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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37456/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Caltanissetta, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 337 cod. pen., facendo correttamente rinvio alla esaustiva motivazione della sentenza di primo grado che già aveva fornito adeguata risposta alle deduzioni difensive in merito alle ragioni della ritenuta inattendibilità della versione difensiva accreditata dalla moglie dell'imputato, e sul conseguente motivato diniego della rinnovazione istruttoria richiesta in appello; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che le altre questioni di carattere processuale sono ugualmente inammissibili, non essendo sufficiente la querela per documentare la qualifica di indagato del teste escusso, né essendo stata dedotta in appello la questione dell'inutilizzabilità ai fini della verifica degli elementi fattuali da cui deriva il vizio denunciato considerato che l'archiviazione preclude l'applicazione delle incompatibilità previste dagli artt. 197 e 197-bis c.p.p. (cfr. Sez.

U, n. 12067 de/ 17/12/2009 Rv. 246376; Sez. 1, n. 34351 del 11/05/2005, Alvaro, Rv. 232508); ritenuto che la dedotta carenza delle trascrizioni dell'udienza, non eccepita in sede di discussione, comunque di per sé non comporta alcun vizio processuale, né in termini di inutilizzabilità né in termini di nullità delle prove testimoniali assunte; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 20 settembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Caltanissetta, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 337 cod. pen., facendo correttamente rinvio alla esaustiva motivazione della sentenza di primo grado che già aveva fornito adeguata risposta alle deduzioni difensive in merito alle ragioni della ritenuta inattendibilità della versione difensiva accreditata dalla moglie dell'imputato, e sul conseguente motivato diniego della rinnovazione istruttoria richiesta in appello; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che le altre questioni di carattere processuale sono ugualmente inammissibili, non essendo sufficiente la querela per documentare la qualifica di indagato del teste escusso, né essendo stata dedotta in appello la questione dell'inutilizzabilità ai fini della verifica degli elementi fattuali da cui deriva il vizio denunciato considerato che l'archiviazione preclude l'applicazione delle incompatibilità previste dagli artt. 197 e 197-bis c.p.p. (cfr. Sez. U, n. 12067 de/ 17/12/2009 Rv. 246376; Sez. 1, n. 34351 del 11/05/2005, Alvaro, Rv. 232508); ritenuto che la dedotta carenza delle trascrizioni dell'udienza, non eccepita in sede di discussione, comunque di per sé non comporta alcun vizio processuale, né in termini di inutilizzabilità né in termini di nullità delle prove testimoniali assunte; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2
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