CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2023
Cassazione n. 38582/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA• dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo di ricorso concernente la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 334 cod.pen. ripropone questioni di fatto già esaminate in fase di merito, lì dove si è affermato che il bene era stato sottoposto a sequestro da parte dei Carabinieri e che la sottrazione dello stesso non lasciava dubbi in ordine alla sussistenza del dolo (pg. 3 e 4 sentenza impugnata); ritenuto che la motivazione posta a fondamento dell'esclusione della particolare tenuità del fatto non può ritenersi manifestamente illogica o contraddittoria, né è consentita in questa sede una rivalutazione della gravità del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ila ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Pres4énte