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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 luglio 2021

Cassazione n. 22653/2023

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nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 22573-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 317 / 20 2 1 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 20/07/2021; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 31.3.2005 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Patti chiedendo la costituzione di una servitù coattiva di passaggio a favore del proprio fondo, intercluso, e a carico di quello di parte convenuta.

Nella resistenza del convenuto il Tribunale, con sentenza n. 417/2017, accoglieva la domanda.

Con la sentenza impugnata, n. 317/2021, la Corte di Appello di Messina riformava la decisione di prime cure, rigettando la domanda originariamente proposta da [OSCURATO:PERSONA].

Gli eredi di quest’ultimo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propon gono ricorso per la cassazione di detta decisione affidandosi ad un unico motivo.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato istanza di remissione in termini per provvedere alla notificazione del ricorso ad [OSCURATO:PERSONA], non andata a buon fine. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente va osservato che il ricorso è stato regolarmente notificato ad [OSCURATO:PERSONA] presso il domicilio eletto nel giudizio di merito, nonché adAiello [OSCURATO:PERSONA], via posta, mentre con l’istanza di cui anzidetto la parte ricorrente ha dichiarato non essersi perfezionata la notificazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Va dunque concesso termine alla parte ricorrente per provvedere alla notificazione del ricorso ad [OSCURATO:PERSONA], nel termine di 40 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rinvia il ricorso a nuovo ruolo, concedendoalla parte ricorrente termine di giorni 40 (quaranta) dalla comunicazione della presente ordinanza per provvedere alla notifica del ricorso ad [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma, nella camera di consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 22573-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 317 / 20 2 1 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 20/07/2021; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 31.3.2005 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Patti chiedendo la costituzione di una servitù coattiva di passaggio a favore del proprio fondo, intercluso, e a carico di quello di parte convenuta. Nella resistenza del convenuto il Tribunale, con sentenza n. 417/2017, accoglieva la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 317/2021, la Corte di Appello di Messina riformava la decisione di prime cure, rigettando la domanda originariamente proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Gli eredi di quest’ultimo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propon gono ricorso per la cassazione di detta decisione affidandosi ad un unico motivo. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato istanza di remissione in termini per provvedere alla notificazione del ricorso ad [OSCURATO:PERSONA], non andata a buon fine. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente va osservato che il ricorso è stato regolarmente notificato ad [OSCURATO:PERSONA] presso il domicilio eletto nel giudizio di merito, nonché adAiello [OSCURATO:PERSONA], via posta, mentre con l’istanza di cui anzidetto la parte ricorrente ha dichiarato non essersi perfezionata la notificazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Va dunque concesso termine alla parte ricorrente per provvedere alla notificazione del ricorso ad [OSCURATO:PERSONA], nel termine di 40 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rinvia il ricorso a nuovo ruolo, concedendoalla parte ricorrente termine di giorni 40 (quaranta) dalla comunicazione della presente ordinanza per provvedere alla notifica del ricorso ad [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, nella camera di consi
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