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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 febbraio 2025

Cassazione n. 08177/2025

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liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18491/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres. p.t.; [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres. p.t., rappresentate e difese d all’avv.to [OSCURATO:PERSONA] , per procura in calce al ricorso; -controricorrenti- avverso la sentenzan. 480/2019della Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, pubblicata il21.10.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la Banca popolare di Pugl ia e [OSCURATO:SOCIETA] , chiedendo la condanna delle convenute alla restituzione del premio pagato, sulla base del contratto di assicurazione sulla vita denominato [OSCURATO:PERSONA] stipulato con Eurovita il 16.5.2007, avente come sottostante un’obbligazione emessa dalla banca islandese Kaupting HF e un’opzione emessa dalla banca SG, previo accertamento della nullità o annullabilità del contratto d’acquisto del prodotto suddetto (prospettato dalla banca intermediaria come un’assicurazione, ma che era in realtà un prodotto dinatura finanziaria) allegando il mancato rispetto del relativo contratto-quadro.

Con sentenza del 10.2.17, il Tribunale dichiarava la nullità del detto contratto stipulato dall’attore, condannando Eurovita e le altre due convenute a restituire in solido la somma complessiva di euro 26.018,63, pari all’importo del premio versato, decurtato dalla cedola nelle more riscossa.

Consentenza del 21.10.2019, la Corte territoriale accoglieva l’appello proposto, avverso la suddetta sentenza, dalla banca e da Eurovita e, in riforma della sentenza appellata, rigettava le domande proposte dal Verga, osservando che: premesso che le polizze unit linked e index linked erano previste dall’art. 2 d.lgs. 209/2005, tra le assicurazioni sulla vita, ma ritenute nel contempo quali prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, l’attore non aveva provato di aver conferito alla banca l’incarico di svolgere per lui l’attività di servizi d’investimento finanziario, né che tale incarico lo avesse conferito la società assicuratrice alla banca, limitandosi ad allegare che quest’ultima gli aveva proposto di comprare la polizza assicurativa; data tale mancata prova era da ritenere che la banca si fosse limitata a trattare per conto della società d’assicurazione la conclusione del contratto di assicurazione e a far sottoscrivere al cliente la polizza per cui è causa; ne conseguiva che non era richiesta la stipula del contratto-quadro, né era applicabile l’art. 21 TUF e la normativa regolamentare d’attuazione, in quanto norme applicabili solo nell’ipotesi di svolgimento da parte del soggetto abilitato di attività e servizi d’investimento per conto del cliente investitore; pertanto, anche a voler ipotizzare la natura finanziaria della polizza, in mancanza del suddetto incarico alla banca da parte dell’attore, le suddette norme non erano applicabili; in ordine alle altre domande (risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale; risoluzione per inadempimento), che il Tribunale aveva ritenuto assorbite, la parte attrice non le aveva riproposte, come suo onere, ex art. 346 cpc, limitandosi nella comparsa di risposta a richiamare le difese e le argomentazioni già articolate in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con quattro motivi.Eurovita e la banca resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 1, c. 5, 21, 23, 25bis, d.lgs. n. 58/98, in quanto, vertendosi in materia di prodotti assicurativi a contenuto finanziario, sussisteva l’obbligo a carico dell’intermediario di far sottoscrivere al cliente il contratto-quadro, oltre al singolo contratto relativo all’acquisto del prodotto assicurativo.

Il secondo motivo deduce l’omesso esame di fatto decisivo per non aver la Corte d’appello considerato la lettera raccomandata del 20.10.2010- nella quale l’impresa assicurativa affermava che “malgrado l’incaricato dell’istituto collocatore lo avesse informato dei principali motivi d’inadeguatezza”- il fascicolo informativo in atti ove veniva indicato “il conto corrente intestato a Eurovita intrattenuto presso l’istituto collocatore del contratto”, e gli scritti difensivi di controparte (con riguardo all’atto di costituzione laddove era dedotto che la banca aveva collocato il prodotto, conformandosi all’art. 109 dlgs 174/95), così omettendo di esaminare il rilievo che la banca, avendo collocato come intermediaria il prodotto di Eurovita, aveva reso un servizio d’investimento e, come tale, soggetto all’obbligo della forma scritta del contratto quadro ex art. 23 Tuf.

Il ricorrente lamenta dunque che tale omissione non aveva consentito d’accertare che il servizio d’investimento del prodotto era stato prestato direttamente da Eurovita quale intermediaria del cliente sottoscrittore.

Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 2697 cc, e 115 cpc, per aver la Corte territoriale ritenuto non provato l’avvenuto incarico conferito dal cliente alla banca o da parte di quest’ultima in capo all’impresa assicuratrice, che invece era desumibile dai documenti acquisiti e dalla non contestazione circa la collocazione del prodotto finanziario.

Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 1895, 1421, cc, per aver la Corte d’appelloomesso di rilevare d’ufficio la nullità della polizza index linkedper mancanza d’assunzione di alcun rischio demografico dell’impresa assicuratrice, considerando che la polizza in questione, pur avendo natura mista (finanziaria ed assicurativa) era comunque soggetta ai principi civilistici, del codice dell’assicurazioni e delle norme secondarie in materia.

Nella specie, era rimarcato il fatto che il contratto non prevedeva la garanzia del capitale.

Il primo motivo è inammissibile.

La motivazione del giudicedi merito afferma che l’originario attore non avrebbe dedotto e provato lo svolgimento, da parte della banca, di una attività riconducibile al quinto comma dell’articolo 1 del Tuf.

Secondo tale norma, per "servizi e attività di investimento" si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari: a) negoziazione per conto proprio;b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; c - bis) collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;d) gestione di portafogli; e) ricezione e trasmissione di ordini; f) consulenza in materia di investimenti; g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;g- bis) gestione di sistemi organizzati di negoziazione.

Ora, la doglianza è inammissibile perché, lungi dal misurarsi con il significato e la portata applicativa delle norme richiamate in rubrica, contrasta l’accertamento di merito svolto dalla Corte d’appello sulla base, essenzialmente, della considerazione che «costituiva circostanza pacifica e non contestata il fatto che la banca avesse operato nel caso concreto come intermediario finanziario dell’impresa di assicurazione, prestando in favore della quale il servizio di collocamento, di cui all’art. 1 comma 5,Tuf».

Ma tale formulazione non può essere considerata una corretta esplicitazione delmotivo, poiché non contiene una chiara denunzia di violazione di legge; né è sufficiente, a tal fine, dedurre chesussisteva l’obbligo da parte dell’intermediario di far sottoscrivere dal cliente il contratto-quadro oltre al singolo contratto avente ad oggetto l’acquisto del prodotto assicurativo, per la violazione della norma imperativa di cui all’art. 23 Tuf, in quanto la critica, appunto, non si confronta espressamente con la ratio decidendi, vertente sul mancato conferimento dell’incarico d’intermediazione mobiliare.

Il secondo mezzo è parimenti inammissibile; al di là del rilievo che esso non ha ad oggetto un fatto storico, ma la mancata considerazione di elementi istruttori- il che lo colloca di per sé al di fuori dell’ambito di applicazione del numero 5 dell’articolo 360 c.p.c.- è comunque assorbente la considerazione che il fatto oggetto del contendere, e cioè lo svolgimento da parte della banca di un’attività riconducibile al quinto comma dell’articolo 1 del testo unico della finanza, è stato esaminato dalla Corte d’appello, tant’è che essa ha escluso che detto svolgimento avesse avuto luogo.

Il terzo mezzo è inammissibile.

Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte- cui il collegio intende dare continuità- i l ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi divalutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delleprove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare ilmerito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e lavalutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., n. 32505/2023; n. 10927/2024; n. 9097/2017).

Nella specie, il ricorrente contesta la motivazione della Corte d’appello circa la mancata prova del conferimento dell’incarico in questione, ritenuta erronea, contrapponendo ad essa una diversa ricostruzione e valutazione degli elementi probatori acquisiti.

Il quarto mezzo è, infine, del pariinammissibile perché concerne una circostanza che non emerge dalla sentenza impugnata e dunque del tutto nuova, ossia l’ asserita mancanza di assunzione del rischio demografico da parte della compagnia di assicurazione.Al riguardo, va soggiunto che non sarebbe comunque configurabile una rilevabilità d’ufficio dell’asserita nullità, giacché occorrerebbe un accertamento di merito in ordine alla circostanza dedotta evidentemente incompatibile in questa sede.

Invero, lenullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di talerilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti e, inoltre, le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi (Cass., n. 20713/2023; n. 28983/2023).

Nel caso concreto, non risultano allegazioni specifiche afferenti alla questione del richiamato “rischio demografico”, in ordine alla questione che sarebbe dirimente per qualificare il negozio invocato come contratto d‘assicurazione, riguardo al carattere irrisorio o meno dell’indennizzo da versare in caso di morte dell’assicurato, come desumibile dalla giurisprudenza di questa Corte (v.

Cass., n. 21022/2024).

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 3.200,00 di cui 200,00 per esborsi- oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18491/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres. p.t.; [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres. p.t., rappresentate e difese d all’avv.to [OSCURATO:PERSONA] , per procura in calce al ricorso; -controricorrenti- avverso la sentenzan. 480/2019della Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, pubblicata il21.10.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la Banca popolare di Pugl ia e [OSCURATO:SOCIETA] , chiedendo la condanna delle convenute alla restituzione del premio pagato, sulla base del contratto di assicurazione sulla vita denominato [OSCURATO:PERSONA] stipulato con Eurovita il 16.5.2007, avente come sottostante un’obbligazione emessa dalla banca islandese Kaupting HF e un’opzione emessa dalla banca SG, previo accertamento della nullità o annullabilità del contratto d’acquisto del prodotto suddetto (prospettato dalla banca intermediaria come un’assicurazione, ma che era in realtà un prodotto dinatura finanziaria) allegando il mancato rispetto del relativo contratto-quadro. Con sentenza del 10.2.17, il Tribunale dichiarava la nullità del detto contratto stipulato dall’attore, condannando Eurovita e le altre due convenute a restituire in solido la somma complessiva di euro 26.018,63, pari all’importo del premio versato, decurtato dalla cedola nelle more riscossa. Consentenza del 21.10.2019, la Corte territoriale accoglieva l’appello proposto, avverso la suddetta sentenza, dalla banca e da Eurovita e, in riforma della sentenza appellata, rigettava le domande proposte dal Verga, osservando che: premesso che le polizze unit linked e index linked erano previste dall’art. 2 d.lgs. 209/2005, tra le assicurazioni sulla vita, ma ritenute nel contempo quali prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, l’attore non aveva provato di aver conferito alla banca l’incarico di svolgere per lui l’attività di servizi d’investimento finanziario, né che tale incarico lo avesse conferito la società assicuratrice alla banca, limitandosi ad allegare che quest’ultima gli aveva proposto di comprare la polizza assicurativa; data tale mancata prova era da ritenere che la banca si fosse limitata a trattare per conto della società d’assicurazione la conclusione del contratto di assicurazione e a far sottoscrivere al cliente la polizza per cui è causa; ne conseguiva che non era richiesta la stipula del contratto-quadro, né era applicabile l’art. 21 TUF e la normativa regolamentare d’attuazione, in quanto norme applicabili solo nell’ipotesi di svolgimento da parte del soggetto abilitato di attività e servizi d’investimento per conto del cliente investitore; pertanto, anche a voler ipotizzare la natura finanziaria della polizza, in mancanza del suddetto incarico alla banca da parte dell’attore, le suddette norme non erano applicabili; in ordine alle altre domande (risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale; risoluzione per inadempimento), che il Tribunale aveva ritenuto assorbite, la parte attrice non le aveva riproposte, come suo onere, ex art. 346 cpc, limitandosi nella comparsa di risposta a richiamare le difese e le argomentazioni già articolate in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con quattro motivi.Eurovita e la banca resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 1, c. 5, 21, 23, 25bis, d.lgs. n. 58/98, in quanto, vertendosi in materia di prodotti assicurativi a contenuto finanziario, sussisteva l’obbligo a carico dell’intermediario di far sottoscrivere al cliente il contratto-quadro, oltre al singolo contratto relativo all’acquisto del prodotto assicurativo. Il secondo motivo deduce l’omesso esame di fatto decisivo per non aver la Corte d’appello considerato la lettera raccomandata del 20.10.2010- nella quale l’impresa assicurativa affermava che “malgrado l’incaricato dell’istituto collocatore lo avesse informato dei principali motivi d’inadeguatezza”- il fascicolo informativo in atti ove veniva indicato “il conto corrente intestato a Eurovita intrattenuto presso l’istituto collocatore del contratto”, e gli scritti difensivi di controparte (con riguardo all’atto di costituzione laddove era dedotto che la banca aveva collocato il prodotto, conformandosi all’art. 109 dlgs 174/95), così omettendo di esaminare il rilievo che la banca, avendo collocato come intermediaria il prodotto di Eurovita, aveva reso un servizio d’investimento e, come tale, soggetto all’obbligo della forma scritta del contratto quadro ex art. 23 Tuf. Il ricorrente lamenta dunque che tale omissione non aveva consentito d’accertare che il servizio d’investimento del prodotto era stato prestato direttamente da Eurovita quale intermediaria del cliente sottoscrittore. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 2697 cc, e 115 cpc, per aver la Corte territoriale ritenuto non provato l’avvenuto incarico conferito dal cliente alla banca o da parte di quest’ultima in capo all’impresa assicuratrice, che invece era desumibile dai documenti acquisiti e dalla non contestazione circa la collocazione del prodotto finanziario. Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 1895, 1421, cc, per aver la Corte d’appelloomesso di rilevare d’ufficio la nullità della polizza index linkedper mancanza d’assunzione di alcun rischio demografico dell’impresa assicuratrice, considerando che la polizza in questione, pur avendo natura mista (finanziaria ed assicurativa) era comunque soggetta ai principi civilistici, del codice dell’assicurazioni e delle norme secondarie in materia. Nella specie, era rimarcato il fatto che il contratto non prevedeva la garanzia del capitale. Il primo motivo è inammissibile. La motivazione del giudicedi merito afferma che l’originario attore non avrebbe dedotto e provato lo svolgimento, da parte della banca, di una attività riconducibile al quinto comma dell’articolo 1 del Tuf. Secondo tale norma, per "servizi e attività di investimento" si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari: a) negoziazione per conto proprio;b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; c - bis) collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;d) gestione di portafogli; e) ricezione e trasmissione di ordini; f) consulenza in materia di investimenti; g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;g- bis) gestione di sistemi organizzati di negoziazione. Ora, la doglianza è inammissibile perché, lungi dal misurarsi con il significato e la portata applicativa delle norme richiamate in rubrica, contrasta l’accertamento di merito svolto dalla Corte d’appello sulla base, essenzialmente, della considerazione che «costituiva circostanza pacifica e non contestata il fatto che la banca avesse operato nel caso concreto come intermediario finanziario dell’impresa di assicurazione, prestando in favore della quale il servizio di collocamento, di cui all’art. 1 comma 5,Tuf». Ma tale formulazione non può essere considerata una corretta esplicitazione delmotivo, poiché non contiene una chiara denunzia di violazione di legge; né è sufficiente, a tal fine, dedurre chesussisteva l’obbligo da parte dell’intermediario di far sottoscrivere dal cliente il contratto-quadro oltre al singolo contratto avente ad oggetto l’acquisto del prodotto assicurativo, per la violazione della norma imperativa di cui all’art. 23 Tuf, in quanto la critica, appunto, non si confronta espressamente con la ratio decidendi, vertente sul mancato conferimento dell’incarico d’intermediazione mobiliare. Il secondo mezzo è parimenti inammissibile; al di là del rilievo che esso non ha ad oggetto un fatto storico, ma la mancata considerazione di elementi istruttori- il che lo colloca di per sé al di fuori dell’ambito di applicazione del numero 5 dell’articolo 360 c.p.c.- è comunque assorbente la considerazione che il fatto oggetto del contendere, e cioè lo svolgimento da parte della banca di un’attività riconducibile al quinto comma dell’articolo 1 del testo unico della finanza, è stato esaminato dalla Corte d’appello, tant’è che essa ha escluso che detto svolgimento avesse avuto luogo. Il terzo mezzo è inammissibile. Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte- cui il collegio intende dare continuità- i l ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi divalutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delleprove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare ilmerito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e lavalutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., n. 32505/2023; n. 10927/2024; n. 9097/2017). Nella specie, il ricorrente contesta la motivazione della Corte d’appello circa la mancata prova del conferimento dell’incarico in questione, ritenuta erronea, contrapponendo ad essa una diversa ricostruzione e valutazione degli elementi probatori acquisiti. Il quarto mezzo è, infine, del pariinammissibile perché concerne una circostanza che non emerge dalla sentenza impugnata e dunque del tutto nuova, ossia l’ asserita mancanza di assunzione del rischio demografico da parte della compagnia di assicurazione.Al riguardo, va soggiunto che non sarebbe comunque configurabile una rilevabilità d’ufficio dell’asserita nullità, giacché occorrerebbe un accertamento di merito in ordine alla circostanza dedotta evidentemente incompatibile in questa sede. Invero, lenullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di talerilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti e, inoltre, le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi (Cass., n. 20713/2023; n. 28983/2023). Nel caso concreto, non risultano allegazioni specifiche afferenti alla questione del richiamato “rischio demografico”, in ordine alla questione che sarebbe dirimente per qualificare il negozio invocato come contratto d‘assicurazione, riguardo al carattere irrisorio o meno dell’indennizzo da versare in caso di morte dell’assicurato, come desumibile dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass., n. 21022/2024). Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 3.200,00 di cui 200,00 per esborsi- oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con
Sentenza Cassazione n. 08177/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris