CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10275/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroStivala Rocco, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1 Tr N 6 ReggioCalabria-intimato-avverso il decreto della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 282/2019depositato il 21/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con il decreto n. 742/2019 il Tribunale civile di [OSCURATO:PERSONA], inaccoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA], revocava [OSCURATO:PERSONA] (neicui confronti era stato integrato il contraddittorio nell’ambito di un giudiziooriginariamente instaurato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] del Quadrifoglio inNumero registro generale 5837/2021Numero sezionale 767/2026Numero di raccolta generale 10275/2026Data pubblicazione 20/04/2026Reggio Calabria alla [OSCURATO:PERSONA] I trav. n. 6) dalla carica diamministratore del predetto [OSCURATO:PERSONA], “in ragione delle riscontrategravi irregolarità commesse da [OSCURATO:PERSONA]”. Le predette irregolaritàvenivano riscontrate con riferimento, in particolare, all’omessarendicontazione per gli anni 2014 e 2015 nonché alla confusione delpatrimonio del condominio in questione con i patrimoni facenti capo adaltri condomini.Il Tribunale condannava altresì il Lupis al pagamento in favore delloStivala delle spese di lite nonché, ex art. 8 c. 4 Dlgs 28/2010 rationetemporis vigente, al versamento in favore dell’Erario di una somma pari alcontributo unificato dovuto per il giudizio “in considerazione della suaassenza ingiustificata alla procedura di mediazione”. Compensava le spesedi giudizio tra lo Stivala ed il [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso il predetto provvedimento [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamocensurando il decreto con riferimento ai seguenti profili: erroneavalutazione del Tribunale in ordine all’estraneità del [OSCURATO:PERSONA] delQuadrifoglio al merito del giudizio nonché alla necessità per il Lupis dipartecipare al procedimento di mediazione delegata quantunque lo stessonon fosse in quella fase parte in causa, ma soltanto in previsione della suafutura chiamata in giudizio; insussistenza dell’omessa rendicontazione;assenza di confusione fra i patrimoni dei diversi condomini amministratidal reclamante, peraltro nominato quale amministratore del [OSCURATO:PERSONA] anche per l’anno 2019, a fronte di un ricorso che chiedevala revoca dello stesso per l’anno 2016; ingiustizia del regolamento dispese di lite, anche in relazione alla quantificazione delle stesse ed allavalutazione negativa della condotta tenuta dal Lupis nel procedimento dimediazione.Costituitisi nel procedimento di reclamo [OSCURATO:PERSONA] ed il condominio delQuadrifoglio, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], con decreto n.6807/2020 del 21.7.2020, revocava il decreto impugnato per carenzaNumero registro generale 5837/2021Numero sezionale 767/2026Numero di raccolta generale 10275/2026Data pubblicazione 20/04/2026sopravvenuta della legittimazione attiva e conseguente carenza diinteresse ad agire in capo a [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest’ultimo, nellemore, aveva stipulato un contratto di vendita del proprio appartamento.Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, la Corte siesprimeva nei seguenti termini: “la circostanza che la carenza dilegittimazione attiva e dell’interesse ad agire in capo all’originarioricorrente sia dipesa da fatto sopravvenuto alla proposizione del decretoimpugnato e del reclamo induce a compensare integralmente le speseprocessuali della fase del reclamo, con conferma della regolamentazionedelle spese processuali statuita con il decreto impugnato”.3. Avverso il predetto provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione sulla base di tre motivi.Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Non si è costituito il [OSCURATO:PERSONA] del Quadrifoglio.4. Fissata la trattazione in camera di consiglio, parte controricorrente hadepositato memoria ex art. 380-bis1 c.p.c.RAGIONE DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso il Lupis censura il decreto impugnatodeducendo violazione di legge ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. inrelazione alla violazione dell’art. 91 c.p.c., in quanto, trattandosi diprocedimento di volontaria giurisdizione, non poteva aver luogo alcunacondanna al pagamento delle spese del giudizio.Il motivo è infondato.La pronuncia delle Sezioni Unite n. 20957 del 29/10/2004, seguita dallacostante interpretazione giurisprudenziale (cfr., tra le tante, Cass. n.25682 del 13/11/2020; n. 1799 del 20/01/2022), ha espressamenteaffrontato e risolto affermativamente la questione dell'applicabilità dell'art.91 c.p.c. al procedimento camerale azionato in base all'art. 1129, comma11, c.c. ed all'art. 64 disp. att. c.c. (formulazione ora vigente), chiarendoNumero registro generale 5837/2021Numero sezionale 767/2026Numero di raccolta generale 10275/2026Data pubblicazione 20/04/2026come il principio di soccombenza si riferisca ad ogni processo, senzadistinzioni di natura e di rito, e come il termine "sentenza" sia usatodall'art. 91 c.p.c. nell'accezione di provvedimento che, nel risolverecontrapposte posizioni, chiude il procedimento stesso innanzi al giudiceche lo emette, accezione perciò comprensiva delle ipotesi in cui taleprovvedimento sia emesso nella forma dell'ordinanza o del decreto.Il richiamato orientamento ha anche chiarito che la statuizione, contenutanel provvedimento, relativa alla condanna alle spese del procedimento,inerisce a posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti daun rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame èstata adottata, e, dunque, ha i connotati della decisione giurisdizionale el'attitudine al passaggio in giudicato indipendentemente dallecaratteristiche del provvedimento cui accede.2. Con il secondo motivo il Lupis deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c. inrelazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., in quanto, ai fini della decisione sullespese, il provvedimento impugnato non contiene alcuna valutazione dellecensure avanzate in sede di reclamo avverso il provvedimento di primogrado.A tal riguardo, la Suprema Corte (cfr., tra le tante,Sez. 2, n. 30251 del 31/10/2023) ha chiarito che la cessazione dellamateria del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenzad'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che sianoaccaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delleragioni di contrasto tra le parti e da rendere in tal modo incontestatol'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia dimerito.Nel caso di specie, il venir meno dell’interesse dell’originario ricorrente e lanecessità di una pronuncia sulle spese comportava l’applicazione delcriterio della soccombenza virtuale; tale valutazione, tuttavia, risultaNumero registro generale 5837/2021Numero sezionale 767/2026Numero di raccolta generale 10275/2026Data pubblicazione 20/04/2026comunque effettuata nel provvedimento impugnato, atteso che i giudici direclamo hanno implicitamente pronunciato sul punto, diversificando l’esitoper i due gradi, con compensazione della fase di reclamo e conferma dellacondanna alle spese per il primo grado, stante, appunto, la ritenutasoccombenza, che aveva indotto il Tribunale a disporre la revocadell’amministratore.3. Con il terzo motivo il Lupis deduce la violazione degli artt. 8 comma4bis e 5 d.lgs. n. 28/2010 (attualmente art. 12 bis d.lgs. n. 28 del2010), in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ritenendo illegittima lacondanna al pagamento di una somma pari a quella dovuta per contributounificato sul presupposto della presunta obbligatorietà della suapartecipazione al procedimento di mediazione quantunque in quelmomento il ricorrente non fosse in quel momento parte del procedimentoin questione.Il terzo motivo risulta invece fondato.Secondo l’orientamento della S.C. (cfr. Sez. 6 - 1, n. 2030 del26/01/2018), è senz’altro impugnabile nelle forme ordinarie il capo delladecisione che condanna la parte costituita, che non ha partecipato alprocedimento obbligatorio di mediazione senza giustificato motivo, alpagamento di una somma di importo corrispondente al contributounificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, del d.lgs.n. 28 del 2010 vigente ratione temporis (attualmente art. 12 bis d.lgs. n.28 del 2010, introdotto dal D.lgs. n. 149/2022).Sul punto, in assenza, peraltro, di alcuna determinazione del giudice delreclamo sulla censura formulata dal reclamante, va rilevato che lacondanna in questione non risulta prima facie pertinente con riferimento alprocedimento di revoca di amministratore di condominio, in quanto esso,dando luogo ad un processo plurilaterale in camera di consiglio, non èsoggetto alla mediazione obbligatoria, agli effetti dell'art. 5, comma 4,lett. f, (come sostituito dal d.l. n. 69/2013, conv. in l.n. 98/2013) delNumero registro generale 5837/2021Numero sezionale 767/2026Numero di raccolta generale 10275/2026Data pubblicazione 20/04/2026d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, operante ratione temporis (cfr. Cass. civ., sez.VI-2, n. 1237 del 18/01/2018).4. In conclusione, è accolto il solo terzo motivo di ricorso e l’ordinanzaimpugnata è cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corted’appello di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione, che sottoporrà anuovo esame la causa uniformandosi al rilievo svolto.Il giudice del rinvio statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale e rigetta il primo edil secondo motivo; cassa l’ordinanza impugnata nei limiti della censuraaccolta e rinvia la causa alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, il 25 marzo 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa