CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 febbraio 2026
Cassazione n. 29527/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Lucca;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con ordinanza emessa in data 11 febbraio 2026 il Tribunale di Lucca,quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] dichiarare la nullità dell'ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dalpubblico ministero in data 06 febbraio 2026, per l'omessa concessione dellasospensione prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., pur dovendo ilcondannato essere ritenuto libero e non detenuto.2. Avverso l'ordinanza proponeva ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suodifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentandone l'erroneità.In data 23 febbraio 2026, però, il ricorrente ha inviato, per mezzo del suodifensore munito di procura speciale, una dichiarazione di rinuncia al ricorso,allegando il provvedimento emesso in data 18 febbraio 2026 dalla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Lucca che, a seguito di applicazione del criteriodi fungibilità, dichiarava espiata la pena al momento eseguibile e disponeval'immediata scarcerazione del medesimo. La rinuncia è stata perciò motivatadalla cessazione dell'interesse a coltivare il ricorso in cassazione, essendosopravvenuto un provvedimento che raggiungeva l'esito della scarcerazione,richiesto con detto ricorso.3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per rinuncia all'impugnazione, persopravvenuta carenza di interesse per causa non imputabile al ricorrente, dalmomento che le ragioni della sua decisione sono state esplicitamente indicatenell'avvenuto accoglimento, sia pure per altri motivi, della richiesta discarcerazione.4. La declaratoria di inammissibilità per la causa indicata esclude lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzioneprevista dall'art. 616 cod. proc. pen., trattandosi di una carenza di interessesopravvenuta, non imputabile a colpa del ricorrente. Questa Corte ha infattistabilito che «In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso percassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa nonimputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannatoné al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma infavore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suointeresse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza» (Sez. 4, n.45618 del 11/11/2021, Rv. 282549). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così deciso il 10 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]