CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 gennaio 2024
Cassazione n. 03344/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13938/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' PASQUALINO –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore e domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende –controricorrente – Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] – Azione ripetizione trattenute indebite – Prescrizione –[OSCURATO:PERSONA] – Notifica citazione – Effetto interruttivo R.G.N. 13938/2018 Ud. 12/01/2024CC Sez. SL- R.G. 13938/2018 – CC 12/01/2024 - Pagina nr. 2 di 10 avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1713/2017 depositata il 28/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12/01/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1713/2017 del 28 ottobre 2017, la Corte d’appello di Catanzaro, nella regolare costituzione dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l’appello proposto dal MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, la quale aveva condannato l’appellante a corrispondere al medesimo [OSCURATO:PERSONA] l’importo di € 6.033,77 a titolo di trattenute non dovute sugli stipendi mensili, nonché l’importo di € 35.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva convenuto [OSCURATO:PERSONA] – cui poi era subentrato ope legis il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE [OSCURATO:PERSONA] -lamentando l’illegittimità di ritenute stipendiali applicate per essersi lo stesso ricorrente assentato dal servizio presso [OSCURATO:PERSONA] per ricoprire la carica di Presidente del Comitato di Gestione dell’USSL n. 8 senza autorizzazione. Di tali ritenute [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto la illegittimità, invocando a proprio favore la sentenza del TAR Calabria n. 389/1988, con la quale era stato annullato il provvedimento che aveva disposto il recupero retroattivo da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte d’appello ha, in primo luogo, disatteso l’eccezione di improcedibilità dell’appello per mancata notifica del medesimo nel termine assegnato dalla Corte, rilevando che non vi era prova del fatto che la Cancelleria avesse provveduto alla comunicazione dell’originario decreto di fissazione all’indirizzo di posta elettronica certificata Sez. SL- R.G. 13938/2018 – CC 12/01/2024 - Pagina nr. 3 di 10 dell’Avvocatura dello Stato, dovendosi invece escludere che potesse costituire valida comunicazione il mero deposito del decreto medesimo in cancelleria, ed ha quindi concluso che correttamente, all’esito del rinvio ex art. 348 c.p.c. per mancata comparizione delle parti, era stato concesso all’appellante un nuovo termine per provvedere alla notifica del gravame. La Corte d’appello, poi, ha accolto il motivo di gravame con il quale si impugnava la decisione di prime cure nella parte in cui non si era pronunciata sull’eccezione di prescrizione sollevata dal MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE [OSCURATO:PERSONA], affermando la fondatezza dell’eccezione. A tal fine, la Corte territoriale ha ricostruito lo sviluppo complessivo del giudizio, rammentando che: − [OSCURATO:PERSONA] aveva originariamente notificato in data 9 maggio 1994 atto di citazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] instaurando giudizio che era stato definito in primo grado con sentenza n. 1649/2004; − detta sentenza, tuttavia, era stata annullata dalla Corte d’appello di Catanzaro con sentenza n. 589/2010 per vizio di notifica, non essendo stata la domanda introduttiva notificata al MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE [OSCURATO:PERSONA] il quale, all’epoca di instaurazione del giudizio, era già subentrato ope legis ad [OSCURATO:PERSONA], nelle more soppressa; − il giudizio era stato poi riassunto , con atto notificato il 20 dicembre 2010, innanzi al Tribunale di Catanzaro, il quale aveva pronunciato la sentenza poi oggetto dell’appello al vaglio della Corte territoriale. Sulla scorta di tale ricostruzione, la Corte territoriale ha osservato che, da un lato, non vi era prova dell’esistenza di alcun atto interruttivo Sez. SL- R.G. 13938/2018 – CC 12/01/2024 - Pagina nr. 4 di 10 inoltrato ad [OSCURATO:PERSONA] prima della sua soppressione successivamente alla sentenza del TAR Calabria n. 389/1988 –tale effetto non potendo essere ricondotto alla notifica dell’originario atto di citazione in data 9 maggio 1994, in quanto a quella data l’Ente era stato soppresso – e, dall’altro lato, non constava l’esistenza di alcun atto interruttivo inoltrato a MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE [OSCURATO:PERSONA] prima della notifica dell’atto di riassunzione in data 20 dicembre 2010. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro ricorre [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la: “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 435, 291 e 421 c.p.c. interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma 2); violazione e falsa applicazione dell’art. 164 c.p.c. Carenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione errata applicazione dell’art. 16 del DM 44/2011 in combinato disposto dell’art. 16 del DL 179/2012 (convertiro [sic] in legge 221/12)”. Il ricorso impugna la decisione della Corte d’appello nella parte in cui la stessa ha affermato la ritualità della concessione al MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE [OSCURATO:PERSONA] di un nuovo termine per la notifica dell’appello, argomentando che: Sez. SL- R.G. 13938/2018 – CC 12/01/2024 - Pagina nr. 5 di 10 − la concessione di tale termine era ingiustificata a fronte della pregressa radicale omissione della notifica, in quanto quest’ultima aveva determinato la decadenza dell’appellante e l’improcedibilità dell’appello; − la Corte territoriale avrebbe omesso di rilevare che dagli atti del processo telematico la comunicazione in cancelleria del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza risultava essere stata ritirata dall’appellante; − l’omessa comunicazione del decreto alla PEC dell’Avvocatura dello Stato risultava conforme al combinato disposto degli artt. 15, D.M. 44/2011 e 16, D.L. n. 179/2012. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, testualmente: “Errore in procedendo ex art. 360 n. 3-4-5 c.p.c. per violazione di norma di diritto in relazione all’art. 11 disp. prel. c.c. con riferimento all’art. 19, comma 1-2 del decreto legislativo 3 aprile 1993 n. 96, per come modificato dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni nonché dell’art. 2943 c.c. per l’errata indicazione della mancanza di atti interruttivi della prescrizione decennale e quinquennale e/o per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c.”. Il ricorso richiama il disposto di cui all’art. 19, D.Lgs. n. 96/1993 - che ha previsto la nomina di un [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ed il suo subentro nei rapporti giuridici facenti capo all’Agenzia - risultando poi modificato – con perdita della le gittimazione del Commissario medesimo e subentro del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE [OSCURATO:PERSONA] –solo con la successiva modifica apportata dal D.L. n. 32/1995 con decorrenza dal 9 febbraio 1995. Sez. SL- R.G. 13938/2018 – CC 12/01/2024 - Pagina nr. 6 di 10 Deduce, quindi, che la notifica dell’originario atto di citazione in data 9 maggio 1994 alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sarebbe risultata idonea ad interrompere la prescrizione anche nei confronti del subentrante MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente, poi, rileva ulteriormente che il termine di prescrizione si sarebbe interrotto anche per effetto della notifica al MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE [OSCURATO:PERSONA] della prima decisione del Tribunale nel 2004, come suffragato dal fatto che lo stesso MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE [OSCURATO:PERSONA] avrebbe impugnato, sempre nel 2004, tale decisione, ottenendone l’annullamento. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Il motivo, infatti, non appare conforme alla regola di specificità e completezza di cui all’art. 366 c.p.c., in quanto omette radicalmente la riproduzione anche solo dei minimi passaggi essenziali degli atti processuali sulla cui scorta dovrebbe procedersi alla verifica di fondatezza della doglianza, tenuto anche conto dei principi stabiliti da Cass. Sez. L - Ordinanza n. 14839 del 07/06/2018 e Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27375 del 29/12/2016. Parte ricorrente, infatti, non solo ha omesso di riprodurre, anche solo in parte,il provvedimento con cui la Corte d’appello ha autorizzato l’allora appellante a procedere ad una seconda notifica; non solo ha proceduto ad una sommaria ed apodittica ricostruzione dei fondamentali passaggi processuali, senza fornirli di adeguato riscontro testuale; ma anche ha prodotto –a suffragio della tesi per cui l’odierno controricorrente era comunque venuto a conoscenza del provvedimento di fissazione dell’udienza – l a “stampata” di una mera “schermata” dei dati telematici del fascicolo, priva dell’attestazione di conformità. 3. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato. Sez. SL- R.G. 13938/2018 – CC 12/01/2024 - Pagina nr. 7 di 10 Come dedotto dal ricorrente e peraltro attestato dalla stessa decisione impugnata, l’atto di citazione innanzi il Tribunale di Cosenza che, in data 9 maggio 1994, diede origine al presente giudizio venne notificato all’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nella persona della [OSCURATO:PERSONA]. Contrariamente a quanto opinato nella decisione impugnata, è da ritenere che tale notifica sia stata in ogni caso idonea a determinare l’effetto sostanziale dell’interruzione della prescrizione, al di là del profilo strettamente processuale che ha poi dato origine alla declaratoria di nullità della notifica medesima in quanto non effettuata presso l’Avvocatura dello Stato. Come dedotto dal ricorrente, infatti, alla data di detta notifica l’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non poteva ritenersi definitivamente e totalmente soppressa, dal momento che la stessa si trovava, invece, in una specifica fase liquidatoria con il subentro nella gestione di un Commissario liquidatore. Il D.Lgs. 3aprile 1993, n. 96 ( “Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della L. 19 dicembre 1992, n. 488”), infatti, nel prevedere la cessazione dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno come disciplinato dal testo unico delle leggi sul Mezzogiorno(art. 1), stabilì al proprio art. 19 che, a decorrere dal 15 aprile 1993 , venisse nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un commissario liquidatore per l'[OSCURATO:PERSONA](comma 1), a favore del quale – nella formulazione anteriore alle modifiche apportate con D.L. 8 febbraio 1995, n. 32 (conv. con L. n. 104/1995) – era previsto il subentro “nei rapporti giuridici e finanziari già facenti capo al Sez. SL- R.G. 13938/2018 – CC 12/01/2024 - Pagina nr. 8 di 10 Dipartimento e all'Agenzia”(comma 2) sino al momento in cui – con il già citato D.L. 8 febbraio 1995, n. 32–quest’ultima specifica previsione venne soppressa, seppur con contestuale attribuzione al commissario del compito di “liquidare i rapporti giuridici facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia già formalmente definiti alla data del 15 aprile 1993 e (…) definire i rapporti pendenti che le amministrazioni competenti, anche di intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, indicheranno come indilazionabili”. Alla luce di dette previsioni è da ritenere che il [OSCURATO:PERSONA], al momento della notifica dell’atto introduttivo, fosse subentrato, tra gli altri, nel rapporto oggetto tra [OSCURATO:PERSONA] e l’odierno ricorrente, e che pertanto la notifica medesima, ove dal Commissario ricevuta, fosse comunque idonea a determinare l’effetto interruttivo della prescrizione, pur essendo la stessa viziata sul piano (unicamente) processuale per non essere stata effettuata presso l’Avvocatura dello Stato. Questa Corte, infatti, ha costantemente affermato il principio per cui la domanda giudiziale invalida come atto processuale pu ò , nondimeno, valere come atto di costituzione in mora e quindi avere efficacia interruttiva della prescrizione, ogni qual volta sussistono in essa gli elementi necessari ed indispensabili che danno vita ad una richiesta scritta stragiudiziale di adempimento comunicata al debitore (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 124 del 08/01/2020 ; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 13070 del 25/05/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 22238 del 23/10/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13966 del 14/06/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4566 del 27/08/1985, per risalire sino alla remota Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2843 del 26/10/1963). A tale principio la decisione impugnata non si è, evidentemente, conformata, nel momento in cui ha automaticamente desunto Sez. SL- R.G. 13938/2018 – CC 12/01/2024 - Pagina nr. 9 di 10 dall’affermata nullità dell’originaria citazione anche la radicale inidoneità della citazione medesima a costituire richiesta scritta di adempimento, e, conseguentemente, idoneo atto interruttivo della prescrizione. La Corte territoriale, per contro, avrebbe dovuto verificare se la citazione del 9 maggio 1994 presentasse gli estremi sostanziali di un atto di interruzione della prescrizione, salve le eventuali ulteriori valutazioni connesse, da un lato, alla notifica – secondo il ricorrente avvenuta in data 13 dicembre 2004 - della sentenza di condanna di primo grado poi oggetto di impugnazione e successivo annullamento (cfr. Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 14148 del 08/07/2020) e, dall’altro lato, alla sussistenza o meno di un effetto interruttivo permanente connesso alla successiva riassunzione e prosecuzione del giudizio ( in relazione al quale vanno richiamati i non convergenti approdi di Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 13070 del 25/05/2018 ; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 18485 del 12/07/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11985 del 16/05/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3666 del 18/04/1996). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto in relazione al secondo motivo, inammissibile invece il primo, e la decisione impugnata deve essere conseguentemente cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, la quale, nel conformarsi ai principi qui richiamati, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità P. Q. M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo, cassa l'impugnata s