CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 47362/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di Pasquale CARRESE avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 9 aprile 2022 con la quale veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere per la partecipazione all'associazione mafiosa «clan Moccia» ex art. 416-bis cod. pen. (fino al 2019) e, in particolare, al sottogruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA] dedito ad attività estorsive nella zona di Casoria, territorio di competenza di quest'ultimo vertice associativo. La richiesta di riesame, che non contestava la partecipazione associative e le esigenze cautelari, aveva per oggetto unicamente l'inefficacia della misura per retrodatazione degli effetti al 20 novembre 2018, ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., data di esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa in data 2 novembre 2018 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli per il concorso nel tentativo aggravato e continuato di estorsione ex artt. 81, 110, 56, 629, secondo comma, in relazione all'art. 628, secondo comma, n. 1 e n. 3, 416-bis.1 cod. pen. (giugno\agosto 2017). Secondo la difesa, la precedente ordinanza cautelare, che si fondava sulle convergenti dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che aveva per oggetto fatti connessi in modo qualificato, conteneva già tutti gli elementi da cui doveva desumersi la partecipazione associativa oggetto della seconda ordinanza, mentre le sopraggiunte dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] erano irrilevanti, sotto il profilo denunciato, poiché le richiamate dichiarazioni erano già idonee a fondare il quadro cautelare. Tale prospettazione è stata respinta dal tribunale del riesame che ha evidenziato la permanenza del delitto associativo. 2. [OSCURATO:PERSONA] CARRESE, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla retrodatazione del termine di fase, in presenza di contestazioni a catena. In particolare, ad avviso del ricorrente: - è irrilevante che il reato associativo sia contestato in permanenza fin al 2019, mentre la vicenda estorsiva risale al giugno\agosto 2017, poiché proprio detto reato è indicativo della partecipazione all'associazione mafiosa, mentre la protrazione della partecipazione, trattandosi di reato permanente, non determina l'autonomia di detta condotta; - è errata la risposta fornita dal Tribunale di Napoli alla contestazione difensiva secondo la quale manca una delle tre forme di connessione qualificata, poiché il giudice della cautela si è limitato a escludere il vincolo della continuazione tra il reato oggetto della precedente ordinanza e quello associativo, vincolo mai prospettato dalla difesa; - vi è l'anteriore desumibilità dei fatti oggetto della seconda ordinanza cautelare, poiché i collaboratori di giustizia (Cinquegrana, Iovinella e [OSCURATO:PERSONA]) avevano già tratteggiato il ruolo associativo svolto dal ricorrente, come ampiamente illustrato in sede di riesame, ma il Tribunale non ha esaminato le deduzioni difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va anzitutto chiarito che il ricorso non contesta la permanenza della partecipazione associativa, pur dopo l'arresto di CARRESE per il concorso nel delitto di estorsione, questione che appare decisiva nell'ottica di verificare l'ipotesi della retrodatazione. 2.1. Ciò premesso, correttamente il Tribunale ha opposto la "non anteriorità" della condotta di partecipazione alla associazione di stampo mafioso rispetto alla consumazione delle condotte estorsive oggetto del primo titolo cautelare. Secondo un recente orientamento interpretativo (Sez.6, n.13568 del 29/11/2019 - dep. 2020, Alfano, Rv 278840), recentemente ribadito (Sez. 1, n. 20135 del 16/12/2020 - dep. 2021, Ciancio, Rv. 281283), in tema di contestazioni a catena, ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare disposta per il reato di associazione mafiosa, il provvedimento coercitivo che limita la libertà personale dell'indagato per il primo fatto di reato determina una mera presunzione relativa di non interruzione della condotta partecipativa, la protrazione della quale, in presenza di concrete allegazioni difensive, deve tuttavia essere desunta da concreti elementi dimostrativi.2.2. Nel caso in esame, come si è detto, la presunzione di non interruzione della condotta criminosa non ha trovato, in sede di merito, alcuna critica o l'indicazione di elementi contrari e idonei a smentirla, sicché il ricorso è inammissibile. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-t