CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07074/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - con il quale si deduce la violazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 - non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché riproduttivo delle medesime censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e congruo esame delle doglianze difensive, avendo la sentenza operato una valutazione globale del fatto ed escluso la lieve entità dello stesso con giudizio di merito non illogicamente argomentato e qui non altrimenti sindacabile; Rilevato che il secondo motivo, con cui si deducono vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, è, in parte, precluso in sede di legittimità, non essendo la prima doglianza stata sollevata in sede di giudizio d'appello, ed in parte inammissibile perché concernente una valutazione di merito sul trattamento punitivo non illogicamente argomentata e con adeguato esame delle doglianze difensive (che, a quanto risulta dalla sentenza impugnata, sul punto non contestata, non contenevano neppure specifiche deduzioni sul giudizio di bilanciamento delle circostanze di opposto segno); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 nove