CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 18510/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOsvolta la relazione dal [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale, in persona del sostituto Marilia di Nardo, ha concluso per il rigetto del ricorso, conformemente alle conclusioni scritte già depositate; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano per [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Milano ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Andrea (condannato in absentia per il reato di cui all'art. 590 bis, cod. pen. nel procedimento n. RGNR 14474/18) di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629 bis, cod. proc. Pen. 2. La difesa del [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso detto provvedimento, formulando due motivi. Con il primo, deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 629 bis e 420 bis, cod. proc. pen., anche per omessa motivazione, in ordine alla valutazione dei presupposti per la rescissione del giudicato e dell'accertamento della volontaria e colpevole ignoranza del processo da parte dell'imputato. La Corte d'appello avrebbe ritenuto prevalente il mero criterio formale del perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, rispetto alla oggettiva, inconsapevole, mancata partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al processo, omettendo di considerare la documentazione prodotta, attestante che l'assenza era stata conseguenza del comportamento doloso di un falsus procurator. In altri termini, secondo la prospettazione difensiva, la Corte avrebbe confuso il concetto di "presenza legale" al processo con la situazione della effettiva e cosciente volontà di non parteciparvi, il mancato ritiro della notifica della vocatio in iudicium da parte del ricorrente non essendo stata frutto di scelta consapevole e ragionata. L'unico atto notificato a mani era stato l'avviso di conclusione delle indagini, di per sé inidoneo, secondo il diritto vivente, a garantire l'effettiva conoscenza del processo; il [OSCURATO:PERSONA] non era mai stato attinto da provvedimenti cautelari; aveva eletto domicilio presso la sua abitazione e conferito mandato in buona fede a difensore di fiducia, eleggendo domicilio presso lo stesso, legale sospeso dall'albo e condannato per esercizio abusivo della professione (successivamente morto suicida); costui non aveva mai depositato tale inefficace nomina in giudizio, avendo depositato solo una falsa delega a visionare gli atti, falsificando la firma del [OSCURATO:PERSONA] che l'ha disconosciuta; aveva incamerato la somma di euro 20.000,00 circa facendo credere al [OSCURATO:PERSONA] che la somma era necessaria per una fantomatica remissione della querela, per il risarcimento dei danni e per le spese legali; il [OSCURATO:PERSONA] aveva saputo della celebrazione del processo leggendo i giornali che davano la notizia della tragica fine dell'ex-legale, contattando per la prima volta il difensore d'ufficio. Il ricorrente, dunque, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe stato vittima dei raggiri di tale falsus procurator, avv. [OSCURATO:PERSONA], allegandosi a sostegno le quietanze da questi firmate all'atto di ricevere le somme per l'attività difensiva fittizia e la falsa delega a visionare il fascicolo, unico atto depositato da quel falsus procurator. Precisa, inoltre, che anche la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o di singoli atti di esso deve essere valutata in concreto attraverso un rigoroso accertamento in fatto della condotta e dell'elemento psicologico che la sorregge. Nella specie, al contrario, la Corte avrebbe omesso di valutare la situazione concreta e di verificare l'elemento psicologico della condotta del [OSCURATO:PERSONA], il quale, dal canto suo, avrebbe adempiuto all'onere di provare che la sua non era stata una scelta libera. Con il secondo motivo, la difesa deduce vizio della motivazione, assumendo che la Corte d'appello avrebbe omesso di valutare le contestazioni difensive equivocando sulla sussistenza di circostanze provate, delle quali ha addotto la natura congetturale senza smentirle e affermando una cosa errata, laddove ha rilevato che, al momento del conferimento dell'incarico difensivo all'avv. [OSCURATO:PERSONA], questi non aveva ancora posto in essere le condotte fraudolente attribuitegli dal [OSCURATO:PERSONA], mentre era evidente che proprio il conferimento di un mandato difensivo fittizio (poiché mai depositato nel procedimento e usato solo per carpire somme al cliente) è stato il primo e necessario atto dell'intera condotta truffaldina). 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Marilia di Nardo, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte territoriale ha richiamato il contenuto dell'istanza, a mezzo della quale si era rappresentata la mancata conoscenza incolpevole del procedimento conclusosi con la condanna del [OSCURATO:PERSONA]. A tal fine, ha richiamato alcuni elementi fattuali affermati nella stessa: il 30 novembre 2018 il [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto la notifica a mani del verbale di identificazione e dell'avviso di conclusione delle indagini; nei giorni seguenti egli si era rivolto all'avv. [OSCURATO:PERSONA] conferendogli mandato, senza ottenerne copia; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] lo aveva invitato a non ritirare le notifiche che sarebbero state comunque effettuate presso lo stesso, in quanto domiciliatario; il 20 dicembre successivo il legale aveva esibito all'ufficio della Procura della Repubblica di Milano una falsa delega (la firma essendo stata disconosciuta dal [OSCURATO:PERSONA]) per visionare il fascicolo; il [OSCURATO:PERSONA] non aveva ritirato le successive notifiche come indicatogli dal legale; il 27 luglio 2019 gli era stato notificato il decreto di citazione a giudizio, non ritirato entro il periodo di giacenza; il processo si era svolto in sua assenza, con l'assistenza di un difensore di ufficio; la famiglia del ricorrente aveva corrisposto al Pozzi somme per complessivi euro 20.000,00 per parcelle professionali e ai fini della remissione della querela e del risarcimento dei danni; saputo del suicidio del Pozzi, il [OSCURATO:PERSONA] aveva appreso del processo dal difensore d'ufficio. Fatta tale premessa, i giudici territoriali hanno ritenuto che, nella specie, non ricorresse un'ipotesi di ignoranza non imputabile: la mancata conoscenza del processo, infatti, era stata determinata dalla decisione di non ritirare le notificazioni effettuate a mezzo posta presso la sua residenza ove aveva volontariamente eletto domicilio. A tal fine, la Corte d'appello ha ritenuto non opponibili in questa sede gli accordi intercorsi con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], avendo l'interessato vanificato volontariamente i meccanismi processuali posti a sua tutela, rendendo impossibile il suo rintraccio. Nessuna rilevanza è stata assegnata, poi, alle ragioni di tale comportamento, la decisione cioè di non ritirare le notificazioni: egli si era infatti posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo, laddove la condotta truffaldina asseritamente subita da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] non rileva ai fini in esame, poiché la decisione di non ricevere la corrispondenza relativa al procedimento penale in corso era stata assunta al momento del conferimento del mandato difensivo all'avv. [OSCURATO:PERSONA], quando ancora costui non aveva posto in essere le condotte fraudolente attribuitegli dal [OSCURATO:PERSONA]. 3. I motivi sono manifestamente infondati. Ai fini dell'inquadramento preliminare del tema introdotto con il ricorso pare sufficiente un richiamo al diritto vivente, i cui principi costituiscono, a ben vedere, il precipitato di una complessa evoluzione del sistema processuale italiano, passato da un processo in contumacia a un processo in assenza, attraverso un percorso graduale, inteso a un progressivo ampliamento delle garanzie del condannato che non abbia partecipato al processo [tale incedere per tappe è stato analiticamente delineato dal [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte di legittimità (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, in cui la Corte ha preso le mosse dalla novella di cui al d.l. 17/2005, convertito con modificazioni dalla I. n. 60/2005, modificativa del secondo comma dell'art. 175, cod. proc. pen., con la quale il legislatore italiano si è adeguato alle pronunce del giudice sovranazionale che avevano riscontrato il contrasto tra la disciplina della contumacia ed il diritto dell'imputato di partecipare al proprio processo e di esercitarvi le facoltà difensive (per tutte, Somogy c. Italia, 18/5/2004 e Sejdovic c. Italia, 10/11/2004]. La seconda fase di tale processo evolutivo prende le mosse, invece, dalle rilevate criticità che il sistema normativo di nuovo conio denunciava sul piano della effettività dei rimedi per l'imputato "assente" inconsapevole dal processo (il riferimento è, tra tutte, a Corte EDU, Kollcaku c. Italia, 8/2/2007; [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Infatti, con la I. n. 67/2014, si è realizzata la definitiva abrogazione del giudizio contumaciale, operandosi una completa rimodulazione del processo in assenza, con l'abbandono del meccanismo di conoscenza presuntiva, legato alla regolarità formale delle notificazioni. La più recente novella ha configurato un modello di processo per il quale l'imputato deve essere portato direttamente e personalmente a conoscenza della vocatio in ius, conservando la facoltà di non partecipare al processo, nel qual caso lo stesso si svolge in sua assenza ed egli viene rappresentato dal suo difensore. Principio cardine della riforma, per come emerge dalla rinnovata formulazione degli artt. 420 bis e ss., c.p.p., è dunque quello per cui il giudice può procedere solo qualora abbia acquisito la certezza della conoscenza originaria del processo da parte dell'imputato, dovendo altrimenti sospenderlo (in motivazione, sez. 5, n. 31201, del 15/9/2020, Ramadze, in cui la Corte ha ritenuto la manifesta infondatezza dell'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 629 bis, cod. proc. pen., sollevata in relazione agli artt. 24 comma 2, 111 e 117 Cost., quest'ultimo con riferimento al parametro interposto di cui all'art. 6 c. 3 CEDU, nella parte in cui esclude la rescindibilità del giudicato nei confronti del condannato la cui assenza sia dipesa da colpevole ignoranza della sua celebrazione e nella parte in cui impone al medesimo di provare la sussistenza dei presupposti per l'accesso al rimedio restitutorio). Così facendo, il legislatore ha subordinato la possibilità di celebrare il processo "in assenza" all'effettiva informazione sul contenuto dell'accusa, sulla pendenza del procedimento e sui tempi e luoghi della sua celebrazione. Infine, l'introduzione della rescissione del giudicato, dapprima disciplinato dall'art. 625 ter, cod. proc. pen., poi sostituito dall'art. 629 bis, cod. proc. pen., costituisce il punto di arrivo del percorso evolutivo sin qui descritto e ne riflette i principi ispiratori: tale mezzo di impugnazione straordinario (Sez. U, n. 36848 del 17/7/2014, Burba, in motivazione) costituisce, infatti, uno strumento di chiusura del sistema, in quanto istituto che non si limita, come già previsto dall'art. 175, cod. proc. pen., a restituire nel termine per impugnare la sentenza emessa nel processo in cui l'imputato sia rimasto assente, ma garantisce l'instaurazione del processo ab initio, quando la mancata partecipazione non sia stata volontaria e sia accertata la violazione dei diritti partecipativi dell'imputato. Proprio in tale arresto giurisprudenziale si è tracciato il legame esistente tra l'art. 629 bis e l'art. 420 bis c.p.p., affermandosi che la rescissione del giudicato pare avere una sua plausibilità proprio in ragione degli specifici accertamenti ora demandati al giudice ai fini della dichiarazione di assenza (in motivazione Sez. U, Burba, cit.; ma anche sez. U, Lovric, cit.). Ciò conferma, dunque, che tra le regole portanti del nuovo sistema vi è, innanzitutto, l'art. 420 bis, cod. proc. pen.: al primo comma, la norma prevede che si procede in assenza se vi è stata espressa rinuncia da parte dell'imputato; al secondo comma, individua i casi in cui si procede in assenza pur se non vi è stata alcuna manifestazione espressa da parte dell'imputato («il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo»). La disposizione va poi ricollegata all'art. 420 quater, cod. proc. pen., secondo il quale, se non ricorrono le condizioni dell'art. 420 bis, cod. proc. pen., «....il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ...». Sul punto, si è peraltro precisato che la colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo non richiede che l'imputato si sia deliberatamente sottratto alla vocatio in iudicium con comportamenti a ciò finalizzati, essendo sufficiente che si sia posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo, indipendentemente dai motivi di tale comportamento (sez. 5, n. 31201, del 15/9/2020, Ramadze, Rv. 280137; sez. 3, n. 35426 del 13/5/2021, Sejdini, Rv. 281851). Spetta poi al giudice della rescissione «il compito di valutare la sintomaticità dei comportamenti tenuti dall'imputato rimasto assente nel corso dell'intero processo, specie nel caso in cui abbia avuto cognizione della pendenza del procedimento, senza instaurare alcun automatismo in riferimento alle condizioni che, ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen. autorizzano il giudice della cognizione a procedere in sua assenza» (sez. 5, n. 31201 del 15/9/2020, Ramadze, cit., in motivazione; sez. 4, n. 20143 del 6/4/2022, Himaj). In altri termini, l'art. 629 bis è esperibile a prescindere dalla correttezza degli accertamenti condotti in fase di cognizione per procedere in assenza, con la conseguenza che, al di fuori di ogni presunzione, anche l'imputato dichiarato assente nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 420 bis, cod. proc. pen., è legittimato ad allegare l'ignoranza del processo a lui non imputabile. In questa prospettiva ermeneutica, non soltanto si conferma la coerenza dell'istituto con i principi costituzionali e convenzionali, ma gli si riconosce utilità pratica ed uno spazio di applicabilità (Sez. U, Lovric, cit., in motivazione, che espressamente ha richiamato e condiviso la sentenza sez. 5 del 2020, Ramadze, cit.). 4. Le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, pur intervenendo su aspetti più circoscritti rispetto al tema in esame, hanno recentemente affrontato l'ulteriore tema dell'interpretazione delle condizioni, indicate nell'art. 420 bis, comma 2, cod. proc. pen. (dichiarazione o elezione di domicilio, previa applicazione di misura cautelare o pre- cautelare, nomina di difensore di fiducia), che consentono cioè il processo in absentia, anche nell'ipotesi in cui l'imputato non abbia ricevuto personalmente la citazione per l'udienza. In particolare, si è affermato che la conoscenza deve intanto riguardare il "processo" e non il solo contenuto dell'accusa e che, avuto riguardo alla disciplina di cui alla legge n. 67 del 2014, affinché possa legittimamente procedersi in absentia, deve sussistere in atti la "prova positiva", alternativamente, della conoscenza da parte dell'imputato "della fissazione del processo" o della sua volontaria sottrazione "alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo"; oppure, in difetto della suddetta "prova positiva", deve ricorrere una delle tre ipotesi tipizzate (Sez. Un., n. 28912 del 28/2/2019, Innaro, in motivazione). Tali principi sono stati ripresi anche in un arresto di poco successivo (Sez. U, 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, in cui il [OSCURATO:PERSONA] ha affrontato il tema dall'angolo visuale dell'effettività del domicilio eletto). 5. Nel solco del diritto vivente così delineatosi, si inserisce poi l'opera nomofilattica svolta dalle sezioni semplici di questa Corte che, nel fare applicazione dei richiamati principi, li hanno calibrati di volta in volta attraverso il filtro dei casi esaminati e delle questioni prospettate, procedendo a un progressivo affinamento, nel tentativo costante di individuare un punto di equilibrio tra l'esigenza di assicurare le garanzie difensive nei casi di effettiva mancata e incolpevole conoscenza del processo e quella di arginare eventuali abusi del processo da parte di chi si sia volontariamente sottratto a esso (sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Kebaili, Rv. 280305 sul dovere di diligenza che grava sull'interessato in caso di ricorrenza di una delle ipotesi tipizzate; sez. 1, n. 27629 del 24/6/2021, Ndreca, Rv. 281637, sulla insufficienza addirittura della difesa fiduciaria in specifici casi, allorquando la nomina intervenga nelle prime fasi del procedimento, in assenza di elementi di fatto che consentano di ritenere effettivamente instaurato e stabilizzato il rapporto professionale; sez. 5, n. 19949 del 6/4/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281256; in senso analogo, anche sez. 6, n. 21997 del 18/6/2020, Cappelli, Rv. 279680, sulla necessità che l'effettiva conoscenza del processo, che legittima il giudizio in assenza, sia riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium e non desunta dalla nomina, in fase di indagini preliminari, di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, ove questi si sia successivamente cancellato dall'albo e non vi sia prova che tale circostanza sia stata comunicata all'interessato o che questi ne sia venuto comunque a conoscenza; sez. 6, n. 3929 del 13/12/2021, dep. 2022, Bel/orno, in cui si è affermato che l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo può desumersi dal mutamento di domicilio dell'imputato con sua constatata irreperibilità per avvenuto cambio di residenza e non per mero e temporaneo allontanamento e dalla concorrente rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia; sez. 3, n. 11813 del 24/1172020, dep. 2021, Zagar, Rv. 281483; sez. 3, n. 11813 del 24/1172020, dep. 2021, Zagar, Rv. 281483). 6. All'esito di tale ricognizione dei principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, può dunque concludersi nel senso che, nella specie, vi sia perfetta coerenza del provvedimento impugnato con i principi sopra richiamati. I giudici territoriali non hanno inferito l'effettiva conoscenza del procedimento da una scorretta valutazione delle allegazioni difensive, ma hanno riportato queste all'interno della cornice di diritto sopra delineata. La difesa non ha operato un effettivo confronto con le ragioni della decisione, errando nell'assumere che il vaglio dei giudici territoriali si sia fermato al mero dato formale della regolarità del procedimento di notificazione. La decisione censurata, al contrario, dimostra che la Corte territoriale ha valorizzato elementi di sicuro rilievo, proprio nell'ottica dell'accertamento imposto dal diritto vivente e dai successivi arresti giurisprudenziali: in primo luogo, ha dato rilievo alla scelta operata dal [OSCURATO:PERSONA] di aderire volontariamente al consiglio di colui che era stato selezionato come difensore di fiducia, al quale, per stessa ammissione del ricorrente, era stato conferito apposito mandato (la cui esistenza non può esser messa in discussione quale conseguenza della mancata esibizione nel processo). Ma, soprattutto, ha sottolineato il fatto che il mandato difensivo era stato rilasciato, in relazione al procedimento per il quale ha riportato la condanna della cui rescissione si discute, prima che fossero messe in atto le manovre truffaldine delle quali il ricorrente allega esser stato vittima ad opera dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Infine, ha ritenuto, in maniera del tutto coerente con l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, che fossero irrilevanti i motivi per i quali egli aveva deciso di sottrarsi volontariamente al suo processo, che la difesa sembra ricollegare alla frode della quale il ricorrente sarebbe stato vittima, senza però chiarire neppure per quali ragioni il legale di fiducia lo avesse convinto a porre in essere una sì radicale neutralizzazione delle sue garanzie difensive (a tal fine non soccorrendo neppure l'assunto che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato rassicurato dal fatto che le notifiche sarebbero state effettuate anche al difensore domiciliatario, una volta che egli aveva comunque ricevuto gli avvisi di giacenza rimasti colpevolmente inevasi). 7. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d