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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 07915/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG C1,n • Ah, Ctiesvo e'-',TAPAC,\ -bet.

Ritenuto in fatto

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di affidamento in prova presentata da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta indimostrata la completa affidabilità dell'istante, tenuto conto degli esiti dell'osservazione della personalità condotta dall'equipe dell'istituto penitenziario e della protratta devianza del soggetto interessato.

2. Propone ricorso per Cassazione il difensore, che, con un solo motivo, censura sia la violazione dell'art. 47 ord. pen., non avendo il Tribunale rispettato i criteri elaborati dalla giurisprudenza per contestualizzare le nozioni di revisione critica e di affidabilità del soggetto, sia la mancanza di motivazione, avendo il giudice a quo omesso di valutare taluni elementi riguardanti la personalità del richiedente, e, in particolare, la collaborazione fornita dal ricorrente nel corso delle indagini ed il contegno sincero e responsabile da lui tenuto davanti al Tribunale di sorveglianza, informando dell'esistenza di un procedimento non risultante dai carichi pendenti.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto che. il ricorso venga dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

Considerato in diritto

1. L'impugnazione è stata proposta per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, avendo il ricorso aggredito con argomentazioni generiche e confutative le ragioni espresse dai giudici della sorveglianza.

2. Attraverso l'affidamento in prova al servizio sociale, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa.

Ai fini del predetto giudizio prognostico non possono, di per sé, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato.

Le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia, sia la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio- familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, Rv. 277924).

In questa analisi è indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del soggetto condannato, "attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva" (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, Nicolai, Rv. 278174).

2. Nel caso di specie, tali indicazioni esegetiche sono state soddisfatte, in quanto la valorizzazione delle pendenze penali e la relazione psicologica dell'esperto dell'UEPE hanno offerti elementi per affermare la sussistenza del rischio di recidiva, accentuato da una soltanto parziale e minimizzante ammissione di responsabilità.

Su tale base - non incisa dalle osservazioni del ricorrente - è stato congrua- mente motivato il rigetto della misura dell'affidamento in prova, rilevando il mancato riscontro di una reale motivazione ad uno strutturato percorso psicologico e la necessità di proseguire il lavoro trattamentale in vista del raggiungimento delle condizioni per l'ammissione all'invocata misura alternativa.

3. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1° febbraio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG C1,n • Ah, Ctiesvo e'-',TAPAC,\ -bet. Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di affidamento in prova presentata da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta indimostrata la completa affidabilità dell'istante, tenuto conto degli esiti dell'osservazione della personalità condotta dall'equipe dell'istituto penitenziario e della protratta devianza del soggetto interessato. 2. Propone ricorso per Cassazione il difensore, che, con un solo motivo, censura sia la violazione dell'art. 47 ord. pen., non avendo il Tribunale rispettato i criteri elaborati dalla giurisprudenza per contestualizzare le nozioni di revisione critica e di affidabilità del soggetto, sia la mancanza di motivazione, avendo il giudice a quo omesso di valutare taluni elementi riguardanti la personalità del richiedente, e, in particolare, la collaborazione fornita dal ricorrente nel corso delle indagini ed il contegno sincero e responsabile da lui tenuto davanti al Tribunale di sorveglianza, informando dell'esistenza di un procedimento non risultante dai carichi pendenti. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto che. il ricorso venga dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Considerato in diritto 1. L'impugnazione è stata proposta per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, avendo il ricorso aggredito con argomentazioni generiche e confutative le ragioni espresse dai giudici della sorveglianza. 2. Attraverso l'affidamento in prova al servizio sociale, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa. Ai fini del predetto giudizio prognostico non possono, di per sé, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. Le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia, sia la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio- familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, Rv. 277924). In questa analisi è indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del soggetto condannato, "attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva" (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, Nicolai, Rv. 278174). 2. Nel caso di specie, tali indicazioni esegetiche sono state soddisfatte, in quanto la valorizzazione delle pendenze penali e la relazione psicologica dell'esperto dell'UEPE hanno offerti elementi per affermare la sussistenza del rischio di recidiva, accentuato da una soltanto parziale e minimizzante ammissione di responsabilità. Su tale base - non incisa dalle osservazioni del ricorrente - è stato congrua- mente motivato il rigetto della misura dell'affidamento in prova, rilevando il mancato riscontro di una reale motivazione ad uno strutturato percorso psicologico e la necessità di proseguire il lavoro trattamentale in vista del raggiungimento delle condizioni per l'ammissione all'invocata misura alternativa. 3. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1° febbraio 2023
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