CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20356/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che la conversione del ricorso in appello, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Torino, all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 1.000 euro di ammenda perché ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 5, lett. b), e 6 d.lgs. n. 286 del 1992. 2. L'imputata, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui chiede l'annullamento della sentenza impugnata per connessione con l'ordinanza del 18 giugno 2024 per errata applicazione dell'art.143 cod. proc. pen., in relazione all'omessa traduzione degli atti in lingua nota all'imputata e per vizio della motivazione risultante dagli atti del processo. Espone il difensore che il Tribunale ha erroneamente rigettato l'eccezione di nullità dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. per omessa traduzione degli atti in lingua nota all'imputata, in quanto, per un verso, dal verbale di sopralluogo del 26 marzo 2020 non emergono accertamenti degli ispettori dell'ASL in merito alla conoscenza della lingua italiana da parte della Wang, considerando che le uniche dichiarazioni furono rese dalla dipendente [OSCURATO:PERSONA], e, per altro verso, il Tribunale ha trascurato di valutare l'ordinanza resa il 28 marzo 2023 nell'ambito di altro procedimento, di accoglimento dell'eccezione, in cui, in una situazione analoga a quella qui al vaglio, ha riconosciuto che l'imputata non comprendeva la lingua italiana. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Preliminarmente si osserva che, diversamente da quanto ritenuto dal Procuratore generale, la sentenza impugnata è certamente inappellabile, essendo stata applicata la sola pena dell'ammenda, giusto il disposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. 3. Ciò posto, si rammenta che anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 32 del 2014, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2010/64/UE sull'assistenza linguistica, l'omessa traduzione in una lingua nota all'imputato delle dichiarazioni rese da una persona informata sui fatti determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20922 del 31/03/2021, D., Rv. 281631 - 01). 4. Una situazione del genere è riscontrabile nel caso in esame: quand'anche si fosse realizzata una nullità dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. per mancata traduzione dell'atto in una lingua conosciuta dalla ricorrente, detta nullità rientra certamente tra quelle di ordine generale riconducibile nello schema dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. e, in quanto di tipo intermedio, è stata comunque sanata dalla richiesta di giudizio abbreviato, giusto il disposto dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cas