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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03986/2023

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seguente ORDINANZA SUI ricorso 12703-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - IS'IllUTO NAZIONALE della [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] BVCCARIl 29, presso la sede dell' [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati ..ANTONI I ,,11\ CORI ',l'Il, LI ',LI() MARITATO, CARLA D'Al ,( )1S10, I ,1\,I.ANLIThl ROSE„ [OSCURATO:PERSONA]; -.17Corrente- contro [OSCURATO:PERSONA] domiciliata presso la cancelleria della CORTI •. [OSCURATO:PERSONA]/IONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorren te - avverso la sentenza n. 870/2020 della CORTE D'APPELLO di PAI .1AM°, depositata il 30/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R 111 \'1'( ) che: la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza n. 870 del 2020 e per civanto qui di interesse, ha dichiarato prescritti i contributi dovuti dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA] (iscritta all'albo degli avvocati e non alla [OSCURATO:PERSONA]) alla gestione separata presso l'INPS per l' anno 2009, in quanto la richiesta di pagamento era stata notificata alla contribuente solo il 30 giugno 2015 e non rilevando la circostanza della mancata compilazione del quadro RR in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi; avverso tale sentenza, ricorre l'Inps sulla base di un motivo, illustrato da successive memoria; resiste l'avvocata [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e successiva metnoria; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza non partecipata.

CONSIDIIZATO che: con l'unico motivo di ricorso principale, l'I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31,

I. n. 335/1995, ,Jell'art. 18, commi I e 2, d.l. n. 98/2011, conv. in 1. n. 111 del 2011, in relazione agli art. 2935 e 2941 n. 8 cod.civ.; l'Inps assume che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore di diritto per non aver ritenuto sussistente una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione a causa della mancata esposizione, all'interno della dichiarazione dei redditi, degli obblighi contributivi relativi alla Ric. 2021 n. 12703 sez.

ML - ud. 24-11-2022 -2- gestione separata e connessi al lavoro autonomo, richiamando alcuni precedenti di questa Corte (Cass., n. 6677 del 2019; Cass., n. 16986 del 2019); il motivo del ricorso poggia su una tesi che non ha trovato sostegno nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità ( vd. ex plurimis Cass.n. 27761/2022) e pur tuttavia, in applicazione del complesso normativo che disciplina la prescrizione del contributo oggetto di ricorso, per le ragioni espresse da questa Corte di cassazione con la sentenza n. 32685 del 2022 e svariate alter coeve, lo stesso motivo deve essere accolto nei termini che seguono; Cass. Sez.

L, 19/04/2021, n. 10273, nonché, più di recente, Cass.8/11/2021, n. 32467, n. 20500 del 2022, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ribadito l'orientamento consolidato di ciuesta Corte secondo cui la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. 23/1/2020, n. 1557, ed ivi ulteriori richiami), hanno ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, "anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno del 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite" (v.

Cass.19/4/2021, n. -10273) inoltre, si è chiarito che "il differimento del termine di p aga mento concerne tutti i contribuenti... che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (sono) fiscalmente assoggettati 12c. 2021 n. 12703 sez.

ML - ud. 24-11-2022 -3- per non aver scelto un diverso regime di imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 1997, art. 1, commi 96 e segg." (Cass. 19/4/2021, n. 10273); in definitiva, nel caso di specie, dovendo condiderarsi che il termine di pagamento) deve ravvisarsi nel 6 luglio 2010 per il saldo 2009 (v. circolare n. 73 del 14.6.2010 nonché DPCM 10.6.2010, il credito non era prescritto al momento in cui fu notificato l'atto interruttivo del 30 giugno 2015; dunque, il ricorso va accolto, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla corte d'appello di Palermo) in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.:\

1. ,a Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e rinvia la causa alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA SUI ricorso 12703-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - IS'IllUTO NAZIONALE della [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] BVCCARIl 29, presso la sede dell' [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati ..ANTONI I ,,11\ CORI ',l'Il, LI ',LI() MARITATO, CARLA D'Al ,( )1S10, I ,1\,I.ANLIThl ROSE„ [OSCURATO:PERSONA]; -.17Corrente- contro [OSCURATO:PERSONA] domiciliata presso la cancelleria della CORTI •. [OSCURATO:PERSONA]/IONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorren te - avverso la sentenza n. 870/2020 della CORTE D'APPELLO di PAI .1AM°, depositata il 30/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R 111 \'1'( ) che: la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza n. 870 del 2020 e per civanto qui di interesse, ha dichiarato prescritti i contributi dovuti dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA] (iscritta all'albo degli avvocati e non alla [OSCURATO:PERSONA]) alla gestione separata presso l'INPS per l' anno 2009, in quanto la richiesta di pagamento era stata notificata alla contribuente solo il 30 giugno 2015 e non rilevando la circostanza della mancata compilazione del quadro RR in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi; avverso tale sentenza, ricorre l'Inps sulla base di un motivo, illustrato da successive memoria; resiste l'avvocata [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e successiva metnoria; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza non partecipata. CONSIDIIZATO che: con l'unico motivo di ricorso principale, l'I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, I. n. 335/1995, ,Jell'art. 18, commi I e 2, d.l. n. 98/2011, conv. in 1. n. 111 del 2011, in relazione agli art. 2935 e 2941 n. 8 cod.civ.; l'Inps assume che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore di diritto per non aver ritenuto sussistente una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione a causa della mancata esposizione, all'interno della dichiarazione dei redditi, degli obblighi contributivi relativi alla Ric. 2021 n. 12703 sez. ML - ud. 24-11-2022 -2- gestione separata e connessi al lavoro autonomo, richiamando alcuni precedenti di questa Corte (Cass., n. 6677 del 2019; Cass., n. 16986 del 2019); il motivo del ricorso poggia su una tesi che non ha trovato sostegno nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità ( vd. ex plurimis Cass.n. 27761/2022) e pur tuttavia, in applicazione del complesso normativo che disciplina la prescrizione del contributo oggetto di ricorso, per le ragioni espresse da questa Corte di cassazione con la sentenza n. 32685 del 2022 e svariate alter coeve, lo stesso motivo deve essere accolto nei termini che seguono; Cass. Sez. L, 19/04/2021, n. 10273, nonché, più di recente, Cass.8/11/2021, n. 32467, n. 20500 del 2022, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ribadito l'orientamento consolidato di ciuesta Corte secondo cui la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. 23/1/2020, n. 1557, ed ivi ulteriori richiami), hanno ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, "anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno del 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite" (v. Cass.19/4/2021, n. -10273) inoltre, si è chiarito che "il differimento del termine di p aga mento concerne tutti i contribuenti... che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (sono) fiscalmente assoggettati 12c. 2021 n. 12703 sez. ML - ud. 24-11-2022 -3- per non aver scelto un diverso regime di imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 1997, art. 1, commi 96 e segg." (Cass. 19/4/2021, n. 10273); in definitiva, nel caso di specie, dovendo condiderarsi che il termine di pagamento) deve ravvisarsi nel 6 luglio 2010 per il saldo 2009 (v. circolare n. 73 del 14.6.2010 nonché DPCM 10.6.2010, il credito non era prescritto al momento in cui fu notificato l'atto interruttivo del 30 giugno 2015; dunque, il ricorso va accolto, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla corte d'appello di Palermo) in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.:\ 1. ,a Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e rinvia la causa alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di con
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