CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 34035/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 13/09/2022, ha confermato la sentenza resa dal GIP presso il Tribunale di Parma in data 24/02/202tnei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 81 comma secondo e 629 comma primo cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 61 n.2 cod. pen. in relazione al delitto di cui agli artt. 73, comma 1 e 4, DPR 309/1990 (capo A); art. 629 comma primo e secondo cod. pen, in relazione all'art. 628 comma terzo n. 1) cod. pen. (capo B) e artt. 81 comma secondo cod. pen., art. 73 comma 1 e 4, DPR 309/1990 (capo C), con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'uno l'erronea applicazione della legge penale per mancata riqualificazione del reato di estorsione di cui al capo sub B) dell'imputazione nell'ipotesi di fattispecie tentata, l'altro la violazione di legge per insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628 comma terzo n. 1) cod. pen. e l'ultimo il vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti contestate, sono inammissibili poiché tutti pedissequamente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente oblitera il confronto. Si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata in ordine alla corretta qualificazione del reato come consumato, atteso che nel caso di specie il reato di cui all'art. 629 cod. pen. si è perfezionato in tutti i suoi elementi costitutivi, ivi compresi quelli del danno alla persona offesa e dell'ingiusto profitto per l'agente, a nulla rilevando, ai fini della mancata consumazione del reato, la supervisione (ignota all'imputato) dei Carabinieri, a cui la persona offesa si era rivolta fin dalle prime avvisaglie della condotta estorsiva, in ossequio peraltro a costante giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. Cass. Sez. TI, sent. n. 9337 del 04/03/2019); del pari, a pagina 7 della sentenza impugnata, la Corte ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto integrata l'aggravante di cui all'art. 628 comma terzo n. 1) cod. pen., stante l'intimidazione dell'imputato alla parte offesa, grazie a cui è stato conseguito l'effetto prefissato; da ultimo, si veda pag. 8 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha ampiamente motivato in ordine alle ragioni per cui ha ritenuto di condividere il giudizio dì equivalenza tra le opposte circostanze operato dal giudice di prime cure, attesa la pericolosità sociale dell'imputato, che ha svolto lucroso commercio di droga e ha presidiato la riscossione dei crediti derivanti da detta illecita attività con condotte estorsive ed in considerazione del fatto che il "peso" delle concesse attenuanti non è risultato adeguatamente superiore a quello delle ritenute aggravanti, espressive di allarmante capacità a delinquere dell'imputato (ed in particolare quella di cui all'art. 628 comma terzo n. I) cod. pen., che ha evidenziato come lo stesso non operasse solo, ma disponesse di altri soggetti da impiegare nel recupero coattivo di crediti derivanti dai propri affari illeciti; che è stata adeguatamente motivata, a fg. 8, l'applicazione della recidiva ed e la determinazione della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro