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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 20062/2023

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lce al ricorso ricorrente contro Ministero dell’Interno– [OSCURATO:PERSONA] del Governo di Roma intimato avverso il decreto del Tribunale diLecce emesso all’udienza del 27 giugn o 2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2021 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 25 giugno 2020 ilPrefetto di Roma dispose l’allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità rumena) dal territorio dello Stato sul rilievo che:tale persona, allontanata dal territorio nazionale il 23 ottobre 2018, aveva fatto rientro in Italia prima che fosse decorso il termine previsto dal divieto di reingresso fissato con il citato decreto del 2018, in violazione dell’art. 20, comma 14, del d.lgs. n. 30 del 2007;la sentenza di condanna di tale persona emessa dal Tribunale di Roma il 2 ottobre 2019 per la commissione del delitto previsto da tale disposizione di legge non aveva disposto l’allontanamentodel condannato dal territorio dello Stato (atto allegato al ricorso).

Lo stesso giorno 25 giugno 2020 il Questore di Roma dispose che Stan fosse temporaneamente trattenuto, prima dell’esecuzione dell’espulsione, presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Brindisi-Restinco.2.

Con decreto emesso all’udienza del 27 giugno 2020 il Tribunale di Lecce convalidò il provvedimento di trattenimentoevidenziando che: l’atto “rispetta le previsioni di cui all’art. 20, comma 11 del D.Lgs. 6 febbraio 2007 n. 30 e all’art. 14 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286”; le esigenze di carattere familiare addotte da Stan “(problemi familiari con una madre cui inviare denaro), non giustificano la sua permanenza sul [OSCURATO:PERSONA]”; l’assenza negli atti della sentenza del giudice penale che avrebbe condannatoStan per il suo reingresso in Italia dopo il suo precedente allontanamentonon è rilevante in funzione della decisione sulla convalida del decreto di trattenimento in quanto il decreto del Questore ha come suo, necessario, presupposto il decreto di allontanamentoemesso dal Prefetto il 25 giugno 2020 (dal suo destinatario non impugnato) e non la sentenza del giudice penale.

3. Stan chiede la cassazione di tale decreto con ricorso contenente due motivi di impugnazione.

4. L’intimato Ministero dell’Interno – [OSCURATO:PERSONA] del Governo di Roma non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria con cui ha chiesto di partecipare all’udienza pubblica di discussione che dovesse essere fissata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente- richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea formatasi in tema di espulsione di cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione dal territorio di altro Stato membro disposta dalle auto rità di tale Stato – deduce , per le ragioni nell’atto illustrate,che il decreto impugnato è caratterizzato da violazione ovvero falsa applicazione dell’art. 27 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’U nione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

2. Con il secondo motivo il ricorrente censura il decreto impugnato per “omessa verifica dell’esistenza e legittimità del provvedimento presupposto”, in quanto: il provvedimento di allontanamento era manifestamente illegittimo “perchéemesso senza l’acquisizione in atti della sentenza che avrebbe condannato l’imputato per il suo ingresso in Italia dopo il precedente allontanamento”; il Tribunale di Lecce, omettendo di “verificare l’esistenza della presunta condanna e disporne l’acquisizione, si è limitato a convalidare la misura espulsiva incorrendo nello stesso errore del Prefetto”.

3. I due motivi sono da tra ttare congiuntamente in quanto l a tesi ad essi sottesa è che l’acquisizione della sentenza penale di condanna agli atti del giudizio di convalida del decreto di trattenimentosia rilevante ai fini della verifica di legittimità del provvedimento presupposto del trattenimento: ossia, il secondo decreto prefettizio di allontanamento del ricorrente dal territorio dello Stato emesso il 25 giugno 2020.

Per quanto qui specificamente interessa, l’art. 20 del d.lgs. n. 30 del 2007 (recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territoriodegli Stati membri) prevede:al comma 14, che : il destinatario (cittadino di Stato membro dell’Unione europea) di provvedimentodi allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso (il decreto di allontanamento prevede il divieto di reingresso entro un termine massimo fissato dal comma 10 dello stesso art. 20 ) è punito con la reclusione fino a due anni, nell’ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato (commi 7 e 9), ovvero fino a unanno, nelle altre ipotesi; il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell’allontanamento immediato con divieto direingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a diecianni; al comma16, che salvo che il giudice sostituisca la pena detentiva da lui determinata con la misura dell’allontanamento immediato, “è sempre adottato un nuovo provvedimento di allontanamento immediatamente esecutivo”.

I presupposti del decreto del Prefetto emesso in applicazionedell’art. 20, commi 14 e 16 del d.lgs. n. 30 del 2007 sono dunque: l’esistenza di un decreto di allontanamento dal territorio dello Stato di un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea; il rientro in Italia di tale persona prima che sia decorso il termine al divieto di rientro fissato dal decreto di allontanamento; il passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna per la commissione di tale delitto non contenente la sostituzione della reclusione con la misura dell’allontanamento immediato del condannato dal territorio dello Stato.

Il ricorrente non deduce di avere, nel giudizio di convalida, contestato la legittimità del decreto del Prefetto di Roma del 20 giugno 2020per mancanza di uno dei presupposti testé indicati,ma solo che era necessaria l’acquisizione agli atti del procedimento di convalida della sentenza di condanna (emessa dal Tribunale di Ro ma il 2 ottobre 2019) in tale decreto specificamente indicata.

Tale richiesta aveva dunque carattere meramente esplorativo, dal momento che il ricorrente non risulta avere indicato il motivo dell’acquisizione agli atti del giudizio di convalida della sentenza di condanna in discorso; come del resto può dedursianche dal contenuto del primo motivo di ricorso con cui sono sollevate questioni giuridiche di carattere generale, in alcun modo calibrate sul caso concreto.

Il ricorrente non spiegainfatti in alcun modo neppure nel ricorso le ragioni per cui il decreto di allontanamento in questionedovrebbe considerarsi manifestamente illegittimo (nel senso cheil sindacato giurisdizionale sul provvedimento di convalida del trattenimento dello straniero non deve essere limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell’adozione della misura indicate nell’art. 13, comma 4 bis, e 14, comma 1, del d.lgs. n.286 del 1998 ma deve essere esteso, oltre che all’esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo, anche alla verifica delle condizioni di manifesta illegittimità del medesimo, in quanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertàpersonale, cfr.: Cass. n. 17407 del 2014 ; Cass. n. 24415 del 2015; Cass. n. 378 del 2020).

Ilricorso è dunque da rigettare.4.

Non vi è obbligo di pronuncia sulle spese del presente giudizio in quanto la parte vittoriosa non ha svoltodifese.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 20 aprile 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lce al ricorso ricorrente contro Ministero dell’Interno– [OSCURATO:PERSONA] del Governo di Roma intimato avverso il decreto del Tribunale diLecce emesso all’udienza del 27 giugn o 2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2021 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 25 giugno 2020 ilPrefetto di Roma dispose l’allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità rumena) dal territorio dello Stato sul rilievo che:tale persona, allontanata dal territorio nazionale il 23 ottobre 2018, aveva fatto rientro in Italia prima che fosse decorso il termine previsto dal divieto di reingresso fissato con il citato decreto del 2018, in violazione dell’art. 20, comma 14, del d.lgs. n. 30 del 2007;la sentenza di condanna di tale persona emessa dal Tribunale di Roma il 2 ottobre 2019 per la commissione del delitto previsto da tale disposizione di legge non aveva disposto l’allontanamentodel condannato dal territorio dello Stato (atto allegato al ricorso). Lo stesso giorno 25 giugno 2020 il Questore di Roma dispose che Stan fosse temporaneamente trattenuto, prima dell’esecuzione dell’espulsione, presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Brindisi-Restinco.2. Con decreto emesso all’udienza del 27 giugno 2020 il Tribunale di Lecce convalidò il provvedimento di trattenimentoevidenziando che: l’atto “rispetta le previsioni di cui all’art. 20, comma 11 del D.Lgs. 6 febbraio 2007 n. 30 e all’art. 14 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286”; le esigenze di carattere familiare addotte da Stan “(problemi familiari con una madre cui inviare denaro), non giustificano la sua permanenza sul [OSCURATO:PERSONA]”; l’assenza negli atti della sentenza del giudice penale che avrebbe condannatoStan per il suo reingresso in Italia dopo il suo precedente allontanamentonon è rilevante in funzione della decisione sulla convalida del decreto di trattenimento in quanto il decreto del Questore ha come suo, necessario, presupposto il decreto di allontanamentoemesso dal Prefetto il 25 giugno 2020 (dal suo destinatario non impugnato) e non la sentenza del giudice penale. 3. Stan chiede la cassazione di tale decreto con ricorso contenente due motivi di impugnazione. 4. L’intimato Ministero dell’Interno – [OSCURATO:PERSONA] del Governo di Roma non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria con cui ha chiesto di partecipare all’udienza pubblica di discussione che dovesse essere fissata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente- richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea formatasi in tema di espulsione di cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione dal territorio di altro Stato membro disposta dalle auto rità di tale Stato – deduce , per le ragioni nell’atto illustrate,che il decreto impugnato è caratterizzato da violazione ovvero falsa applicazione dell’art. 27 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’U nione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. 2. Con il secondo motivo il ricorrente censura il decreto impugnato per “omessa verifica dell’esistenza e legittimità del provvedimento presupposto”, in quanto: il provvedimento di allontanamento era manifestamente illegittimo “perchéemesso senza l’acquisizione in atti della sentenza che avrebbe condannato l’imputato per il suo ingresso in Italia dopo il precedente allontanamento”; il Tribunale di Lecce, omettendo di “verificare l’esistenza della presunta condanna e disporne l’acquisizione, si è limitato a convalidare la misura espulsiva incorrendo nello stesso errore del Prefetto”. 3. I due motivi sono da tra ttare congiuntamente in quanto l a tesi ad essi sottesa è che l’acquisizione della sentenza penale di condanna agli atti del giudizio di convalida del decreto di trattenimentosia rilevante ai fini della verifica di legittimità del provvedimento presupposto del trattenimento: ossia, il secondo decreto prefettizio di allontanamento del ricorrente dal territorio dello Stato emesso il 25 giugno 2020. Per quanto qui specificamente interessa, l’art. 20 del d.lgs. n. 30 del 2007 (recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territoriodegli Stati membri) prevede:al comma 14, che : il destinatario (cittadino di Stato membro dell’Unione europea) di provvedimentodi allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso (il decreto di allontanamento prevede il divieto di reingresso entro un termine massimo fissato dal comma 10 dello stesso art. 20 ) è punito con la reclusione fino a due anni, nell’ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato (commi 7 e 9), ovvero fino a unanno, nelle altre ipotesi; il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell’allontanamento immediato con divieto direingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a diecianni; al comma16, che salvo che il giudice sostituisca la pena detentiva da lui determinata con la misura dell’allontanamento immediato, “è sempre adottato un nuovo provvedimento di allontanamento immediatamente esecutivo”. I presupposti del decreto del Prefetto emesso in applicazionedell’art. 20, commi 14 e 16 del d.lgs. n. 30 del 2007 sono dunque: l’esistenza di un decreto di allontanamento dal territorio dello Stato di un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea; il rientro in Italia di tale persona prima che sia decorso il termine al divieto di rientro fissato dal decreto di allontanamento; il passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna per la commissione di tale delitto non contenente la sostituzione della reclusione con la misura dell’allontanamento immediato del condannato dal territorio dello Stato. Il ricorrente non deduce di avere, nel giudizio di convalida, contestato la legittimità del decreto del Prefetto di Roma del 20 giugno 2020per mancanza di uno dei presupposti testé indicati,ma solo che era necessaria l’acquisizione agli atti del procedimento di convalida della sentenza di condanna (emessa dal Tribunale di Ro ma il 2 ottobre 2019) in tale decreto specificamente indicata. Tale richiesta aveva dunque carattere meramente esplorativo, dal momento che il ricorrente non risulta avere indicato il motivo dell’acquisizione agli atti del giudizio di convalida della sentenza di condanna in discorso; come del resto può dedursianche dal contenuto del primo motivo di ricorso con cui sono sollevate questioni giuridiche di carattere generale, in alcun modo calibrate sul caso concreto. Il ricorrente non spiegainfatti in alcun modo neppure nel ricorso le ragioni per cui il decreto di allontanamento in questionedovrebbe considerarsi manifestamente illegittimo (nel senso cheil sindacato giurisdizionale sul provvedimento di convalida del trattenimento dello straniero non deve essere limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell’adozione della misura indicate nell’art. 13, comma 4 bis, e 14, comma 1, del d.lgs. n.286 del 1998 ma deve essere esteso, oltre che all’esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo, anche alla verifica delle condizioni di manifesta illegittimità del medesimo, in quanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertàpersonale, cfr.: Cass. n. 17407 del 2014 ; Cass. n. 24415 del 2015; Cass. n. 378 del 2020). Ilricorso è dunque da rigettare.4. Non vi è obbligo di pronuncia sulle spese del presente giudizio in quanto la parte vittoriosa non ha svoltodifese. P.Q.M. rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 20 aprile 2021. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 20062/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris