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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24911/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23674/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA] IMPERIA; -intimati- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 4152/2021depositata il 17/02/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., notificato il 29.9.2022, con riguardo all’ordinanza n. 4152/21 di questa Corte, depositata il 17.2.2021, che aveva accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza della CTR della Liguria n. 114/2010 e, decidendo nel merito, aveva rigettato l’originario ricorso del contribuente contro avviso di accertamento in materia di IVA relativa al 2003. 3.E’ rimasta intimata l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Nelle more, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il ricorrente ha depositato rinunzia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c.dichiarando non aver più interesse al ricorso, poiché è sua intenzione aderire alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti ai sensi dell’art. 1 commi da 231 a 252 della legge n. 197/2022, e provvedendo altresì alla notifica della rinunziaa controparte. 2.Ricorrono, quindi, tutti i presupposti per dichiarare, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., estinto il giudizio e non vi è da provvedere sulle spese, che dovrebbero porsi a carico della parte ricorrente che vi ha dato causa,atteso che l’Agenzia è rimasta intimata.

3. Va osservato, infine, che l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica(Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018).

P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio; n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23674/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA] IMPERIA; -intimati- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 4152/2021depositata il 17/02/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., notificato il 29.9.2022, con riguardo all’ordinanza n. 4152/21 di questa Corte, depositata il 17.2.2021, che aveva accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza della CTR della Liguria n. 114/2010 e, decidendo nel merito, aveva rigettato l’originario ricorso del contribuente contro avviso di accertamento in materia di IVA relativa al 2003. 3.E’ rimasta intimata l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Nelle more, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il ricorrente ha depositato rinunzia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c.dichiarando non aver più interesse al ricorso, poiché è sua intenzione aderire alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti ai sensi dell’art. 1 commi da 231 a 252 della legge n. 197/2022, e provvedendo altresì alla notifica della rinunziaa controparte. 2.Ricorrono, quindi, tutti i presupposti per dichiarare, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., estinto il giudizio e non vi è da provvedere sulle spese, che dovrebbero porsi a carico della parte ricorrente che vi ha dato causa,atteso che l’Agenzia è rimasta intimata. 3. Va osservato, infine, che l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica(Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018). P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio; n
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