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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05532/2026

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5017/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale exlege; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso l’ordinanza di questa Corte n. 311/2024, depositata il 5/01/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente, formulando due motivi, ha proposto ricorso per revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 311/2024, depositata il 5/01/2024, che confermava la sentenza n. 1699/2021 della Corte d’appello di Bari, rigettando i due motivi di ricorso, perché l’asserita nullità dei provvedimenti di revoca della sospensione «avrebbe potuto essere fatta valere soltanto attraverso la tempestiva impugnazione delle predette ordinanze, mediante, alternativamente, l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. oppure il reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ., secondo che esse fossero state emesse nell’ambito dei giudizi di opposizione esecutiva o nell’ambito dell’originario procedimento cautelare, nel cui fascicolo le opposizioni esecutive erano state depositate», non rilevando la circostanza che la cancelleria avesse creato i fascicoli dei due procedimenti separati mediante fotocopiatura di atti già contenuti nel fascicolo del procedimento cautelare, perché essa non aveva esonerato la parte interessata dall’onere di proporre avverso le ordinanze di sospensione lo specifico mezzo di gravame per essi previsto, eventualmente previo ottenimento della necessaria rimessione in termini.

Era avvenuto che [OSCURATO:PERSONA], condannata al rilascio,in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], di un immobile in agro di Terlizzi, con titolo notificato con formula il 15.02.2006, con pedissequo atto di precetto, aveva proposto opposizione all’esecuzione ed anche agli atti esecutivi con due ricorsi, depositati nel fascicolo del provvedimento d’urgenza già iscritto al n.

RG 19080/2006, unitamente a due istanze di sospensione, entrambe accolte dal Giudice dell’esecuzione, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Successivamente, ritenuto inammissibile il ricorso d’urgenza, il Giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 19.09.06, aveva disposto la separazione delle due opposizioni dal procedimento principale e, per l’effetto, erano stati iscritti a ruolo due procedimenti con numeri di ruolo diversi: RG n. 19353/2006 e RG n. 19354/2006. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione aveva emesso, poi, due ordinanze di revoca dei due provvedimenti di sospensione del 3.04.2006 (l’una, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], quanto al procedimento RG n. 19353/2006 e l’altra, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], per il procedimento RG n. 19354/2006), con contestuale fissazione del termine per l’introduzione del giudizio di merito. [OSCURATO:PERSONA], per quanto ancora di rilievo in questa sede, aveva agito in giudizio,dapprima, dinanzi al Tribunale di Bari e , poi , dinanzi alla Corte d’appello di Bari, chiedendo l’accertamento dell’ultrattività del provvedimento di sospensione del 3 aprile 2006 ex art. 626 cod.proc.civ., sull’assunto che le revoche intervenute all’interno dei procedimenti (aventi RG n. 19353/06 ed RG n. 19354/06) scaturiti dalla trasformazione d’ufficio, non prevista dall’ordinamento, dell’originario procedimento, fossero illegittime; sia il giudice di primo grado (sentenza n. 1381/2018) sia quello d’appello (sentenza n. 1699/2021) avevano ritenuto, invece, che la mancata prosecuzione nel merito dei giudizi di opposizione, nei termini indicati con i provvedimenti del 17 e del 24 ottobre 2006, avesse comportato l’inefficacia di entrambi i procedimenti di opposizione e quindi anche dei provvedimenti provvisori.

Come si è detto questa Corte con l’ordinanza revocanda confermavala pronuncia n. 1699/2021 del giudice d’appello. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione accelerata del ricorso, prospettandone l’inammissibilità.

Avendo la ricorrente chiesto ritualmente e tempestivamente la decisione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis, 2° comma, cod. proc.civ., la trattazione dello stesso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo si denunzial’ errore nella lettura degli atti del giudizio, in relazione alla certificazione di cancelleria del 15/02/2007 e delle ordinanze di revoca del 16 e 24 ottobre 2006.

La ricorrente ripropone la tesi secondo cui la cancelleria del Tribunale aveva creato dei fascicoli clonati, ponendo in essere un’attività di carattere meramente materiale che rendeva impossibile utilizzare i suddetti fascicoli per emettere le ordinanze di revoca della sospensione. 2) Con il secondo motivo la ricorrente prospetta l’errore nella lettura degli atti del giudizio, in relazione alla sentenza del Tribunale di Trani n. 1381/2018 e della sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1699/2021.

Assume che questa Corte l’abbia ritenuta legittimata a chiedere la rimessione in termini in forza di una lettura fuorviante degli atti del processo di primo e di secondo grado, giacché si era formato il giudicato sulla permanenza del suo interesse a far valere la sussistenza della sospensione della esecuzione disposta con i decretidi cui si è detto. 3) I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, per evidenti ragioni di connessione, sono inammissibili.

Deve, innanzitutto, ribadirsi che: a) l'errore di fatto revocatorio ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita; b) detto errore deve annidarsi in una oggettiva disposizione da parte del Giudice di legittimità della ricostruzione fattuale siccome operata dalla sentenza d'appello o rappresentata dai documenti esaminabili (allorquando la Cassazione sia eccezionalmente giudice del fatto); c) l’errore deve riguardare un fatto che: i) non deve aver costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato, perché l'errore presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione; ii) deve presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; iii) non deve consistere in un vizio di sussunzione, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fattomedesimo (Cass. 6/09/2025, n. 24677).

Detto errore certamente non ricorre nel caso di specie.

Questa Corte, infatti, non ha affatto basato la statuizione di rigetto del ricorso della Rago sull’erronea lettura dei fatti di causa e degli atti processuali, perché ha disatteso la sua tesi circa l’ultrattività dell’ordinanza che aveva disposto in data 3 aprile 2006 la revoca dei provvedimenti di sospensione dell’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, affermando che avrebbe dovuto far valere l’asserita nullità delle ordinanze di revoca della sospensione, senza attribuire rilievo a quella che la ricorrente definisce clonazione dei fascicoli originali, e, quando ha aggiunto che se del caso la Rago avrebbe potuto chiedere di essere rimessa in termini, ha fatto implicito riferimento al principio più volte applicato da questa Corte secondo cui ciascuna parte del processo ha «l'onere sia di vigilare e di attivarsi, nei limiti dell'ordinaria diligenza, per acquisire presso la cancelleria notizia delle vicende processuali che la riguardano (…), sia quello di attivarsi per riscontrare gli errori, anche se contenuti in atti del giudice, immediatamente riconoscibili con minima diligenza (…) » ( v.

Cass.19/02/2019, n. 4868).

Come già rilevato dal Consigliere delegato «non si tratta di aver erroneamente supposto, in ottica revocatoria, come invece sostiene parte ricorrente, “l’esistenza di “ambiti” (opposizione e cautelare)… ad onta del fatto che il fascicolo cartaceo di ciascuno di quei procedimenti “clonati” aveva un preciso numero di ruolo, ed essi materialmente costituivano appunto due procedure a sé stanti”… ovvero di “aver rilevato erroneamente l’esistenza di ambiti processuali per le attività meramente materiali poste in essere dal Cancelliere su ordine del Giudice…attività che…non consentiva[no] nemmeno la sussistenza di un interesse ad impugnarli in tali ambiti”; così come non si tratta di aver erroneamente supposto, sempre in ottica revocatoria, come invece sostiene ancora parte ricorrente, “la sussistenza di “ambiti”…dentro i quali, con rimessione in termini, impugnare le ordinanze di revoca”».

Per completezza argomentativa va aggiunto che la ricorrente non coglie nel segno insistendo sul fatto di avere eccepito la nullità e l’abnormità delle due ordinanze revocatorie, perché un conto è avere eccepito la nullità dell’atto, ben altro averlo impugnato in via di azione: quando nell’ordinanza revocanda ha rilevato che «questa predicata nullità avrebbe potuto essere fatta valere soltanto attraverso la tempestiva impugnazione delle predette ordinanze, mediante, alternativamente, l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. oppure il reclamo ex art. 669 terdeciescod. proc. civ., secondo che esse fossero state emesse nell’ambito dei giudizi di opposizione esecutiva o nell’ambito dell’originario procedimento cautelare, nel cui fascicolo le opposizioni esecutive erano state depositate», la Corte ha inteso proprio affermare che la ricorrente avrebbe dovuto impugnarle con le modalità indicate, non essendo, a tal fine, sufficiente averne denunciato la nullità, nei termini riferiti.

Deve, dunque, confermarsi l'inammissibilità del ricorso, perché la revocazione non costituisce strumento d'impugnazione o di revisione delle valutazioni giuridiche della Corte di cassazione, avendo questa Corte reiteratamente avuto modo di chiarire che il combinato disposto dell'art. 391 biscod. proc. civ. e dell'art. 395 n.4 cod. proc. civ. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione; né, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost. , della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza e uropea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia (Cass., Sez.

Un., 11/04/2018, n. 8984 e successiva giurisprudenza conforme). 4) Per le ragioni esposte il ricorso è inammissibile. 5) Nulla deve essere liquidato per le spese del giudizio di cassazione, non avendo la resistente svolto attività difensiva in questa sede. 6) Essendo stato il ricorso deciso in conformità con la proposta di definizione accelerata, la ricorrente va condannata al pagamento in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, 4° comma, cod.proc. civ . , della somma che sarà indicata in dispositivo.

P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 96, 4° comma, cod.proc. civ., in favore della Cassa delle ammende.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente all’ufficio del merito competente dell'ulteriore importo a titolo di contributo u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5017/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale exlege; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso l’ordinanza di questa Corte n. 311/2024, depositata il 5/01/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente, formulando due motivi, ha proposto ricorso per revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 311/2024, depositata il 5/01/2024, che confermava la sentenza n. 1699/2021 della Corte d’appello di Bari, rigettando i due motivi di ricorso, perché l’asserita nullità dei provvedimenti di revoca della sospensione «avrebbe potuto essere fatta valere soltanto attraverso la tempestiva impugnazione delle predette ordinanze, mediante, alternativamente, l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. oppure il reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ., secondo che esse fossero state emesse nell’ambito dei giudizi di opposizione esecutiva o nell’ambito dell’originario procedimento cautelare, nel cui fascicolo le opposizioni esecutive erano state depositate», non rilevando la circostanza che la cancelleria avesse creato i fascicoli dei due procedimenti separati mediante fotocopiatura di atti già contenuti nel fascicolo del procedimento cautelare, perché essa non aveva esonerato la parte interessata dall’onere di proporre avverso le ordinanze di sospensione lo specifico mezzo di gravame per essi previsto, eventualmente previo ottenimento della necessaria rimessione in termini. Era avvenuto che [OSCURATO:PERSONA], condannata al rilascio,in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], di un immobile in agro di Terlizzi, con titolo notificato con formula il 15.02.2006, con pedissequo atto di precetto, aveva proposto opposizione all’esecuzione ed anche agli atti esecutivi con due ricorsi, depositati nel fascicolo del provvedimento d’urgenza già iscritto al n. RG 19080/2006, unitamente a due istanze di sospensione, entrambe accolte dal Giudice dell’esecuzione, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Successivamente, ritenuto inammissibile il ricorso d’urgenza, il Giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 19.09.06, aveva disposto la separazione delle due opposizioni dal procedimento principale e, per l’effetto, erano stati iscritti a ruolo due procedimenti con numeri di ruolo diversi: RG n. 19353/2006 e RG n. 19354/2006. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione aveva emesso, poi, due ordinanze di revoca dei due provvedimenti di sospensione del 3.04.2006 (l’una, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], quanto al procedimento RG n. 19353/2006 e l’altra, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], per il procedimento RG n. 19354/2006), con contestuale fissazione del termine per l’introduzione del giudizio di merito. [OSCURATO:PERSONA], per quanto ancora di rilievo in questa sede, aveva agito in giudizio,dapprima, dinanzi al Tribunale di Bari e , poi , dinanzi alla Corte d’appello di Bari, chiedendo l’accertamento dell’ultrattività del provvedimento di sospensione del 3 aprile 2006 ex art. 626 cod.proc.civ., sull’assunto che le revoche intervenute all’interno dei procedimenti (aventi RG n. 19353/06 ed RG n. 19354/06) scaturiti dalla trasformazione d’ufficio, non prevista dall’ordinamento, dell’originario procedimento, fossero illegittime; sia il giudice di primo grado (sentenza n. 1381/2018) sia quello d’appello (sentenza n. 1699/2021) avevano ritenuto, invece, che la mancata prosecuzione nel merito dei giudizi di opposizione, nei termini indicati con i provvedimenti del 17 e del 24 ottobre 2006, avesse comportato l’inefficacia di entrambi i procedimenti di opposizione e quindi anche dei provvedimenti provvisori. Come si è detto questa Corte con l’ordinanza revocanda confermavala pronuncia n. 1699/2021 del giudice d’appello. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione accelerata del ricorso, prospettandone l’inammissibilità. Avendo la ricorrente chiesto ritualmente e tempestivamente la decisione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis, 2° comma, cod. proc.civ., la trattazione dello stesso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo si denunzial’ errore nella lettura degli atti del giudizio, in relazione alla certificazione di cancelleria del 15/02/2007 e delle ordinanze di revoca del 16 e 24 ottobre 2006. La ricorrente ripropone la tesi secondo cui la cancelleria del Tribunale aveva creato dei fascicoli clonati, ponendo in essere un’attività di carattere meramente materiale che rendeva impossibile utilizzare i suddetti fascicoli per emettere le ordinanze di revoca della sospensione. 2) Con il secondo motivo la ricorrente prospetta l’errore nella lettura degli atti del giudizio, in relazione alla sentenza del Tribunale di Trani n. 1381/2018 e della sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1699/2021. Assume che questa Corte l’abbia ritenuta legittimata a chiedere la rimessione in termini in forza di una lettura fuorviante degli atti del processo di primo e di secondo grado, giacché si era formato il giudicato sulla permanenza del suo interesse a far valere la sussistenza della sospensione della esecuzione disposta con i decretidi cui si è detto. 3) I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, per evidenti ragioni di connessione, sono inammissibili. Deve, innanzitutto, ribadirsi che: a) l'errore di fatto revocatorio ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita; b) detto errore deve annidarsi in una oggettiva disposizione da parte del Giudice di legittimità della ricostruzione fattuale siccome operata dalla sentenza d'appello o rappresentata dai documenti esaminabili (allorquando la Cassazione sia eccezionalmente giudice del fatto); c) l’errore deve riguardare un fatto che: i) non deve aver costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato, perché l'errore presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione; ii) deve presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; iii) non deve consistere in un vizio di sussunzione, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fattomedesimo (Cass. 6/09/2025, n. 24677). Detto errore certamente non ricorre nel caso di specie. Questa Corte, infatti, non ha affatto basato la statuizione di rigetto del ricorso della Rago sull’erronea lettura dei fatti di causa e degli atti processuali, perché ha disatteso la sua tesi circa l’ultrattività dell’ordinanza che aveva disposto in data 3 aprile 2006 la revoca dei provvedimenti di sospensione dell’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, affermando che avrebbe dovuto far valere l’asserita nullità delle ordinanze di revoca della sospensione, senza attribuire rilievo a quella che la ricorrente definisce clonazione dei fascicoli originali, e, quando ha aggiunto che se del caso la Rago avrebbe potuto chiedere di essere rimessa in termini, ha fatto implicito riferimento al principio più volte applicato da questa Corte secondo cui ciascuna parte del processo ha «l'onere sia di vigilare e di attivarsi, nei limiti dell'ordinaria diligenza, per acquisire presso la cancelleria notizia delle vicende processuali che la riguardano (…), sia quello di attivarsi per riscontrare gli errori, anche se contenuti in atti del giudice, immediatamente riconoscibili con minima diligenza (…) » ( v. Cass.19/02/2019, n. 4868). Come già rilevato dal Consigliere delegato «non si tratta di aver erroneamente supposto, in ottica revocatoria, come invece sostiene parte ricorrente, “l’esistenza di “ambiti” (opposizione e cautelare)… ad onta del fatto che il fascicolo cartaceo di ciascuno di quei procedimenti “clonati” aveva un preciso numero di ruolo, ed essi materialmente costituivano appunto due procedure a sé stanti”… ovvero di “aver rilevato erroneamente l’esistenza di ambiti processuali per le attività meramente materiali poste in essere dal Cancelliere su ordine del Giudice…attività che…non consentiva[no] nemmeno la sussistenza di un interesse ad impugnarli in tali ambiti”; così come non si tratta di aver erroneamente supposto, sempre in ottica revocatoria, come invece sostiene ancora parte ricorrente, “la sussistenza di “ambiti”…dentro i quali, con rimessione in termini, impugnare le ordinanze di revoca”». Per completezza argomentativa va aggiunto che la ricorrente non coglie nel segno insistendo sul fatto di avere eccepito la nullità e l’abnormità delle due ordinanze revocatorie, perché un conto è avere eccepito la nullità dell’atto, ben altro averlo impugnato in via di azione: quando nell’ordinanza revocanda ha rilevato che «questa predicata nullità avrebbe potuto essere fatta valere soltanto attraverso la tempestiva impugnazione delle predette ordinanze, mediante, alternativamente, l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. oppure il reclamo ex art. 669 terdeciescod. proc. civ., secondo che esse fossero state emesse nell’ambito dei giudizi di opposizione esecutiva o nell’ambito dell’originario procedimento cautelare, nel cui fascicolo le opposizioni esecutive erano state depositate», la Corte ha inteso proprio affermare che la ricorrente avrebbe dovuto impugnarle con le modalità indicate, non essendo, a tal fine, sufficiente averne denunciato la nullità, nei termini riferiti. Deve, dunque, confermarsi l'inammissibilità del ricorso, perché la revocazione non costituisce strumento d'impugnazione o di revisione delle valutazioni giuridiche della Corte di cassazione, avendo questa Corte reiteratamente avuto modo di chiarire che il combinato disposto dell'art. 391 biscod. proc. civ. e dell'art. 395 n.4 cod. proc. civ. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione; né, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost. , della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza e uropea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia (Cass., Sez. Un., 11/04/2018, n. 8984 e successiva giurisprudenza conforme). 4) Per le ragioni esposte il ricorso è inammissibile. 5) Nulla deve essere liquidato per le spese del giudizio di cassazione, non avendo la resistente svolto attività difensiva in questa sede. 6) Essendo stato il ricorso deciso in conformità con la proposta di definizione accelerata, la ricorrente va condannata al pagamento in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, 4° comma, cod.proc. civ . , della somma che sarà indicata in dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 96, 4° comma, cod.proc. civ., in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente all’ufficio del merito competente dell'ulteriore importo a titolo di contributo u
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