: per effetto di tale evenienza processuale, non può che darsi atto dell'intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell'art. 391, comma 1, c.p.c., senza, inoltre, doversi provvedere sulle relative spese, ricadendosi nell'ipotesi prevista dal comma 4 dello stesso art. 391 c.p.c. e non sussistendo nemmeno le condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione per rituale rinuncia al ricorso. Così deciso nella c