CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 luglio 2025
Cassazione n. 15062/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA];rappresentata ed assistita dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia;avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestodi convertire il ricorso in appello con trasmissione degli atti alla Corte appello Napoli;sentito il difensore dell’imputato il quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma dellasentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 02/07/2025 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto l’imputata aisensi dell’art. 131 bis cod. pen. per speciale tenuità del fatto in relazione al reato di cui agliartt. 633-639 bis, 635 cod. pen., contestato in [OSCURATO:PERSONA] con condotta perdurante.2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], formulando a due motivi con i quali deduceai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. violazione di legge sostanziale eprocessuale in relazione agli artt. 131 bis e 633-639 bis cod. pen. e vizio di motivazione percontraddittorietà e manifesta illogicità; in particolare, il ricorrente osserva che il tribunale, dopoavere riconosciuto la fondatezza dell'ipotesi accusatoria, ravvisando la sussistenza deglielementi costitutivi del reato ascritto, ha tuttavia ritenuto di dovere applicare l'istituto dellaparticolare tenuità del fatto; nel ricorso, si richiama la giurisprudenza di legittimità in tema diparticolare tenuità del fatto con riguardo al reato permanente – secondo la quale, in quantocaratterizzato dalla persistenza, ma non dalla reiterazione, della condotta, esso non èriconducibile nell'alveo del comportamento abituale che preclude l'applicazione dell'articolo 131bis cod.pen. anche se importa una attenta valutazione con riferimento alla configurabilità dellaparticolare tenuità dell'offesa, la cui sussistenza è tanto più difficilmente rilevabile quanto più alungo si sia protratta la permanenza - e si rileva come la durata della permanenza assuma unavalenza molto rilevante al fine di escludere l'applicabilità della particolare tenuità, sulla scortadell'ovvio rilievo che, quanto più si protrae la permanenza, tanto più si aggrava l'offesa recataal bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice; ebbene, osserva il P.M. ricorrente, nelcaso di specie, è incontestato che l'occupazione dell'immobile si è protratta quantomeno dal 15giugno 2023 (data del primo tentativo di accesso da parte della p.g. operante) al 17 febbraio2025(data di materiale riconsegna dell'immobile), di talché, a fronte di una permanenza durataquasi due anni, appare singolare qualificare come tenue la condotta in contestazione; aggiungeil P.M. ricorrente che la restituzione del cespite all'ente proprietario risulta avvenuta solo grazieal sequestro preventivo dell'immobile ed in limine con l'esecuzione dello sgombero coattivoordinato ai sensi dell'articolo 655 cod. proc. pen.; di tal che non si è certamente in presenza diun comportamento di spontanea resipiscenza; pertanto, nemmeno l'esame della condotta offreargomenti idonei al fine di sostenere l'applicabilità dell'istituto in questione; né la sentenzaspiega come la particolare tenuità possa conciliarsi con: la lunga durata della condottadelittuosa (essendosi la condotta protratta per quasi due anni); con la concreta modalità dellacondotta, atteso che si è in presenza di una occupazione realizzata con modalità violente,essendo stata accertata l'effrazione della porta d'ingresso dell'immobile; la motivazionepertanto appare illogica e contraddittoria avendo ritenuto di particolare tenuità un'occupazioneviolenta, prolungata ed insistita al punto da resistere fino al giorno dello sgombero coattivo,senza considerare la gravità della lesione del diritto di chi avrebbe avuto titolo alla legittimaassegnazione dell'alloggio pubblico. Il ricorrente ha quindi chiesto l'annullamento dellasentenza con rinvio al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione per il giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Va anzitutto premesso, viste anche le conclusioni del Procuratore generale, che la sentenzaemessa dal giudice monocratico di [OSCURATO:PERSONA] nel settembre 2025, avendo ad oggettoreati a citazione diretta, come l’invasione di edificio contestata, non era appellabile, bensìricorribile unicamente per Cassazione. Ed invero la legge n. 114 del 9 agosto 2024, entrata invigore il 25 agosto del 2024, ha modificato l'articolo 593, comma 2, cod. proc. pen.,sostituendo il primo periodo e prevedendo espressamente che: «Il pubblico ministero non puòappellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2».Ebbene, poiché la pronuncia del giudice monocratico di [OSCURATO:PERSONA] è stata emessa nelsettembre 2025, e quindi ben dopo l’entrata in vigore della riforma, al momento dellaproposizione dell’impugnazione il Procuratore della Repubblica poteva proporre soltanto ricorsoper Cassazione e non anche appello.1.1. Va premesso altresì che, avendo la novella citata vietato l’appello del pubblico ministeroavverso le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice monocratico per tutti i reati acitazione diretta, ma nulla avendo previsto in tema di ricorso per cassazione, alcuna limitazionenella proposizione dei motivi di ricorso incontra l’impugnazione dello stesso organo dellapubblica accusa. Pertanto, in sede di ricorso per cassazione avverso le sentenze diproscioglimento pronunciate per i reati di cui all’art. 550 commi 1 e 2 cod.proc.pen., il pubblicoministero potrà dedurre tutti i motivi di ricorso elencati nell’art. 606 cod.proc.pen., e cioèdoglianze in tema sia di violazione di legge che di motivazione, per contraddittorietà omanifesta illogicità della stessa, anche sotto il profilo del travisamento della prova decisiva.2. Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato.Questa Corte ha più volte affermato che in tema di reati permanenti è preclusa l'applicazionedella causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto finché la permanenza non siacessata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condottadelittuosa (Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267589 – 01; nello stesso sensoSez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096 – 01, che con specifico riferimentoal delitto di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., il quale ha pacificamente natura permanente,ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen. sino a che continua l'invasione arbitraria dell'immobile al fine di occuparlo odi trarne profitto). Tali principi giurisprudenziali devono essere ribaditi anche a seguito dellemodifiche apportate all'art. 131-bis cod. pen. dal D. Lgs n. 150 del 2022, il quale, purampliando significativamente la portata applicativa della causa di non punibilità, ha tuttaviaprevisto che la stessa non può trovare applicazione in caso di comportamento abituale, per taleintendendosi ex art. 131-bis, comma 4, cod. pen., anche l'ipotesi di condotte plurime, abitualie reiterate. Il novellato comma 1, inoltre, nel prevedere che il giudice deve prendere inconsiderazione anche la “condotta susseguente al reato” conferma che la causa di punibilità inesame presuppone pur sempre l'esaurimento dell'azione criminosa e non può dunque trovareapplicazione in presenza di condotte delittuose in atto ovvero di condotte protrattesi per unconsistente periodo di tempo. Orbene, nel caso di specie, come correttamente evidenziato dalricorrente, il Giudice di merito ha omesso di considerare non solo che l’occupazione- avvenutacon modalità violente, essendo stata accertata l’effrazione della porta di ingresso –è stataprolungata ed insistita, essendosi protratta per quasi due anni, ma anche che l’effettivo rilasciodell’immobile è avvenuto soltanto grazie al sequestro preventivo e con sgombero coattivo. IlTribunale ha quindi applicato la causa di non punibilità in presenza di elementi ostativi alla suaapplicazione, così incorrendo nella violazione di legge e nei vizi di motivazione denunciati dalricorrente.3. La decisione impugnata va pertanto annullata per un nuovo giudizio con rinvio, giusto ildisposto dell'art. 623 lett. d) cod. proc. pen., al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona didiverso giudice monocratico, che si atterrà nella decisione ai principi di diritto sopra indicati. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] indiversa persona fisica.Così deciso in Roma, 29 gennaio 2025Il Consigliere estensore La PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]