CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2025
Cassazione n. 35081/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso congiunto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che confermava la penale responsabilità e il trattamento sanzionatorio irrogato per il delitto di truffa loro ascritto in concorso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità perché fondato su rilievi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, infatti, la sentenza impugnata ha dato conto, con ampia motivazione priva di criticità giustificative, delle ragioni alla base della reiezione del gravame difensivo (pag. 16 e segg.), illustrando la sussistenza di artifizi e raggiri con specifici e pertinenti richiami alla ricostruzione fattuale e alla giurisprudenza di questa Corte, negando il rilievo meramente civilistico della vicenda a giudizio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 23 settembre 2025