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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25901/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Italia Lovisi ricorre avverso l'ordinanza resa in data 1 ottobre 2021 dal Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47 ter legge 26 luglio 1975, n. 354, precedentemente concessa dal Tribunale di sorveglianza di Roma con provvedimento dell'8 aprile 2021, relativamente alla pena di anni due, mesi sette, giorni ventisei, di cui alla sentenza del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 21 settembre 2016, definitiva il 13 ottobre 2017, in ordine al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 22 marzo 2016.

2. La ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 47 ter, comma 6, Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza aveva affermato in maniera apodittica che il riconoscimento postumo effettuato dall'agente Morrone era affidabile.

Nel ricorso, infatti, si evidenzia che gli elementi identificativi di Lovisi (ad esempio, il tatuaggio) erano tali che la stessa, alla data del controllo, non potesse non essere prontamente riconosciuta.

Infine, la ricorrente evidenzia che il controllo fu effettuato nei pressi della sua abitazione, poiché [OSCURATO:PERSONA] era venuta a prendere il figlio, che viveva con Lovisi.

In sintesi, il giudice di merito non avrebbe offerto alcuna motivazione in ordine al fatto che il comportamento tenuto dalla condannata fosse incompatibile con la prosecuzione della misura.

2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza della legge penale, con riferimento all'art. 34 cod. proc. pen., perché la persona fisica che aveva svolto il ruolo di Presidente estensore del provvedimento impugnato, il dott. [OSCURATO:PERSONA], era la stessa che aveva svolto la funzione di Magistrato di sorveglianza che il 13 settembre 2021 aveva sospeso la misura alternativa alla detenzione a Lovisi.

2.3. Con memoria depositata successivamente la ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile

1.1. Il primo motivo non può essere accolto in sede di legittimità, poiché basato su ragioni che, sebbene facciano formalmente riferimento a una pretesa inosservanza di norme processuali, costituiscono in realtà mere doglianze in punto di fatto.

Giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 47 ter, comma 6, Ord. pen., la misura alternativa della detenzione domiciliare è revocata qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della misura.

La revoca della detenzione domiciliare viene disposta quando sia stata accertata l'incompatibilità del comportamento del soggetto con la prosecuzione della misura o il venire meno della condizione che ne aveva legittimato l'adozione; il relativo provvedimento, inoltre, non può essere impugnato dinanzi al giudice di legittimità, se non nel caso in cui il giudice di merito abbia fornito una motivazione viziata.

Va, infatti, ricordato che, ai sensi dell'art. 47 ter Ord. pen. - secondo cui, le condizioni e nei limiti ivi previsti, le pene possono essere espiate in regime di detenzione domiciliare - è da escludere che l'applicazione di tale misura alternativa possa mai costituire oggetto di un diritto, essendo essa sempre subordinata ad una valutazione discrezionale affidata al giudice di merito.

Quest'ultimo, quindi, è investito del potere-dovere di valutare non solo la effettiva ricorrenza o meno di una o più tra le condizioni dettate dal legislatore, ma anche la compatibilità o meno del beneficio con le esigenze di un'effettiva espiazione della pena inflitta.

Per poter godere del beneficio della detenzione domiciliare, non basta disporre di un determinato luogo di privata dimora, ma occorre pure che la personalità del condannato faccia ritenere positivamente che tale misura alternativa alla detenzione in carcere contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati (Sez. 6, n. 3086 del 25/08/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 192503).

In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta - ove ne sia apprezzata la gravità - possa far emergere, con valutazione in fatto ed autonoma, la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della misura.

Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato che non vi erano elementi in forza dei quali poter dubitare dell'attendibilità del riconoscimento effettuato da parte dell'agente delle Forze dell'ordine, il quale aveva riconosciuto in Lovisi la donna che era stata fermata il 28 agosto 2021 sulla pubblica via.

La condannata, pertanto, non aveva rispettato le prescrizioni di cui alla misura alternativa alla detenzione, senza fornire sul punto alcuna valida giustificazione.

1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza, posto che deve ribadirsi che la contestata partecipazione del Magistrato di sorveglianza, che aveva sospeso la misura alternativa alla detenzione, al collegio che ha emesso l'ordinanza impugnata, non costituisce una ipotesi di nullità del provvedimento adottato dal giudice che versi in tale situazione, ma questione da risolvere con gli strumenti dell'astensione o della ricusazione, che deve essere fatta valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen.

L'esistenza di una causa d'incompatibilità, infatti, non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e ricusazione, da far valutare tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 10075 del 25/06/2014, dep. 2015, Condorelli, Rv. 263179).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] co [OSCURATO:PERSONA] S ndrini /k) Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., solo dal Consigliere estensore (più anziano del Collegio) in considerazione dell'impedimento del Pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Italia Lovisi ricorre avverso l'ordinanza resa in data 1 ottobre 2021 dal Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47 ter legge 26 luglio 1975, n. 354, precedentemente concessa dal Tribunale di sorveglianza di Roma con provvedimento dell'8 aprile 2021, relativamente alla pena di anni due, mesi sette, giorni ventisei, di cui alla sentenza del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 21 settembre 2016, definitiva il 13 ottobre 2017, in ordine al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 22 marzo 2016. 2. La ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 47 ter, comma 6, Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza aveva affermato in maniera apodittica che il riconoscimento postumo effettuato dall'agente Morrone era affidabile. Nel ricorso, infatti, si evidenzia che gli elementi identificativi di Lovisi (ad esempio, il tatuaggio) erano tali che la stessa, alla data del controllo, non potesse non essere prontamente riconosciuta. Infine, la ricorrente evidenzia che il controllo fu effettuato nei pressi della sua abitazione, poiché [OSCURATO:PERSONA] era venuta a prendere il figlio, che viveva con Lovisi. In sintesi, il giudice di merito non avrebbe offerto alcuna motivazione in ordine al fatto che il comportamento tenuto dalla condannata fosse incompatibile con la prosecuzione della misura. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza della legge penale, con riferimento all'art. 34 cod. proc. pen., perché la persona fisica che aveva svolto il ruolo di Presidente estensore del provvedimento impugnato, il dott. [OSCURATO:PERSONA], era la stessa che aveva svolto la funzione di Magistrato di sorveglianza che il 13 settembre 2021 aveva sospeso la misura alternativa alla detenzione a Lovisi. 2.3. Con memoria depositata successivamente la ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile 1.1. Il primo motivo non può essere accolto in sede di legittimità, poiché basato su ragioni che, sebbene facciano formalmente riferimento a una pretesa inosservanza di norme processuali, costituiscono in realtà mere doglianze in punto di fatto. Giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 47 ter, comma 6, Ord. pen., la misura alternativa della detenzione domiciliare è revocata qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della misura. La revoca della detenzione domiciliare viene disposta quando sia stata accertata l'incompatibilità del comportamento del soggetto con la prosecuzione della misura o il venire meno della condizione che ne aveva legittimato l'adozione; il relativo provvedimento, inoltre, non può essere impugnato dinanzi al giudice di legittimità, se non nel caso in cui il giudice di merito abbia fornito una motivazione viziata. Va, infatti, ricordato che, ai sensi dell'art. 47 ter Ord. pen. - secondo cui, le condizioni e nei limiti ivi previsti, le pene possono essere espiate in regime di detenzione domiciliare - è da escludere che l'applicazione di tale misura alternativa possa mai costituire oggetto di un diritto, essendo essa sempre subordinata ad una valutazione discrezionale affidata al giudice di merito. Quest'ultimo, quindi, è investito del potere-dovere di valutare non solo la effettiva ricorrenza o meno di una o più tra le condizioni dettate dal legislatore, ma anche la compatibilità o meno del beneficio con le esigenze di un'effettiva espiazione della pena inflitta. Per poter godere del beneficio della detenzione domiciliare, non basta disporre di un determinato luogo di privata dimora, ma occorre pure che la personalità del condannato faccia ritenere positivamente che tale misura alternativa alla detenzione in carcere contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati (Sez. 6, n. 3086 del 25/08/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 192503). In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta - ove ne sia apprezzata la gravità - possa far emergere, con valutazione in fatto ed autonoma, la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della misura. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato che non vi erano elementi in forza dei quali poter dubitare dell'attendibilità del riconoscimento effettuato da parte dell'agente delle Forze dell'ordine, il quale aveva riconosciuto in Lovisi la donna che era stata fermata il 28 agosto 2021 sulla pubblica via. La condannata, pertanto, non aveva rispettato le prescrizioni di cui alla misura alternativa alla detenzione, senza fornire sul punto alcuna valida giustificazione. 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza, posto che deve ribadirsi che la contestata partecipazione del Magistrato di sorveglianza, che aveva sospeso la misura alternativa alla detenzione, al collegio che ha emesso l'ordinanza impugnata, non costituisce una ipotesi di nullità del provvedimento adottato dal giudice che versi in tale situazione, ma questione da risolvere con gli strumenti dell'astensione o della ricusazione, che deve essere fatta valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. L'esistenza di una causa d'incompatibilità, infatti, non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e ricusazione, da far valutare tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 10075 del 25/06/2014, dep. 2015, Condorelli, Rv. 263179). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] co [OSCURATO:PERSONA] S ndrini /k) Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., solo dal Consigliere estensore (più anziano del Collegio) in considerazione dell'impedimento del Pre
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