CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 39099/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - D.A.P. nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo proposto dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (D.A.P.), avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza di Sassari aveva accolto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime penitenziario di cui all'art. 41-bis ord. pen., relativo all'istanza finalizzata ad ottenere l'acquisto e la detenzione, nella camera di pernottamento, di compact disk musicali e di un lettore digitale che ne consentisse l'ascolto.Il provvedimento impugnato ha esposto, quanto alla ritenuta infondatezza del reclamo, che la posizione del detenuto, con riferimento all'esercizio di preferenze personali in ambito musicale, è quella di interesse qualificato sotto il profilo trattamentale, che deve essere bilanciato rispetto a quello, dell'Amministrazione penitenziaria, di evitare lo svolgimento di operazioni di controllo che possano incidere, in maniera inesigibile, sull'organizzazione dell'Istituto penitenziario. Il giudice del merito evidenziava altresì che, nell'ambito di altri procedimenti, il Tribunale di sorveglianza aveva avviato un approfondimento istruttorio, che aveva condotto l'Amministrazione a riferire quanto segue: i) i lettori CD ed i relativi supporti vengono confezionati tramite l'impresa di mantenimento; il) i lettori CD non hanno alcun collegamento esterno, non possono essere sovrascritti, e che per maggiore sicurezza vengono sigillati con il nastro adesivo lungo tutto il perimetro; iii) le operazioni di messa in sicurezza non determinano apprezzabili maggiori carichi di lavoro o problematiche gestionali. Per il Tribunale, tale rassicurante quadro istruttorio rendeva priva di consistenza l'ulteriore deduzione, introdotta dall'Amministrazione in sede di reclamo, secondo la quale dalla disponibilità del lettore CD anche in orario notturno conseguirebbe un maggior carico di lavoro per il personale. Pertanto, l'ordinanza impugnata concludeva nel senso della prevalenza del diritto del detenuto sull'opposto interesse dell'Amministrazione, non risultando, a carico della stessa, adempimenti eccessivamente gravosi. 2. Ricorre avverso l'ordinanza l'Amministrazione penitenziaria, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione dell'art. 41-bis ord. pen. e falsa applicazione della circolare n. 14 del 2 ottobre 2017 del D.A.P., sotto plurimi profili. Si rileva che I provvedimento non avrebbe valutato, in concreto, l'incidenza diretta di tale attività sulla complessiva organizzazione dell'Istituto, in termini di risorse umane e materiali da destinare all'adempimento, anche da un punto di vista quantitativo, e neppure avrebbe considerato che i controlli che il personale deve effettuare non riguardano soltanto la sicurezza esterna dei dispositivi ma anche la sicurezza del loro contenuto, in quanto, tra le richieste dei detenuti, ne figurano talune aventi ad oggetto CD di cantanti neomelodici, i cui testi contengono anche riferimenti a dinamiche di criminalità organizzata. 2.2. Con il secondo motivo, si osserva come sia illegittima la precisazione secondo la quale l'uso del lettore CD deve ritenersi consentito nell'intero arco delle ventiquattro ore giornaliere. La limitazione dell'impiego del lettore CD alle ore diurne è ragionevole, dovendosi evitare che i detenuti possano approfittare indebitamente della minorata difesa dell'Amministrazione nelle ore serali e notturne per impiegare impropriamente tali strumenti, in particolare tentando in tali orari di manometterli. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. E' fondato, in particolare, il primo motivo. E' principio affermato da tempo nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego di autorizzazione all'acquisto ed alla detenzione di "compact disk" musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti (Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, Ministero della giustizia, Rv. 282213). In conformità a questa giurisprudenza, il Tribunale è, pertanto, chiamato a verificare puntualmente che l'impiego non comporti inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, finalizzati a tutelare il rispetto delle precauzioni connesse al regime penitenziario differenziato. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha effettuato questa verifica ma ha ritenuto sufficiente che si tratti di beni acquistati tramite il c.d. sopravvitto, e che i lettori siano stati sigillati per evitare manomissioni. La questione della sufficienza dell'acquisito dei beni tramite sopravvitto a tutelare le esigenze in esame è stata già affrontata da questa Corte nella pronuncia Sez. 1, n. 49723 del 16/11/2022, Ministero della Giustizia in proc. Mulè, n.m., che ha evidenziato che l'acquisto tramite impresa di mantenimento non significa che il materiale che fa ingresso in carcere sia stato controllato per escludere che il contenuto sia privo di rischi per la protezione del regime differenziato. Secondo l'orientamento espresso da questa pronuncia, "unicamente l'apertura, l'esame e l'ascolto di tutto il materiale acquistato dal detenuto potrebbe assicurare, ove attentamente compiuto da diversi operatori di polizia penitenziaria dotati delle necessarie competenze, l'assenza dei paventati rischi per la sicurezza; si tratta, come già si è detto, di un'operazione a tal punto onerosa che potrebbe determinare l'ingiustificato sviamento delle risorse umane dell'amministrazione per soddisfare una opzione di gusto musicale del detenuto che esorbita dal diritto soggettivo, ove si consideri che la fruizione della musica è ampiamente assicurata da altri canali facilmente accessibili all'interno dell'istituto carcerario". Il collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso dalla pronuncia n. 49723 sopra citata, condividendo l'assunto che soltanto l'apertura, l'esame e l'ascolto del materiale acquistato dal detenuto potrebbe assicurare l'assenza di rischi per la sicurezza. L'ordinanza va dunque annullata con rinvio perché il Tribunale di sorveglianza, prima di affermare l'esistenza del diritto che il detenuto ritiene leso, accerti, in relazione al numero di supporti audio di cui è stata fatta richiesta ed alle risorse umane di cui dispone l'amministrazione penitenziaria nell'istituto in cui sta scontando la pena il ricorrente, la concreta fattibilità e compatibilità organizzativa delle operazioni richieste per consentire l'accesso in sicurezza dei supporti di cui si chiede l'acquisto. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del secondo sull'utilizzo del lettore in orario notturno. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giud